Più volte ci siamo soffermati sulla crisi del matrimonio e, in particolare sulle causa o sui motivi che portano alla fine del legame tra i coniugi.
Oltre ad indicare le cause o i motivi più gravi che determinano la fine del matrimonio (e, di fatto, che determinano la dichiarazione di addebito della separazione) abbiamo cercato di sottolineare come cercato di sottolineare un particolare principio (rapporto di "causa ed effetto") che deve sussistere tra un determinato comportamento e la fine del matrimonio.
In particolare, abbiamo sempre sottolineato come la violazione degli obblighi coniugali (fedeltà, assistenza ecc.) possono essere considerati come elemento che determina la fine del matrimonio solo se sono effettivamente la causa o il motivo che produce la crisi, ma se, al contrario, la crisi tra i coniugi era già in atto, l'eventuale violazione degli obblighi matrimoniali non possono essere additati come motivo della fine del matrimonio, né possono essere imputati al coniuge che ha commesso la violazione come elemento dell'addebito della separazione.
In poche parole, se la crisi del legame tra i coniugi è già in atto (anche se non formalizzata, perché, ad esempio, i due coniugi continuano a convivere e nessuno dei due ha ancora chiesto la separazione) la violazione degli obblighi matrimoniali (anche gravi come la violazione della fedeltà coniugale, anche generando un figlio naturale fuori dal matrimonio) non possono essere assunti e considerati come l'elemento che ha scatenato la crisi matrimoniale.
Al contrario, se la crisi del matrimonio non sussisteva e la violazione degli obblighi coniugali ha causato la rottura dei rapporti tra i coniugi, allora, questo elemento può dirsi causa della fine del matrimonio.
Può, però, accadere anche che tra il momento della conoscenza della violazione degli obblighi coniugali (es. scoperta dell'infedeltà) e la materiale presentazione della separazione passi del tempo, allora, in queste situazioni, è possibile sostenere che la violazione dell'obbligo di fedeltà sia la causa della fine del matrimonio ? e, quindi, è possibile sostenere che la separazione è addebitabile al coniuge infedele?
La risposta è sicuramente positiva, ma devono realizzarsi due condizioni, infatti, è necessario che
– prima della violazione degli obblighi matrimoniali o prima della scoperta della violazione da parte di uno dei coniugi il matrimonio non deve essere in crisi
– il periodo successivo alla scoperta della violazione degli obblighi matrimoniali e fino alla materiale e formale richiesta di separazione il rapporto tra i coniugi è andato a deteriorarsi (ovviamente è una questione di prova riuscire a confermare che il rapporto tra i coniugi si è deteriorato fino al punto da non rendere possibile la prosecuzione del matrimonio).
In poche parole, il periodo di tempo tra la scoperta dell'infedeltà coniugale e la formale richiesta di separazione può essere solo il tempo necessario affinché l'evento scatenante la crisi matrimoniale produca il danno (consistente nella fine del matrimonio). Oppure, detto, in altre parole, non è detto che tra la scoperta dell'infedeltà o tra la scoperta di altra violazione degli obblighi matrimoniali e la formale richiesta di separazione debba intercorrere un lasso di tempo minimo, ben potendo, invece, passare diverso tempo, in base alla situazione concreta.
Cass. civ. sez. I del 17 gennaio 2014 n. 929 in pdf