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Tirocinio praticanti avvocati è di 18 mesi: Circolare Ministero Giustizia del 4.07.2012

Il periodo di pratica per tutte le professioni regolamentate (avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti ecc.) è di 18 mesi. Anche per coloro che avevano iniziato la pratica con la pregressa disciplina, prima delle modifiche apportate dal decreto legge del 24 gennaio 2012 n. 1.
A cura di Paolo Giuliano
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 Il Decreto legge del 24 gennaio 2012 n. 1e la successiva legge di conversione del 24 marzo 2012 avevano abbassato il periodo di pratica professionale a 18 mesi.Ovviamente la legge (e il relativo periodo di pratica ridotto) si aplicava a tutti coloro che iniziavano il tirocinio dopo l'entrata in vigore della nuova norma.Restava, però, non risolta la questione se coloro che avevano iniziato la pratica con la vecchia disciplina (che prevedeva un periodo più lungo, dai due anni ai tre anni di tirocinio o di pratica) potevano usufruire di tale "sconto" oppure dovevano effettuare l'intero periodo di pratica in base alla vecchia disciplina (quella, cioè vigente al momento in cui avevano iniziato la pratica).Il Ministero della Giustizia, con la Circolare del 4 luglio 2012, ha stabilito che il periodo di tirocinio per accedere all'esame di abilitazione di avvocato  è di 18 mesi per tutti.

La questione riguarda tutte le professioni regolamentate (avvocati, ingegneri, commercialisti, architetti ecc.) che hanno un termine per la pratica o per il tirocinio.

Quindi, sia per coloro che si sono iscritti prima decreto legge del 24 gennaio 2012 n. 1 convertio in Legge il 24 marzo 2012 n. 27, (cioè coloro che non avevano concluso ancora il tirocinio, in quanto la vecchia normativa  prevedeva un periodo più lungo pratica) sia per coloro che si sono iscritti dopo il predetto decreto legge e successiva legge di conversione, il periodo di pratica è solo di 18 mesi.

Di fatto questa circolare riduce il periodo di pratica (a 18 mesi) per coloro che avevano iniziato la pratica prima della riduzione del periodo di tirocinio operato dal decreto legge del 24 gennaio 2012 n. 1

Alla base della valatazione della circolare, secondo il Ministero, ci sarebbe l'esigenza di perseguire l'intenzione del legislatore di semplificare l'accesso dei giovani al mondo del lavoro, in realtà alla base di questa interpretazione c'è l'esigenza di evitare problemi di disparità di trattamento o incostituzionalità per mancanza di norme transitorie.

Circolare 4 luglio 2012

Durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate.

Interpretazione dell'art 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale della giustizia civile

Oggetto: Durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate. Interpretazione dell'art 9, comma 6, del D.L. 24/1/2012, convertito con modificazioni dalla L.24/3/2012 N.27

L’art. 9 comma 6 del D.L. 24.1.2012, conv. con modificazioni dalla legge 24.3.2012, n. 27, stabilisce che “la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi”.

Questo Ministero è stato investito, da privati e da Ordini professionali, della richiesta di parere in merito alla applicabilità della suddetta disposizione anche a coloro i quali abbiano iniziato il tirocinio anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge (24.1.2012).

Invero, né il decreto legge né la legge di conversione contengono disposizioni transitorie volte a regolare i casi di tirocinio professionale iniziato prima dell’entrata in vigore del decreto-legge.

Occorre pertanto fare riferimento ai principi generali in materia di successione di leggi nel tempo, tenuto conto della peculiarità della fattispecie. Secondo l’art. 11 delle disposizioni prel. cod. civ. la legge dispone per l’avvenire. Occorre tuttavia considerare, in linea generale, che nei rapporti di durata – quale quello che attiene allo svolgimento della pratica professionale – la nuova legge può applicarsi agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente quando sia diretta a regolare questi effetti indipendentemente dall’atto o dal fatto giuridico che li generò; quando invece essa, per regolare gli effetti, agisce sul fatto o sull’atto generatore del rapporto, la legge nuova, salve espresse disposizioni, non estende la sua portata a quegli effetti.

Nel caso di specie, deve ritenersi che la norma sia applicabile immediatamente, ovvero anche ai casi di tirocinio iniziato in precedenza, peraltro con le precisazioni che seguono. Si evidenzia, al riguardo, che la volontà del legislatore è chiaramente improntata ad ampliare fin dall’immediato la possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, in armonia con il più generale disegno di liberalizzazioni delle professioni.

Peraltro, ove si accedesse alla contraria interpretazione, si verificherebbero situazioni di palese disparità di trattamento nell’accesso alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio, nel senso di penalizzare fortemente coloro che abbiano iniziato la pratica professionale immediatamente prima dell’entrata in vigore della norma, e ciò in violazione del principio costituzionale di uguaglianza consacrato nell’art.3 Cost.

Si rileva, altresì, che in sede di conversione il legislatore ha usato – per riferirsi alla durata del tirocinio – il tempo presente in sostituzione del tempo futuro previsto nel decreto. D’altra parte, si ritiene che l’esame di abilitazione opererà la verifica necessaria in ordine all’idoneità allo svolgimento della professione, rispetto alla quale la fase preparatoria rappresenta un mero requisito di ammissione.

Occorre peraltro affrontare in questa sede le modalità di svolgimento della pratica, alla luce della circostanza che la nuova norma prevede che “per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”. Tanto significa che, secondo la nuova disposizione normativa, ai fini del compimento della pratica professionale è necessario che un periodo di dodici mesi, non surrogabile con altra forma di tirocinio, sia svolto con la frequentazione effettiva di uno studio professionale.

La riforma in questione assume di conseguenza valenza generale e va a disciplinare tutti i tirocini previsti per l’accesso alle professioni regolamentate, dovendosi ritenere non più applicabili le disposizioni con essa incompatibili.

Al fine di darne la più ampia diffusione, si dispone la pubblicazione di quanto sopra sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, 4 luglio 2012

IL CAPO DIPARTIMENTO
Eugenio Selvaggi

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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