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Il regolamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativo alle pratiche commerciali scorrette

A tutela del consumatore finale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato, in Gazzetta Ufficiale del 28.08.2012 n. 200, il regolamento che detta le norme per il procedimento sanzonatorio relativo alle contestazioni inerenti le pratiche commerciali scorrette, alla pubblicità ingannevole e, infine, per le clausole vessatorie.
A cura di Paolo Giuliano
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Deliberazione 8 agosto 2012

Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie. Provvedimento n. 23788 in  GU n. 200 del 28-8-2012

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

 Nella sua adunanza dell'8 agosto 2012;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE sulla pubblicità ingannevole;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'art. 5, tutela amministrativa contro le clausole vessatorie;

Ritenuto di dover adottare un regolamento al fine di disciplinare la procedura istruttoria in materia di clausole vessatorie, le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni, nonché la procedura di interpello, come previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 1/2012;

Ritenuto di dover procedere ad una armonizzazione e semplificazione delle esistenti procedure istruttorie, attraverso l'unificazione del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette (delibera 15 novembre 2007, n. 17589 e successive modificazioni) e del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita (delibera 15 novembre 2007, n. 17590 e successive modificazioni);

Ritenuto, pertanto, di adottare un unico regolamento contenente le procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di pratiche commerciali scorrette, e di clausole vessatorie;

Vista la consultazione pubblica preventiva sulla bozza di «Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie», tenutasi dal 14 giugno al 13 luglio 2012;

 Delibera

di approvare il «Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie», comprensivo di n. 2 formulari, il cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento.

Il regolamento sostituirà: i) il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, di cui alla delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007, n. 17590 (Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2007, n. 283), modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20223 (Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2009, n. 209), modificato con delibera del 10 marzo 2010, n. 20873 (Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76) e con delibera del 9 febbraio 2011, n. 22091 (Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2011, n. 49); ii) il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, di cui alla delibera 15 novembre 2007, n. 17589 (Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2007, n. 283), modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20222 (Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2009, n. 209), con delibera del 10 marzo 2010, n. 20872 (Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76) e con delibera del 9 febbraio 2011, n. 22092 (Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2011, n. 49).

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Il regolamento, comprensivo di n. 2 formulari, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE  IN  MATERIA  DI  PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA, PRATICHE COMMERCIALI  SCORRETTE,  CLAUSOLE VESSATORIE

TITOLO I  Disposizioni generali 

Art. 1  Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "decreto sulla pubblicita' ingannevole": il decreto  legislativo 2 agosto 2007, n. 145;
b) "Codice del Consumo": il decreto legislativo 6  settembre  2005, n. 206 e successive modificazioni;
c) "Collegio": il Presidente e i Componenti dell'Autorita';
d) "Direzioni": le unita' organizzative in  cui  e'  articolata  la Direzione Generale per la Tutela del Consumatore:
e)  "consumatore":  qualsiasi  persona   fisica   che,   ai   sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. a), del Codice del  Consumo,  agisce per  fini  che  non  rientrano  nel  quadro   della   sua   attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale;
f) "professionista": l'operatore pubblicitario di cui  all'articolo 2, lett. e), del decreto sulla  pubblicita'  ingannevole,  nonche'  i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, lett. b),  del  Codice  del Consumo;
g) "microimprese": le entita',  societa'  o  associazioni  che,  ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. d-bis) del Codice del Consumo, a  prescindere  dalla  forma   giuridica,   esercitano   un'attivita' economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno  di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure  un  totale  di bilancio annuo  non  superiori  a  due  milioni  di  euro,  ai  sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla  raccomandazione  n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
h) "clausole vessatorie": le clausole inserite  nei  contratti  tra professionisti e consumatori che si concludono  mediante  adesione  a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione  di  moduli, modelli o formulari di cui all'articolo 37- bis, comma 1, del  Codice del Consumo, che risultino vessatorie ai sensi degli articoli 33, 34, 35 e 36, comma 2, del Codice del Consumo;
i)  "Bollettino":  il  Bollettino  dell'Autorita'   Garante   della Concorrenza   e   del   Mercato,   pubblicato   sul   sito   internet istituzionale.

Art. 2  Ambito di applicazione

1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti dell'Autorita' in materia di pubblicita' ingannevole  e  comparativa, di pratiche commerciali scorrette, nonche' di clausole vessatorie.

 Art 3 Responsabile del procedimento

1.  Responsabile  del  procedimento  e'  il  responsabile  preposto all'unita' organizzativa competente per materia, istituita  ai  sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre  1990,  n.  287,  o altro funzionario dallo stesso incaricato.
2. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento  utile alla valutazione  della  fattispecie.  A  tal  fine  puo'  richiedere informazioni e documenti a ogni soggetto pubblico o privato.  Ove  ne ricorrano i presupposti comunica l'avvio del procedimento e  provvede agli adempimenti di  competenza  per  lo  svolgimento  dell'attivita' istruttoria.
3. Qualora il  committente  di  un  messaggio  pubblicitario  o  il professionista non sia conosciuto, il responsabile  del  procedimento richiede al proprietario del mezzo di diffusione ed a chiunque ne sia in possesso ogni elemento idoneo ad identificarlo.

TITOLO II  Procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole  e comparativa, e di pratiche commerciali scorrette 

Art. 4 Istanza di intervento

1. Ogni soggetto, di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a),  b), d-bis) del Codice  del  Consumo,  od  organizzazione,  che  ne  abbia interesse,  puo'  richiedere,  attraverso  comunicazione  in  formato cartaceo o elettronico (webform o PEC),  l'intervento  dell'Autorita' nei confronti di pubblicita' che ritenga ingannevole o  illecita,  ai sensi del decreto legislativo sulla pubblicita'  ingannevole,  ovvero di pratiche commerciali che ritenga scorrette, ai  sensi  del  Codice del Consumo.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere:
a) nome,  cognome,  denominazione  o  ragione  sociale,  residenza, domicilio  o  sede  del  richiedente  nonche'  recapiti   telefonici, indirizzo di posta elettronica e eventuale numero di fax;
b) elementi idonei a consentire  una  precisa  identificazione  del professionista, della pubblicita' o della pratica commerciale oggetto dell'istanza  (in  particolare  data  o  periodo  di  diffusione  del messaggio o  dell'iniziativa  promozionale,  mezzo  di  comunicazione utilizzato, luogo e modalita' di attuazione  della  pratica)  nonche del bene o servizio interessato;
c) ogni elemento ritenuto utile  alla  valutazione  dell'Autorita', copia eventuali reclami gia' inoltrati al  professionista  e  l'esito degli stessi, nonche' copia della corrispondenza  intercorsa  con  il medesimo  professionista  e/o  della   documentazione   contrattuale; inoltre, ove disponibile, copia dei messaggi oggetto dell'istanza  di intervento.
3. Nell'istanza di intervento devono essere  indicate,  a  pena  di decadenza, eventuali  esigenze  di  riservatezza.  In  tal  caso,  il segnalante  deve  trasmettere  anche  una  versione   non   riservata dell'istanza  di  intervento,  la  cui  valutazione  e'  rimessa   al responsabile del procedimento.
4. Gli elementi di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  del  presente articolo, nonche' i dati  identificativi  del  soggetto  denunciante, costituiscono elementi  essenziali  dell'istanza  di  intervento,  in assenza  dei  quali   il   responsabile   dell'unita'   organizzativa competente per materia riscontra la non ricevibilita'  della  stessa, informandone il  Collegio,  impregiudicata  la  possibilita'  per  il denunciante  di  ripresentare  l'istanza  di  intervento   in   forma completa. Resta ferma in ogni caso la possibilita' per l'Autorita' di  procedere  d'ufficio  a  ulteriori  approfondimenti  ai  fini  di  un eventuale avvio di istruttoria ai sensi dell'articolo 6.
5.  Ad  eccezione  dei  casi  di  particolare   gravita',   qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere  che  il  messaggio  o  la pratica commerciale  costituisca  una  pubblicita'  ingannevole,  una pubblicita' comparativa illecita o una pratica commerciale scorretta, il responsabile del procedimento, dopo averne informato il  Collegio, puo' invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i  profili di possibile ingannevolezza o illiceita' di una pubblicita' ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale (moral suasion).

Art. 5  Provvedimenti pre-istruttori

1. La fase pre-istruttoria puo' essere chiusa per uno dei  seguenti motivi:
a) irricevibilita' ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
b) archiviazione per inapplicabilita' della legge per  assenza  dei presupposti  richiesti  dal  decreto  legislativo  sulla  pubblicita' ingannevole o dal Codice del Consumo;
c)  archiviazione  per  manifesta  infondatezza  per  l'assenza  di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti;
d) archiviazione ad esito  dell'avvenuta  rimozione  da  parte  del professionista dei profili di possibile ingannevolezza  o  illiceita' di una pubblicita' ovvero di possibile scorrettezza  di  una  pratica commerciale  (moral  suasion),  di  cui  all'articolo  4,  comma 5. Dell'esito   di   tale   intervento,   che   verra'   comunicato   al professionista, l'Autorita' puo' dare  notizia  utilizzando  adeguate modalita' informative e valutando eventuali esigenze di  riservatezza motivatamente rappresentate dal professionista;
e)  archiviazione   per   manifesta   inidoneita'   del   messaggio pubblicitario o della pratica a falsare  in  misura  apprezzabile  il comportamento economico del consumatore medio al  quale  e'  diretta, anche in ragione della  dimensione  minima  della  diffusione  di  un messaggio o della localizzazione  circoscritta  di  una  pratica  (de minimis);
f) non luogo a provvedere per sporadiche  richieste  di  intervento relative a condotte isolate ovvero non rientranti tra le priorita' di intervento   dell'Autorita',   in   ragione   degli   obiettivi    di razionalizzazione,    efficacia    ed    economicita'     dell'azione amministrativa. L'Autorita' puo' individuare  con  apposito  atto  le priorita' di intervento che intende perseguire.
2. Qualora non venga avviato il procedimento nel  termine  indicato dall'articolo 6, comma 1, la fase pre-istruttoria si  intende  chiusa con non luogo a provvedere ai sensi della  lett.  f)  del  precedente  comma. Resta impregiudicata la facolta' dell'Autorita'  di  acquisire successivamente agli  atti  l'istanza  di  intervento  per  procedere d'ufficio ad un  approfondimento  istruttorio,  fondato  su  elementi sopravvenuti  o  su  una  diversa  valutazione  delle  priorita'   di intervento. A tal  fine  le  Direzioni  informano  periodicamente  il Collegio dei procedimenti definiti ai sensi del presente comma.
3.   E'   facolta'   dell'Autorita'   inviare   una   comunicazione dell'avvenuta   archiviazione    o    chiusura    del    procedimento preistruttorio.

Art. 6  Avvio dell'istruttoria

1. 1. Il  responsabile  del  procedimento,  valutati  gli  elementi comunque in suo possesso  e  quelli  portati  a  sua  conoscenza  con l'istanza di intervento di cui all'articolo 4, avvia l'istruttoria al fine  di  verificare  l'esistenza  di   pubblicita'   ingannevoli   o comparative illecite, di cui al decreto legislativo sulla pubblicita' ingannevole, ovvero di pratiche  commerciali  scorrette,  di  cui  al Codice del Consumo. L'avvio dell'istruttoria  e'  disposto  entro  il termine di 180 giorni dalla ricezione dell'istanza  di  intervento  e tale termine e' interrotto in caso di richiesta di informazioni  fino alla ricezione delle stesse.
2.   Il   responsabile   del    procedimento    comunica    l'avvio dell'istruttoria,  alle  Parti  e  ne  informa  gli  altri   soggetti interessati che abbiano presentato istanza  di  intervento  ai  sensi dell'articolo 4. In ragione  del  numero  elevato  delle  istanze  di intervento, questa comunicazione puo' essere  attuata  anche  tramite avviso sul bollettino  pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale dell'Autorita'. Se le  comunicazioni  non  possono  avere  luogo,  le stesse  sono   effettuate   mediante   pubblicazione   sul   medesimo bollettino.  Dell'avvio  dell'istruttoria  puo'  anche  esserne  data comunicazione  tramite  la  diffusione  di  un   comunicato   stampa, informato il Collegio.
3. Nella comunicazione di avvio di cui al  comma  2  sono  indicati l'oggetto  del  procedimento,  gli  elementi  acquisiti  d'ufficio  o contenuti nell'istanza di intervento, il termine per  la  conclusione dell'istruttoria,   l'ufficio   e   la   persona   responsabile   del procedimento, l'ufficio presso cui si puo'  accedere  agli  atti,  la possibilita' di presentare memorie scritte o documenti ed il  termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.

Art. 7  Termini del procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento e' di  centoventi giorni, decorrenti dalla data di protocollo  della  comunicazione  di avvio e di centocinquanta giorni quando si debba chiedere  il  parere all'Autorita'  per  le  Garanzie  nelle   Comunicazioni,   ai   sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo  sulla  pubblicita' ingannevole ovvero dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.
2. Nel caso in cui il professionista sia residente,  domiciliato  o abbia sede all'estero, il termine per la conclusione del procedimento e' di centottanta giorni decorrenti dalla data  di  protocollo  della comunicazione di avvio e di  duecentodieci  giorni  quando  si  debba chiedere il parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma  6,  del  decreto  legislativo  sulla pubblicita' ingannevole ovvero ai sensi dell'articolo  27,  comma  6, del Codice del Consumo.
3. L'Autorita' puo' prorogare il termine  fino  ad  un  massimo  di sessanta giorni, in presenza  di  particolari  esigenze  istruttorie, nonche'  in  caso  di  estensione   soggettiva   od   oggettiva   del procedimento.  Con  le  stesse  modalita',  il  termine  puo'  essere altresi' prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni,  nel  caso in  cui  il  professionista  presenti  degli   impegni   o   emergano sopravvenute  esigenze  istruttorie.  Ove  necessario,  puo'   essere disposta l'acquisizione, da altre istituzioni  o  enti  pubblici,  di informazioni essenziali ai fini della valutazione della  fattispecie, con assegnazione di un termine non  superiore  a  30  giorni  per  la risposta.   Il   termine   di   conclusione   del   procedimento   e' conseguentemente prorogato fino a un massimo di 30 giorni.
4. Nel  caso  in  cui,  ai  sensi  dell'articolo  20  del  presente regolamento, il Collegio disponga la sospensione del procedimento,  i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa  della  pronuncia dell'organismo di autodisciplina e, comunque,  per  un  periodo,  non superiore a trenta giorni, stabilito dal Collegio.

 Art. 8  Sospensione provvisoria della pubblicita' o della pratica commerciale

l. In caso di particolare urgenza, ai sensi dell'articolo 8,  comma 3,  del  decreto  legislativo   sulla   pubblicita'   ingannevole   e dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo,  l'Autorita'  puo' disporre,  d'ufficio  e  con  atto  motivato,  la  sospensione  della pubblicita' ritenuta  ingannevole  o  della  pubblicita'  comparativa ritenuta  illecita  ovvero   della   pratica   commerciale   ritenuta scorretta.
2. Il responsabile del procedimento, nella comunicazione  di  avvio dell'istruttoria  o  successivamente  con   apposita   comunicazione, individua  i  profili  di  gravita'  e  urgenza   della   pubblicita' ingannevole o comparativa illecita ovvero della pratica  scorretta  e assegna alle parti un termine  non  inferiore  a  cinque  giorni  per presentare memorie scritte e documenti. Trascorso detto  termine,  il responsabile del procedimento rimette gli atti  al  Collegio  per  la decisione.
3. Il Collegio puo' disporre con atto motivato  la  sospensione  in via  provvisoria  del  messaggio  pubblicitario   o   della   pratica commerciale anche senza  acquisire  le  memorie  delle  parti  quando ricorrano particolari esigenze di  indifferibilita'  dell'intervento. Entro il termine di sette giorni dal  ricevimento  del  provvedimento con il quale e' stata adottata la misura  cautelare  provvisoria,  il professionista  interessato  puo'  presentare   memorie   scritte   e documenti. Valutate le argomentazioni del professionista, il Collegio delibera la conferma o la revoca della  sospensione  provvisoria  del messaggio pubblicitario o della pratica commerciale entro il  termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento cautelare.
4. Il provvedimento dell'Autorita' di sospensione della pubblicita' ritenuta  ingannevole  o  della  pubblicita'   comparativa   ritenuta illecita o della pratica commerciale ritenuta scorretta  deve  essere immediatamente eseguita a cura del professionista. Il ricorso avverso il  provvedimento  di   sospensione   dell'Autorita'   non   sospende l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione, il  professionista  da'  comunicazione  all'Autorita' entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.

Art. 9  Impegni

1. Entro e non oltre il  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla ricezione  della  comunicazione  di  avvio   del   procedimento,   il professionista puo' presentare impegni tali  da  far  venire  meno  i profili  di  illegittimita'  della  pubblicita'   o   della   pratica commerciale. Gli impegni sono presentati mediante apposito formulario (Allegato 1 al presente Regolamento). In  caso  di  integrazione,  il professionista  e'  tenuto  a  presentare  all'Autorita'   un   testo consolidato degli impegni. E' onere del  professionista,  ove  faccia valere esigenze di riservatezza, presentare anche  una  versione  non riservata e non confidenziale degli impegni.
2. L'Autorita' valuta gli impegni e:
a) qualora li ritenga  idonei,  dispone  con  provvedimento  la  loro accettazione  rendendoli  obbligatori   per   il   professionista, chiudendo il procedimento senza accertare l'infrazione;
b) qualora li  ritenga  parzialmente  idonei,  fissa  un  termine  al professionista per un'eventuale integrazione degli impegni stessi;
c) nei casi di grave e  manifesta  ingannevolezza/illiceita'  di  una  pubblicita' o scorrettezza di una pratica  commerciale  ovvero  in caso di inidoneita' degli impegni a rimuovere i profili contestati  nell'avvio dell'istruttoria, delibera  il  rigetto  degli  stessi, comunicandolo tempestivamente alla Parte.
3. Successivamente alla decisione di accettazione  di  impegni,  il procedimento potra' essere riaperto d'ufficio, laddove:
a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
b) si modifichi la  situazione  di  fatto  rispetto  ad  uno  o  piu'  elementi su cui si fonda la decisione;
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi  su  informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Art. 10 Partecipazione all'istruttoria

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche'  i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui  puo'  derivare   un   pregiudizio   dalle   infrazioni   oggetto dell'istruttoria, hanno facolta' di intervenire nel  procedimento  in corso,   inoltrando   apposito   atto,   debitamente    sottoscritto, contenente:
a) nome,  cognome,  denominazione  o  ragione   sociale,   residenza, domicilio o sede del richiedente nonche' recapiti  telefonici,  di posta elettronica e di eventuale fax;
b) l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;
c) adeguata motivazione circa lo specifico interesse ad  intervenire,    anche con  riferimento  al  contributo  che  il  richiedente  puo'    apportare all'istruttoria.
2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarita'  e  la completezza  della   richiesta   di   partecipazione,   comunica   al richiedente che lo stesso puo':
a) accedere agli  atti  del  procedimento  ai  sensi  del  successivo articolo 11;
b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.

Art. 11  Accesso ai documenti, riservatezza delle informazioni   e segreto d'uficio

1. Il  diritto  di  accesso  ai  documenti  formati  o  stabilmente detenuti  dall'Autorita'  nei  procedimenti  di   cui   al   presente regolamento  e'   riconosciuto   nel   corso   dell'istruttoria   dei procedimenti stessi ai soggetti cui e' stato comunicato  l'avvio  del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nonche' ai  soggetti ammessi ad intervenire di cui all'articolo 10.
2. Qualora i documenti di cui al comma  1  contengano  informazioni riservate  di  carattere  personale,   commerciale,   industriale   e finanziario,  relative  a  persone  e  professionisti  coinvolti  nei procedimenti, il diritto di accesso e'  consentito,  in  tutto  o  in parte, nei limiti in  cui  cio'  sia  necessario  per  assicurare  il contraddittorio.
3. I documenti che contengono segreti  commerciali  sono  sottratti all'accesso.  Qualora  essi   forniscano   elementi   di   prova   di un'infrazione  o  elementi   essenziali   per   la   difesa   di   un professionista, gli uffici ne consentono l'accesso,  limitatamente  a tali elementi.
4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e  3  e  nel rispetto  dei  criteri  ivi  contenuti,  gli  uffici  tengono  conto, adottando  tutti  i  necessari  accorgimenti,  dell'interesse   delle persone e dei professionisti a che  le  informazioni  riservate  o  i segreti commerciali non vengano divulgati.
5. Sono sottratte all'accesso le note, le proposte  ed  ogni  altra elaborazione degli uffici con funzione di studio  e  di  preparazione del contenuto di atti.
6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto  o  in  parte,  i verbali delle adunanze del Collegio, nonche' i documenti  inerenti  a rapporti  tra  l'Autorita'  e  le  istituzioni  dell'Unione  europea, nonche' tra l'Autorita' e gli  organi  di  altri  Stati  o  di  altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.
7. I soggetti che intendono  salvaguardare  la  riservatezza  o  la segretezza delle informazioni fornite devono presentare  agli  uffici una apposita richiesta che deve contenere l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene  debbano  essere  sottratti all'accesso, specificandone i motivi.
8. Il responsabile del procedimento, ove  non  ritenga  sussistenti gli  elementi   di   riservatezza   o   di   segretezza   addotti   a giustificazione delle richieste di cui al comma 7,  ne  da'  motivata comunicazione agli interessati.
9. Il responsabile del procedimento puo' disporre motivatamente  il differimento  dell'accesso  ai  documenti  sino  a  quando  non   sia accertata la loro rilevanza ai fini della prova  delle  infrazioni  e comunque non oltre la comunicazione della data di  conclusione  della fase istruttoria di cui all'articolo 16.
10.  Le  informazioni  contenute  nella  documentazione   acquisita nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo  2  del  presente Regolamento sono tutelate dal segreto d'ufficio  anche  nei  riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'articolo 331 del codice  di  procedura  penale,  di  leale collaborazione con l'Autorita' Giudiziaria e quelli di collaborazione di cui al regolamento CE n. 2006/2004.
11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta  e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni.

Art. 12  Richiesta di informazioni e audizioni

1.  Il  responsabile  del   procedimento   acquisisce   nel   corso dell'istruttoria  ogni  elemento   utile   alla   valutazione   della fattispecie. A tal fine puo' richiedere informazioni e  documenti  ad ogni soggetto pubblico o privato.
2. Il responsabile del procedimento, ove  cio'  sia  necessario  ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori,  o venga richiesto da una delle parti, puo' disporre che le  parti  o  i terzi siano sentiti in apposite audizioni nel rispetto del  principio del contraddittorio, fissando un termine  inderogabile  per  il  loro svolgimento.
3. Alle  audizioni  fissate  ai  sensi  del  comma  2  presiede  il responsabile del procedimento o facente funzione.  Le  parti  possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro  fiducia che  produce  idoneo  documento  attestante  il  proprio  potere   di rappresentanza.
4. Dello svolgimento delle audizioni e' redatto verbale, contenente le principali dichiarazioni delle parti intervenute  alle  audizioni. Il  verbale  e'  sottoscritto,   al   termine   dell'audizione,   dal responsabile del procedimento e dalle parti medesime.  Quando  taluna delle parti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere  il  verbale ne e' fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo. Al termine dell'audizione e' consegnata una copia  del  verbale  alle parti intervenute che ne facciano richiesta.
5. Ai soli fini della  predisposizione  del  verbale,  puo'  essere effettuata registrazione, su idoneo supporto, delle audizioni.

Art. 13  Perizie, analisi statistiche ed economiche  e consultazioni di esperti

1. Ai fini della valutazione di  qualsiasi  elemento  rilevante  ai fini dell'istruttoria, il Collegio  puo'  autorizzare  le  perizie  e analisi  statistiche  ed  economiche,  nonche'  la  consultazione  di esperti, proposte dal responsabile del procedimento.
2. Le universita', i centri di ricerca o gli istituti  a  carattere scientifico  incaricati  dall'Autorita',  designano  i  periti  e   i consulenti  ritenuti  professionalmente  piu'   idonei   a   compiere l'accertamento tecnico richiesto.
3. Nel caso in cui l'Autorita' disponga perizie e consulenze, ne e' data comunicazione alle parti del procedimento.
4. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal responsabile del procedimento alle parti.
5. I soggetti ai quali e' stato comunicato l'avvio del procedimento e quelli intervenuti ai sensi  dell'articolo  10,  possono  nominare, dandone comunicazione  al  responsabile  del  procedimento,  un  loro consulente, il  quale  puo'  assistere  alle  operazioni  svolte  dal consulente dell'Autorita' e presentare, nel termine di  dieci  giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, scritti  e  documenti  in  cui svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Art. 14  Ispezioni

1. Il Collegio autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del procedimento presso chiunque sia ritenuto in  possesso  di  documenti aziendali  utili  ai  fini  dell'istruttoria.  Nei  confronti   delle amministrazioni pubbliche si chiede  previamente  l'esibizione  degli atti.
2. I funzionari  dell'Autorita'  incaricati  dal  responsabile  del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri  su presentazione   di   un   atto   scritto   che   precisi    l'oggetto dell'accertamento e le sanzioni per  il  rifiuto,  l'omissione  o  il ritardo,  senza  giustificato  motivo,  di  fornire  informazioni  ed esibire documenti richiesti nel  corso  dell'ispezione,  nonche'  nel caso in cui siano  fornite  informazioni  ed  esibiti  documenti  non veritieri.
3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di  rifiuto  o di omissione, ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 8,  comma 4, del  decreto  legislativo  sulla  pubblicita'  ingannevole  ovvero dall'articolo 27, comma 4, del Codice del Consumo, l'opposizione:
a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da  regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
b) di esigenze di  autotutela  dal  rischio  di  sanzioni  fiscali  o amministrative;
c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorita' riconosca particolari  esigenze  segnalate al riguardo.
4.  Per  documento  si  intende  ogni   rappresentazione   grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati  e  utilizzati ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilita'  e  rappresentativita'  dell'autore  del   documento, nonche' ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.
5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:
a) accedere a tutti i  locali,  terreni  e  mezzi  di  trasporto  del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione,  con  esclusione dei  luoghi  di  residenza  o  domicilio  estranei   all'attivita' aziendale oggetto dell'indagine;
b) controllare i documenti di cui al comma 4;
c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);
d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono  farsi assistere da  consulenti  di  propria  fiducia,  senza  tuttavia  che l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione.
7. Di  tutta  l'attivita'  svolta  nel  corso  dell'ispezione,  con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti  acquisiti, e' redatto processo verbale.
8. Nello svolgimento  dell'attivita'  ispettiva,  l'Autorita'  puo' avvalersi della collaborazione della Guardia di  Finanza  che  agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento  dell'imposta  sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.

Art. 15    Onere della prova

1. Qualora il responsabile  del  procedimento  disponga,  ai  sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo  sulla  pubblicita' ingannevole ovvero dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale o alla pubblicita',  comunica  tale incombente istruttorio alle parti, indicando gli  elementi  di  prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa e il termine per  la produzione della prova.

Art. 16  Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere all'Autorita'  per le Garanzie nelle Comunicazioni

1.   Il   responsabile   del   procedimento,   allorche'    ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data  di conclusione della fase istruttoria e  indica  loro  un  termine,  non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono  presentare  memorie conclusive o documenti.
2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile  del  procedimento rimette gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale.
3. Il responsabile del procedimento, nei casi di  cui  all'articolo 8, comma 6, del decreto  legislativo  sulla  pubblicita'  ingannevole ovvero all'articolo 27,  comma  6,  del  Codice  del  Consumo,  prima dell'adempimento di cui al comma 2 del presente articolo, richiede il parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, alla  quale trasmette gli atti del  procedimento  secondo  le  modalita'  di  cui all'articolo  19,  comma  1.  L'Autorita'  per  le   Garanzie   nelle Comunicazioni comunica il proprio  parere  entro  trenta  giorni  dal ricevimento della richiesta.
4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Autorita'  Garante  della Concorrenza e del Mercato procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso. Nel caso in cui l'Autorita' per le Garanzie  nelle Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di conclusione del procedimento e' sospeso, per un  periodo  massimo  di trenta giorni, dalla data di ricezione, da parte  dell'Autorita'  per le Garanzie nelle Comunicazioni, delle notizie e documenti  richiesti sino alla data in cui pervenga il relativo parere.

 Art. 17 Decisione dell'Autorita'

1. All'esito dell'istruttoria, il Collegio delibera  l'adozione  di uno dei seguenti provvedimenti finali:
a) decisione   di   non   ingannevolezza/illiceita'   del   messaggio pubblicitario ovvero di non scorrettezza della pratica commerciale o di chiusura del procedimento per  insufficienza  degli  elementi probatori, o per una delle ragioni di cui all'articolo 5, comma 1, qualora i presupposti per l'adozione sono emersi  solo  nel  corso dell'istruttoria;
b) decisione di ingannevolezza/illiceita' del messaggio pubblicitario ovvero di scorrettezza della pratica commerciale, accompagnata  da diffida e sanzione pecuniaria ed eventualmente da pubblicazione di estratto del provvedimento e/o di una dichiarazione  rettificativa e/o  dall'assegnazione  di  un  termine  per  l'adeguamento  della confezione del prodotto;
c) decisione di accoglimento di impegni che li rende obbligatori  per    il professionista, senza accertamento  dell'infrazione  contestata in sede di avvio del procedimento.
2. Il provvedimento finale  dell'Autorita'  contiene  l'indicazione del termine ed il soggetto presso cui e' possibile ricorrere.
3. Il provvedimento finale dell'Autorita' e' comunicato alle  parti ed ai soggetti  eventualmente  intervenuti  nel  procedimento  ed  e' pubblicato, entro venti giorni dalla  sua  adozione,  nel  bollettino pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Autorita'.  Al   fine   di assicurare  la  piu'  ampia  conoscenza   della   propria   attivita' istituzionale, l'Autorita' puo' rendere  note  le  proprie  decisioni anche attraverso comunicati stampa.
4. In caso di violazioni ancora in essere  alla  data  di  adozione della decisione di accertamento  di  una  pubblicita'  ingannevole  o illecita,  ovvero  di   una   pratica   commerciale   scorretta,   il professionista, nel termine stabilito nel provvedimento, e' tenuto  a fornire all'Autorita' una  dettagliata  e  documentata  relazione  di ottemperanza alla diffida.

Art. 18  Pubblicazione del provvedimento o  di una dichiarazione rettificativa

1.   L'Autorita',   con   il   provvedimento   con   cui   dichiara l'ingannevolezza della pubblicita' o l'illiceita'  della  pubblicita' comparativa ovvero la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere  dal  professionista  puo'  disporre  la  pubblicazione  della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una  dichiarazione rettificativa,  a  cura  e  spese  del   professionista,   ai   sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo  sulla  pubblicita' ingannevole ovvero dell'articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo. L'Autorita' puo' altresi' disporre  la  pubblicazione  degli  impegni ottenuti dal professionista a cura e spese del medesimo. In tali casi l'Autorita' determina il mezzo e le modalita' di tali adempimenti  ed il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati.  Copia  del provvedimento  che  dispone   la   pubblicazione   della   pronuncia, integralmente  o  per   estratto,   ovvero   di   una   dichiarazione rettificativa, ovvero degli impegni, viene  inviata  al  proprietario del  mezzo  attraverso  il  quale  la   pubblicazione   deve   essere effettuata. La dichiarazione rettificativa puo'  essere  disposta  in forma di comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario  o la pratica commerciale e' indirizzata personalmente ai destinatari  e questi sono determinabili.
2.  Effettuata   la   pubblicazione   della   pronuncia   o   della dichiarazione rettificativa ovvero degli impegni di cui al  comma  1, il  professionista  ne  da'  immediata  comunicazione  all'Autorita', trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari cui e' stata indirizzata  la  comunicazione  individuale  quando,  ai sensi  del  comma  1,  debba  essere  indirizzata  personalmente   ai destinatari  dell'originario  messaggio   pubblicitario   o   pratica commerciale.

Art. 19  Comunicazioni

1.  Le  comunicazioni  previste  dal  presente   regolamento   sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento, consegna a mano contro  ricevuta,  posta  elettronica  certificata  e firma digitale, posta elettronica e  fax.  In  caso  di  trasmissione tramite  posta  elettronica  certificata  o  fax,  i   documenti   si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso  in  cui  sono stati inviati, salvo prova contraria.
2. Alle Parti interessate e ai soggetti  eventualmente  intervenuti nel  procedimento  le  comunicazioni  vengono  effettuate  per  posta elettronica o al domicilio dagli stessi indicato.  Al  professionista le  comunicazioni  vengono  effettuate  presso  l'ultima   residenza, domicilio  o  sede  conosciuti  o  comunque  risultanti  da  pubblici registri. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono effettuate  mediante  pubblicazione  di  un  avviso  nel   bollettino pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita'.
3. L'avvio del procedimento di inottemperanza e' comunicato con  le  modalita' di cui al comma 1.

Art. 20   Autodisciplina

1. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo sulla pubblicita' ingannevole ovvero dell'articolo 27-ter del  Codice del Consumo,  richiedono  la  sospensione  del  procedimento  dinanzi all'Autorita', devono  inoltrare  apposita  istanza,  fornendo  prova dell'esistenza   del   procedimento    dinanzi    all'organismo    di autodisciplina,  con  le  indicazioni  idonee  ad  individuare   tale organismo e l'oggetto del procedimento stesso.
2.  Il  responsabile  del  procedimento,  ricevuta   l'istanza   di sospensione  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  ne  da' comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni. Il responsabile del procedimento comunica alle parti la pronuncia del Collegio sull'istanza. Il responsabile del procedimento da' altresi' tempestiva comunicazione  alle  parti  della  cessazione della causa di sospensione.

 TITOLO III   Procedure in materia di tutela amministrativa  contro le clausole vessatorie

 Articolo 21   Procedimento per la declaratoria di vessatorieta'  delle clausole

1. I procedimenti in materia di  tutela  amministrativa  contro  le clausole vessatorie di cui all'articolo 37-bis,  commi  1  e  2,  del codice del  Consumo  sono  disciplinati  dai  seguenti  articoli  del presente regolamento, in quanto compatibili: articolo 3; articolo  5; articolo 6; articolo 10;  articolo  11;  articolo  12;  articolo  13; articolo 14; articolo 16, commi 1 e 2; articolo  17,  commi  2  e  3; articolo 19.  Ai  medesimi  procedimenti  si  applicano  altresi'  le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Ogni soggetto od organizzazione  che  ne  abbia  interesse  puo' richiedere,  attraverso   comunicazione   in   formato   cartaceo   o elettronico  (webform  o  PEC),   l'intervento   dell'Autorita'   nei confronti di clausole inserite  in  contratti  tra  professionisti  e consumatori, di cui all'articolo 37-bis,  comma  1,  del  Codice  del Consumo, che ritenga vessatorie.
3. Le Camere di Commercio o loro unioni, possono presentare denunce all"Autorita' ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo,  in  particolare  nell'ambito  delle  competenze   ad   esse attribuite dall'articolo 2, comma 2, lett- h) ed i), della  legge  n. 580/93 e successive modificazioni.
4.  Ad  eccezione  dei  casi  di  particolare   gravita',   qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che clausole  inserite  in contratti  tra  professionisti  e  consumatori  di  cui  all'articolo 37-bis,  comma  1,  del  Codice  del  Consumo  siano  vessatorie,  il responsabile del procedimento, dopo  averne  informato  il  Collegio, puo'  informare  per  iscritto  il  professionista  della   probabile vessatorieta' della clausola contrattuale (moral suasion).
5. Nei procedimenti di cui all'articolo 37-bis, commi 1  e  2,  del Codice del Consumo il termine di  conclusione  e'  di  centocinquanta giorni, decorrente dalla data di protocollo  della  comunicazione  di avvio  ovvero  di  duecentodieci  giorni   nel   caso   in   cui   il professionista sia residente, domiciliato o  abbia  sede  all'estero. Con provvedimento motivato  del  Collegio,  il  termine  puo'  essere prorogato, fino ad un massimo di  sessanta  giorni,  in  presenza  di particolari esigenze  istruttorie,  nonche'  in  caso  di  estensione soggettiva od oggettiva del procedimento.
6. Entro 30 giorni dall'avvio dell'istruttoria il responsabile  del procedimento – informata l'Autorita' – provvede  alla  pubblicazione, nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorita', di un comunicato ai fini  della  consultazione  di  cui  all'articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo. Il  comunicato  indica,  tra l'altro, la clausola, il settore economico specificamente interessato dall'istruttoria  ed  altre  informazioni   utili   ai   fini   delle consultazione. Possono partecipare alla consultazione le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate  dalle clausole  oggetto  del  procedimento,  in  ragione  della   specifica esperienza maturata nel settore. Possono  altresi'  partecipare  alla consultazione  le  associazioni  dei  consumatori  rappresentative  a livello  nazionale  riconosciute  e  iscritte  nell'elenco   di   cui all'articolo 137 del Codice del Consumo. Ai fini della partecipazione alla  consultazione  i  soggetti  interessati   devono   fornire   le informazioni indicate nella citata sezione del sito internet relative alla loro  qualificazione  e  alla  sussistenza  dell'interesse  alla consultazione. Entro il termine perentorio  di  trenta  giorni  dalla pubblicazione del comunicato i  soggetti  aventi  le  caratteristiche sopra  indicate  possono  inviare  i  propri  commenti  per  iscritto all'Autorita' tramite una casella di posta elettronica dedicata  alla consultazione (consultazione obbligatoria).
7. Nel corso dell'istruttoria,  il  responsabile  del  procedimento puo' chiedere alle autorita' di regolazione o vigilanza  dei  settori interessati  dall'istruttoria  di  esprimere  un  parere  in   merito all'oggetto del procedimento. Le suddette  autorita'  trasmettono  il proprio  parere  entro  30  giorni  dalla  richiesta   (consultazione facoltativa).
8. Nei procedimenti di cui all'articolo 37-bis, commi 1  e  2,  del Codice del Consumo, il  responsabile  del  procedimento  comunica  il provvedimento  finale  dell'Autorita'  alle  parti  e   ai   soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento. Oltre a  quanto  disposto dall'articolo 17, comma 2, del presente regolamento, il provvedimento e' altresi' pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione,  anche per estratto, in apposita sezione  del  sito  internet  istituzionale dell'Autorita',  nonche',  a  cura  e  spese  dell'operatore  che  ha adottato la clausola ritenuta  vessatoria,  nel  sito  dell'operatore stesso  e  mediante  qualsiasi  altro  mezzo  che  l'Autorita'  abbia ritenuto  opportuno  e   idoneo   per   informare   compiutamente   i consumatori.

Articolo 22  Interpello in materia di clausole vessatorie

1. Le imprese direttamente interessate possono interpellare in  via preventiva l'Autorita' in merito alla vessatorieta'  delle clausole, che esse intendono utilizzare nei contratti con i consumatori che  si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la  sottoscrizione  di  moduli,  modelli  o  formulari.  A  pena   di irricevibilita', l'interpello e' richiesto  attraverso  comunicazione in formato  cartaceo  o  elettronico  (PEC),  utilizzando  l'apposito formulario (Allegato 2 al presente Regolamento), completato  in  ogni sua parte.
2.  Ai  fini  del  prodursi  degli  effetti  di  cui  al  comma   3 dell'articolo 37-bis del Codice del  Consumo,  l'impresa  richiedente l'interpello deve indicare compiutamente le ragioni e  gli  obiettivi che  motivano  l'inserimento  della  singola  clausola,  la  sua  non vessatorieta' anche in relazione  all'eventuale  rilevanza  di  altre clausole contenute nel medesimo contratto o  in  altro  contratto  al quale il primo e' collegato o dal quale dipende, nonche' le modalita' e circostanze in cui  avverra'  la  negoziazione  e  conclusione  del contratto.
3.  Il  responsabile  del  procedimento  puo'   disporre   che   il richiedente l'interpello sia sentito in audizione.
4. Dalla data di ricezione  del  formulario  di  cui  al  comma  1, l'Autorita' si pronuncia sull'interpello entro centoventi giorni.  In caso di informazioni gravemente inesatte, incomplete o non veritiere, ovvero di estensione dell'oggetto dell'interpello il responsabile del procedimento ne informa il Collegio e la  parte.  In  tali  casi,  il termine decorre nuovamente dal  ricevimento  delle  informazioni  che integrano l'interpello o dell'istanza che ne estende l'oggetto.
5. ll responsabile del procedimento puo' chiedere alle autorita' di regolazione  o  vigilanza  dei  settori  interessati  dalla  clausola oggetto di interpello, nonche' alle camere di commercio o  alle  loro unioni, di esprimere un parere  in  merito  alla  clausola  entro  30 giorni dalla richiesta. Informata  l'Autorita',  detta  consultazione puo' avvenire anche attraverso le  modalita'  indicate  dall'articolo 21, comma 6, del presente regolamento.
6.  Laddove,  all'esito  dell'interpello,  non  sia  ravvisata   la vessatorieta'  della  clausola,  l'Autorita'  puo'  anche   astenersi dall'adottare una risposta formale e motivata. Decorsi i 120  giorni, la clausola deve ritenersi approvata.
7. E' facolta' dell'Autorita' pubblicare in  apposita  sezione  del proprio sito internet e/o sul proprio  bollettino  le  risposte  alle domande di interpello, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dal professionista.
8.  L'accesso  al  fascicolo  e'  consentito  a  conclusione  della procedura di interpello ai fini della tutela in sede giurisdizionale.

TITOLO IV  Disposizioni finali e transitorie 

Art. 23 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il  quindicesimo  giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento  non trovano piu' applicazione le discipline di cui al:
– regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole  e   comparativa   illecita,   di   cui   alla   delibera dell'Autorita' del 15 novembre 2007, n. 17590 (G.U.  del  5  dicembre 2007, n. 283), modificato con delibera del 29 luglio 2009,  n.  20223 (G.U. del 9 settembre 2009, n. 209), modificato con delibera  del  10 marzo 2010, n. 20873 (Gazzetta Ufficiale 1 aprile 2010, n. 76) e  con delibera del 9 febbraio 2011, n. 22091 (Gazzetta  Ufficiale  1  marzo 2011, n. 49);
– regolamento sulle procedure istruttorie in  materia  di  pratiche commerciali scorrette, di cui alla  delibera  dell'Autorita'  del  15 novembre  2007,  n.  17589  (G.U.  del  5  dicembre  2007,  n.  283), modificato con delibera del 29 luglio 2009,  n.  20222  (G.U.  del  9 settembre 2009, n. 209), con delibera del 10  marzo  2010,  n.  20872 (Gazzetta Ufficiale 1 aprile 2010,  n.  76)  e  con  delibera  del  9  febbraio 2011, n. 22092 (Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2011, n. 49).

Art. 24   Disposizioni transitorie

1. Le istanze di  intervento  non  ancora  definite  alla  data  di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate tenuto anche conto  del  ridotto  interesse  dell'Autorita'  ad   intervenire   in considerazione delle priorita', anche temporali, di intervento  della stessa e i termini di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo  6, comma 1, decorrono trascorsi 180 giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento.
2. L'articolo 9 si applica agli impegni presentati  dopo  l'entrata in vigore del presente regolamento.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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