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Il sistema pubblico dell’identità digitale dei cittadini ed imprese SPID

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2014 regola l’identità digitale (SPID) descrivendo i contenuti dell’identità digitale (attributi), le modalità con le quali è possibile richiedere ed ottenere l’identità digitale, il procedimento relativo alla modifica (ed aggiornamento) dei dati dell’identità digitale, la soppressione o l’estinzione dell’identità digitale, le tutele per l’uso fraudolento dell’identità digitale.
A cura di Paolo Giuliano
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2014 

Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese. (14A09376)

in GU Serie Generale n.285 del 9-12-2014

Il Decreto del 24 ottobre 2014 fornisce ulteriori elementi per l'avvio della fase relativa alla creazione dell'identità digitale delle imprese e dei cittadini: il c.d. Sistema Pubblico Identità Digitale o SPID.

Identità digitale. L'identità digitale è l'insieme di informazioni (definite dal regolamento "attributi" art. 1) che rappresentano l'identità digitale del soggetto. Questi attributi (informazioni) possono essere attributi principali o secondari.

Gli attributi identificativi o principali sono:  nome,  cognome,  luogo  e  data  di nascita, sesso, ovvero ragione o denominazione sociale, sede  legale, nonche' il codice  fiscale  o  la  partita  IVA  e  gli  estremi  del documento d'identita' utilizzato ai fini dell'identificazione;

Gli attributi secondari: il numero  di  telefonia  fissa  o  mobile, l'indirizzo di posta elettronica, il  domicilio  fisico  e  digitale, nonche'   eventuali   altri   attributi   individuati   dall'Agenzia, funzionali alle comunicazioni;

Gli attributi qualificati: le   qualifiche,   le   abilitazioni professionali e i poteri di rappresentanza e qualsiasi altro tipo  di attributo attestato da un gestore di attributi qualificati;

E' previsto che l'identità digitale (art. 5) deve contenere obbligatoriamente   il   codice   identificativo,    gli    attributi identificativi e almeno  un  attributo  secondario,  funzionale  alle comunicazioni tra il gestore dell'identita' digitale e l'utente. Al momento della richiesta di rilascio dell'identita'  digitale, l'utente puo'  chiedere  che  siano  registrati  ulteriori  attributi secondari.

Rilascio dell'identità digitale (art. 7). Le   identita'   digitali   sono   rilasciate,    a    domanda dell'interessato,  dal  gestore   dell'identita'   digitale,   previa verifica dell'identita' del soggetto richiedente e mediante  consegna in modalita' sicura delle credenziali di accesso.  La  verifica  dell'identita'  del  soggetto  richiedente  l'identità digitale avviene  in uno dei seguenti modi:   a) identificazione del  soggetto  richiedente  che  sottoscrive  il modulo di adesione allo SPID, tramite esibizione a vista di un valido documento d'identita'  e,  nel  caso  di  persone  giuridiche,  della procura attestante i poteri di rappresentanza;    b)  identificazione  informatica   tramite  documenti  digitali   di identita', validi ai sensi di legge.

L'identità digitale può essere rilasciata a persone fisiche (denominate nel regolamento cittadini) e a persone giuridiche (società, enti).

Verifica delle informazioni date al momento della richiesta dell'identità digitale.  I gestori dell'identita'  digitale,  ricevuta  la  richiesta  di adesione, effettuano la verifica degli attributi  identificativi  del richiedente. Nei casi in cui le informazioni necessarie per la verifica degli attributi identificativi non  siano  accessibili  tramite  i  servizi
convenzionali, i  gestori  dell'identita'  digitale effettuano  tali  verifiche  sulla  base   di   documenti,   dati   o informazioni   ottenibili   da    archivi    delle    amministrazioni certificanti.

Modifica delle informazioni relative all'identità digitale (art. 8). fuori dai casi in cui l'aggiornamento  degli  attributi  identificativi avvenga in modalita' automatica,  gli utenti sono obbligati a  informare tempestivamente il gestore dell'identita' digitale di  ogni  variazione  degli  attributi  previamente  comunicati.   Il   gestore  dell'identita'  digitale  provvede   tempestivamente   ai   necessari  aggiornamenti, avendo verificato le informazioni fornite.

Sospensione cancellazione a richiesta dell'utente (art. 8).  L'utente puo'  chiedere  al gestore dell'identita' digitale, in qualsiasi momento e  a  titolo  gratuito, la sospensione o revoca della  propria  identita'  digitale. A tali richieste  il  gestore  dell'identita'  digitale provvede tempestivamente. L'Agenzia  stabilisce le procedure per consentire agli utenti la  rimozione dei dati contenuti nell'identita' digitale.

Revoca o estinzione dell'identità digitale per atto del gestore (art. 8).  Il gestore dell'identita' digitale revoca  l'identita'  digitale se riscontra l'inattivita' della stessa per un  periodo  superiore  a ventiquattro mesi o in caso di decesso  della  persona  fisica  o  di estinzione della persona giuridica.

Uso fraudolento dell'identità digitale (art.9).  Nel  caso  in  cui  l'utente  ritenga,   che  la  propria  identita' digitale sia stata utilizzata abusivamente o fraudolentemente  da  un terzo, puo' chiedere,  la sospensione immediata dell'identita'  digitale  al gestore della stessa e, se conosciuto, al fornitore di servizi presso il quale essa risulta essere stata utilizzata.

I soggetti (pubblici o privati) dello SPID sono sostanzialmente 5 :  a) i gestori dell'identita' digitale;   b) i gestori degli attributi qualificati;   c) i fornitori di servizi;   d) l'Agenzia;   e) gli utenti. (art.3)

L'agenzia digitale. Il ruolo dell'Agenzia è sostanzialmente di controllo e vigilanza: l'Agenzia  cura  l'attivazione  dello   SPID,   svolgendo,   in particolare, le seguenti attivita':
a) gestisce l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale  e dei gestori di attributi qualificati, stipulando  con  essi  apposite convenzioni;
b) cura l'aggiornamento del registro SPID e vigila sull'operato dei soggetti  che  partecipano  allo  SPID,  anche  con  possibilita'  di conoscere,  tramite  il  gestore  dell'identita'  digitale,  i   dati identificativi dell'utente e  verificare  le  modalita'  con  cui  le identita' digitali sono state rilasciate e utilizzate (art. 4).

Sono, inoltre, previsti i gestori dell'identità digitale (coloro che conservano e aggiornano i dati relativi all'identità digitale) e i fornitori dei servizi, (coloro che forniscono i mezzi per  accedere ai servizi connessi all'identità digitale).  I fornitori di servizi non  possono  discriminare  l'accesso  ai propri servizi sulla base del gestore di identita' che l'ha fornita.  (art. 6)

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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