In sede di separazione o divorzio sorge l'esigenza di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Descrizione della fattispecie
Nella locuzione "regolare i rapporti patrimoniali" tra i coniugi rientra, sia la quantificazione del mantenimento al coniuge debole, sia il mantenimento ai figli (maggiorenni o minorenni). Però, nella medesima locuzione rientrano anche tutti gli altri accordi patrimoniali tra i coniugi, aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali relativi, ad esempio, alla casa familiare o alla divisione dei beni comuni acquistati durante il matrimonio.
Motivi concreti alla base di questi accordi
I motivi che spingono i coniugi ad adottare tali accordi in sede di separazione o divorzio possono essere tanti, infatti, può esserci la necessità di regolare la proprietà delle somme di denaro depositate sul conto corrente (da uno o da entrambi i coniugi), come può esserci l'esigenza di regolare l'uso dei beni comuni (che restano comuni) anche dopo la separazione o il divorzio o è necessario definire le conseguenze derivanti dall'uso esclusivo di un bene di entrambi i coniugi.
Tra i motivi che spingono i coniugi a stipulare questo tipo di accordi potrebbe anche esserci l'esigenza di tacitare il mantenimento dell'altro coniuge con un unico trasferimento di denaro o di altri beni.
Inoltre, i coniugi potrebbero avere l'esigenza di effettuare una vera e propria divisione del patrimonio coniugale (acquisito durante il matrimonio), patrimonio che può comprendere sia beni mobili, sia beni immobili o anche quote di partecipazioni in società.
Tutti questi accordi patrimoniali possono essere compresi nella nozione di trasferimenti patrimoniali in sede di separazione e divorzio.
Le parti del contratto
Si tratta di veri e propri contatti, che richiedono il consenso di entrambi i coniugi, parti contrattuali sono solo i coniugi (ma in alcuni casi questi accordi possono produrre effetti anche verso i figli, che non sono parti di questo accordo ex art. 1411 c.c.).
Molto spesso capita che i figli siano i destinatari del trasferimento dei beni effettuati in sede di separazione o divorzio.
La presenza dei figli a cui destinare alcuni beni familiari, di fatto, permette di regolare il trasferimento generazionale del patrimonio familiare (una sorta di successione prima del tempo) e di realizzare una sorta di protezione del patrimonio familiare, posto che i figli (soprattutto se minorenni) non hanno creditori da soddisfare. La presenza dei figli non inciderà sull'operazione contrattuale, in quanto se si usa lo schema del 1411 c.c., l'acquisto vantaggioso a favore dei figli sarà immediato, senza che diventano parte del contratto.
Un ulteriore vantaggio da sottolineare risiede nel fatto che anche il trasferimento ai figli (effettuato in sede di separazione o divorzio) è esente da imposte.
Lo svantaggio deve essere individuato nel fatto che se la potestà dei figli (oggi responsabilità genitoriale) viene attribuita solo ad uno dei genitore, questo avrebbe anche il controllo dell'intero patrimonio dei figli, (avendo l'esercizio della responsabilità genitoriale) con esclusione dell'altro genitore (che in origine poteva essere comproprietario) dalla gestione del patrimonio dei figli.
Al fine di evitare questa difficoltà, si può anche giungere al trasferimento ai figli solo della nuda proprietà conservando ad uno o ad entrambi i genitori (o ad uno solo di questi) l'usufrutto sui beni o il diritto di abitazione. Con l'affidamento congiunto questo tipo di problemi diventa residuale alle ipotesi in cui manca l'affidamento congiunto dei figli e manca l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
Perfezionamento
Si è in presenza di contratti consensuali che si perfezionano con la volontà delle parti contrattuali, ma una loro caratteristica è data dal fatto che questo tipo di accordo è subordinato all'omologazione del tribunale (trattandosi di condizioni e patti relativi alla separazione e al divorzio occorre sempre l'omologazione), l'omologazione riguarda la validità dell'accordo, non l'economicità dello stesso.
In sede di omologazione il giudice non deve attenersi (cioè non è vincolato all'accordo raggiunto dai coniugi).
La natura giuridica
Si è in presenza di un contatto atipico, cioè non espressamente regolato dal legislatore. In base al contenuto del documento sottoscritto dai coniugi, questo potrebbe avere la veste di un contratto preliminare (che impegna le parti a stipulare un successivo contratto definitivo) oppure potrebbe essere un vero e proprio contratto definitivo (al quale deve seguire solo l'adempimento di quanto stabilito nell'accordo, ovviamente, per gli effetti che non derivano immediatamente dal consenso prestato).
L'identificazione della natura giuridica di questi accordi patrimoniali (in alcuni casi veri e propri “obblighi” a trasferire) dipenderà molto anche da contenuto concreto , saranno, quindi, preliminari (almeno quando è usata la formula o la dizione “mi obbligo” a trasferire a… o "trasferirò” a…) stipulati dai coniugi, che troveranno la loro concreta realizzazione nella stipula del successivo contratto definitivo di trasferimento, oppure, troveranno, in caso di inadempimento, esecuzione coattiva ex art. 2932 c.c.
Nulla esclude, come già detto, che possa essere stipulato un vero e proprio contratto definitivo ad efficacia reale, che trasferisce, con la semplice manifestazione del consenso, il diritto reale, almeno quando è usata la formula “trasferisco” a … l’immobile sito in …., (e non è usata la formula mi “obbligo” a trasferire, o “trasferirò” in futuro, l’immobile sito in …).
La causa o la funzione
Di solito, questi tipi di obblighi possono avere una causa “divisionale”, cioè, i coniugi al fine di dividersi il patrimonio prevedono il trasferimento di alcuni diritti da un soggetto ad un altro, raggiungendo, così, in modo indiretto, la divisione del patrimonio o stipulando una vera e propria divisione atipica; oppure, l’assunzione di tali obblighi può avere una causa “solvendi”, cioè, uno dei coniugi, per estinguere dei debiti contratti verso l’altro coniuge o per soddisfare il proprio obbligo al “mantenimento” a favore dell’altro coniuge (o dei figli), si obbliga a trasferire un diritto reale come prestazione in luogo dell’adempimento ex art. 1197 c.c.
In realtà, questi tipi di accordi hanno la funzione più ampia di fornire un (nuovo) assetto al patrimonio familiare (o dei coniugi) dopo la separazione, questo comprende la funzione divisoria, ma anche una funzione transattiva).
Vantaggi fiscali
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 estende anche ai figli l’esenzione per i trasferimenti immobiliari effettuati tra i coniugi quando questi sono stipulati in sede di separazione e divorzio, inoltre detta anche delle direttive per regolare il rapporto tra le agevolazioni per l’acquisto della prima casa e i trasferimenti in sede di separazione divorzio.
Le agevolazioni fiscali sono state confermate anche dopo la legge di stabilità del 2014 Agenzia delle Entrate circolare n.2/E del 21 febbraio 2014
Cass. civ. sez. II, del 23 settembre 2013 n. 21736 in pdf