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Il trasferimento agli arbitri dei procedimenti civili pendenti

Il Decreto Legge del 12.09.2014 n. 132 art.1 prevede la possibilità di trasferimento agli arbitri dei procedimenti civili attualmente pendenti.
A cura di Paolo Giuliano
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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00147)

in G.U. Serie Generale n.212 del 12-9-2014

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014

Art. 1 Trasferimento alla sede arbitrale di  procedimenti  pendenti  dinanzi  all'autorita' giudiziaria

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale  o  in  grado  d'appello  pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non  hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono  in  materia  di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa  non  e' stata assunta in  decisione,  le  parti,  con  istanza  congiunta,  possono richiedere di promuovere un procedimento  arbitrale  a  norma  delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del  codice  di procedura civile.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di  cui  al  comma 1, ferme restando le preclusioni e  le  decadenze  intervenute,  dispone la trasmissione del fascicolo  al  presidente  del  Consiglio  dell'ordine del circondario in cui ha sede  il  tribunale  ovvero  la  corte di appello per la nomina del collegio  arbitrale.  Gli  arbitri  sono individuati, concordemente dalle  parti  o  dal  presidente  del  Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno  tre  anni  all'albo dell'ordine  circondariale  che  non  hanno  avuto  condanne  disciplinari  definitive  e  che,  prima   della   trasmissione   del  fascicolo,  hanno  reso  una  dichiarazione  di   disponibilita'   al  Consiglio stesso.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli  effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e  il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e' disposta in  grado  d'appello  e  il  procedimento  arbitrale  non  si  conclude  con  la  pronuncia del lodo entro centoventi  giorni  dall'accettazione  della  nomina del collegio arbitrale,  il  processo  deve  essere  riassunto  entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il  processo e' riassunto il lodo non puo' essere  piu'  pronunciato.  Se  nessuna  delle  parti  procede  alla  riassunzione  nel  termine,  il  procedimento si estingue e si applica l'articolo 338  del  codice  di  procedura civile. Quando, a norma dell'articolo  830  del  codice  di  procedura  civile,  e'  stata  dichiarata  la   nullita'   del   lodo  pronunciato entro il termine di centoventi giorni  di  cui  al  primo  periodo o,  in  ogni  caso,  entro  la  scadenza  di  quello  per  la  riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni  dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita'.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto  regolamentare  del Ministro della giustizia possono essere stabilite  riduzioni  dei  parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi  casi  non  si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo,  del  codice  di procedura civile.

Volendo procedere ad un primo commento dell'articolo si può dire che il legislatore ha dato alle parti processuali di trasferire i giudizi dal giudice statale ad un giudice privato. Questo dovrebbe servire a ridurre il numero di procedimenti pendenti.

In realtà si tratta di una scelta solo teorica che troverà, per una serie di ragioni, poche applicazioni, infatti, il legislatore ha pensato che le parti (entrambe le parti) dopo aver effettuato la mediazione obbligatoria (e pagato il relativo obolo), dopo aver pagato il contributo unificato, dopo aver fatto due o tre anni di processo, decidono di comune accordo, di trasferire il processo ad un arbitro e pagare anche l'arbitro (senza una legge quadro che porti l'istituto dell'arbitro negli anni 2000).

Sembra di rivedere una scelta simile a quella fatta circa 20 anni fa con i GOA ai quali furono trasferiti quasi tutti i procedimenti al fine di smaltire l'arretrato, qualcuno ha parlato di rottamazione della giustizia; oggi, l'unica differenza è data dal fatto che invece di GOA pagati dallo stato ci sarebbero gli arbitri pagati dai privati. Si potrebbe dire bisogna cambiare tutto, per non cambiare nulla.

Il primo elemento necessario per poter trasferire il procedimento agli arbitri è ottenere il consenso di tutte le parti, il consenso di tutto le parti è richiesto sia per evitare deferimenti ad arbitri al solo fine di danneggiare una delle parti, sia per evitare problemi di incostituzionalità della norma sotto il profilo della sottrazione di un procedimento al giudice naturale, sia per evitare che l'aumento del costo del procedimento possa essere visto come un ostacolo alla giustizia.

Il procedimento, quindi, non può essere rimesso agli arbitri d'ufficio dal giudice.

Il trasferimento è possibile solo per i procedimenti pendenti (alla data di entrata in vigore del decreto) questo significa che per i procedimenti non pendenti la scelta degli arbitri è possibile solo se  concordata secondo le normali regole.

La remissione delle cause agli arbitri è possibile solo per i procedimenti pendenti in tribunale e in corte di appello (non quelli pendenti presso il Gdp e la Cassazione).

Limiti alla remissione agli arbitri: La causa non deve essere stata assunta in decisione e non deve riguardare diritti indisponibili inoltre, non deve riguardare una controversia in materia  di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Istanza congiunta. Condizione imprescindibile per la remissione agli arbitri è una richiesta congiunta delle parti  (la norma non specifica se costituite o meno).

Scelta degli arbitri. Gli  arbitri  sono scelti in due modi: 1) concordemente dalle  parti  2) oppure  dal  presidente  del  Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno  tre  anni  all'albo dell'ordine  circondariale  che  non  hanno  avuto  condanne  disciplinari  definitive  e  che,  prima   della   trasmissione   del  fascicolo,  hanno  reso  una  dichiarazione  di   disponibilita'   al  Consiglio stesso. E' evidente che per poter usufruire di questa seconda opzione ci sarà bisogno di tempo, al fine di permettere ai Consigli dell'Ordine di adeguarsi di strutture.

Se questa norma è l'inizio di un procedimento che vede la creazione di una legge quadro sull'arbitrato (che completa la situazione tra mediazione, negoziazione assistita) allora, può essere vista come un timido raggio di sole, se, invece, questa norma è solo una riedizione della rottamazione dei procedimenti operata con i GOA circa un ventennio fa, allora, rimarrà sostanzialmente inutile.

Preclusioni processuali. Restano ferme le preclusioni processuali già maturate.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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