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Imputazione ereditaria del valore dell’azienda

Cassazione 17.4.2019 n 10756 La collazione della quota di azienda (che rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla “unìversitas rerum” dei beni di cui si compone) ove si proceda per imputazione deve aversi riguardo al valore non dei singoli beni ma a quello assunto dall’azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell’apertura della successione.
A cura di Paolo Giuliano
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L'azienda

L'azienda è l'insieme dei beni (mobili e immobili) che l'imprenditore destina all'esercizio dell'attività di impresa. L'azienda è considerata un'universalità, cioè un insieme di beni con uno scopo comune (l'esercizio dell'attività economica).

Può essere formata da beni mobili o immobili. Una caratteristica dell'azienda è data dal fatto che è un insieme di beni che non rimane statico, ma si evolve e si trasforma, infatti, con il passare del tempo gli originali beni dell'azienda possono essere sostituiti da altri beni (per l'usuale logorio e consumo a cui sono sottoposti oppure per la normale obsolescenza tecnologica dei macchinari che compongono l'azienda).

Nulla esclude che agli originali beni che compongono l'azienda l'imprenditore ne aggiunga altri per lo sviluppo dell'attività economica.

L'azienda può essere venduta, donata oppure può cadere in successione.

Quantificazione del valore dell'azienda caduta in successione

Quando l'azienda cade in successione (è un bene ereditario) sorgono notevoli problemi in relazione alla quantificazione del valore, infatti, l'azienda

  • può essere formata da beni mobili o immobili
  • il valore può essere determinato al momento dell'apertura della successione oppure la momento della presentazione della domanda di divisione ereditaria
  • tra l'apertura della successione e la divisione l'azienda può essere (o meno) destinata all'esercizio dell'attività economica (con conseguenti modifiche oggettive)

Azienda oggetto di esercizio dell'attività economica e azienda inattiva

Il primo punto da affrontare  è se l'azienda è stata (dopo l'apertura della successione) oggetto di  esercizio dell'attività economica (oppure è rimasta inerte).

Se l'azienda è stata oggetto di esercizio dell'attività economica dopo l'apertura della successione, gli incrementi dell'azienda non cadono in successione (ma sono solo del soggetto che ha esercitato l'attività economica) e per l'azienda (come composta al momento dell'apertura della successione) si pone il problema se determinare il valore dell'azienda al momento dell'apertura della successione oppure della domanda di divisione

Se l'azienda dopo l'apertura della successione è rimasta inerte (quindi non ha subito modifiche oggettive) si pone il problema della valutazione della stessa (al momento dell'apertura della successione o della domanda di divisione)

Valutazione dell'azienda al momento dell'apertura della successione o della domanda di divisione

Secondo una ricostruzione la valutazione dell"azienda dovrebbe essere effettuata al momento della domanda di divisione e/o al momento della formazione dei lotti e, quindi, con riferimento – anziché a quello dell'apertura della successione – ai momento della divisione giudizialmente disposta.

Anche la pregressa giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 502/2013 e, ultimo, Cass. n. 20258/2014) ha avuto, in proposito, modo di sottolineare come mentre è soggetta a collazione per imputazione, prevista dall'art. 750 c.c. per i beni mobili, la quota di società, in quanto – non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci – attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, va compiuta, secondo le modalità previste dall'art. 746 c.c. per gli immobili, la collazione della quota di azienda, che rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla "unìversitas rerum" dei beni di cui si compone, sicché – ove si proceda per imputazione – deve aversi riguardo al valore non dei singoli beni ma a quello assunto dall'azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell'apertura della successione.

Cass., civ. sez. II, del 17 aprile 2019, n. 10756           

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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