DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00147)
in G.U. Serie Generale n.212 del 12-9-2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Art. 1 Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non e' stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilita' al Consiglio stesso.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e' disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo e' riassunto il lodo non puo' essere piu' pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, e' stata dichiarata la nullita' del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita'.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
Volendo procedere ad un primo commento dell'articolo si può dire che il legislatore ha dato alle parti processuali di trasferire i giudizi dal giudice statale ad un giudice privato. Questo dovrebbe servire a ridurre il numero di procedimenti pendenti.
In realtà si tratta di una scelta solo teorica che troverà, per una serie di ragioni, poche applicazioni, infatti, il legislatore ha pensato che le parti (entrambe le parti) dopo aver effettuato la mediazione obbligatoria (e pagato il relativo obolo), dopo aver pagato il contributo unificato, dopo aver fatto due o tre anni di processo, decidono di comune accordo, di trasferire il processo ad un arbitro e pagare anche l'arbitro (senza una legge quadro che porti l'istituto dell'arbitro negli anni 2000).
Sembra di rivedere una scelta simile a quella fatta circa 20 anni fa con i GOA ai quali furono trasferiti quasi tutti i procedimenti al fine di smaltire l'arretrato, qualcuno ha parlato di rottamazione della giustizia; oggi, l'unica differenza è data dal fatto che invece di GOA pagati dallo stato ci sarebbero gli arbitri pagati dai privati. Si potrebbe dire bisogna cambiare tutto, per non cambiare nulla.
Il primo elemento necessario per poter trasferire il procedimento agli arbitri è ottenere il consenso di tutte le parti, il consenso di tutto le parti è richiesto sia per evitare deferimenti ad arbitri al solo fine di danneggiare una delle parti, sia per evitare problemi di incostituzionalità della norma sotto il profilo della sottrazione di un procedimento al giudice naturale, sia per evitare che l'aumento del costo del procedimento possa essere visto come un ostacolo alla giustizia.
Il procedimento, quindi, non può essere rimesso agli arbitri d'ufficio dal giudice.
Il trasferimento è possibile solo per i procedimenti pendenti (alla data di entrata in vigore del decreto) questo significa che per i procedimenti non pendenti la scelta degli arbitri è possibile solo se concordata secondo le normali regole.
La remissione delle cause agli arbitri è possibile solo per i procedimenti pendenti in tribunale e in corte di appello (non quelli pendenti presso il Gdp e la Cassazione).
Limiti alla remissione agli arbitri: La causa non deve essere stata assunta in decisione e non deve riguardare diritti indisponibili inoltre, non deve riguardare una controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
Istanza congiunta. Condizione imprescindibile per la remissione agli arbitri è una richiesta congiunta delle parti (la norma non specifica se costituite o meno).
Scelta degli arbitri. Gli arbitri sono scelti in due modi: 1) concordemente dalle parti 2) oppure dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilita' al Consiglio stesso. E' evidente che per poter usufruire di questa seconda opzione ci sarà bisogno di tempo, al fine di permettere ai Consigli dell'Ordine di adeguarsi di strutture.
Se questa norma è l'inizio di un procedimento che vede la creazione di una legge quadro sull'arbitrato (che completa la situazione tra mediazione, negoziazione assistita) allora, può essere vista come un timido raggio di sole, se, invece, questa norma è solo una riedizione della rottamazione dei procedimenti operata con i GOA circa un ventennio fa, allora, rimarrà sostanzialmente inutile.
Preclusioni processuali. Restano ferme le preclusioni processuali già maturate.