MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 febbraio 2014, n. 51
Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (14G00060)
in G.U. Serie Generale n.75 del 31 marzo 2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2014
Ambito di applicazione.
Il regolamento si applica si applica alle transazioni con carta di pagamento (cioè bancomat, carta di credito, pos) effettuate presso esercenti per l'acquisto di beni o
servizi. Restano escluse le transazioni in contanti e le operazioni di prelievo di contante.
Regole per gli acquirer.
L'acquirer è colui che gestisce il sistema di pagamento elettronico, sottoscrive gli accordi contrattuali anche in qualita' di
intermediario per l'accettazione, da parte degli esercenti, di carte di pagamento curando, di regola, la gestione dei movimenti finanziari (pagamenti).
Obblighi per gli acquirer in base ai diversi tipi di carte di pagamento.
Il pagamento elettronico ha un costo, ovviamente, il decreto non può imporre dei costi o dei limiti ai costi, ma si limita a stabilire che gli acquirer (cioè il gestore del servizio di pagamento) hanno l'obbligo di distinguere le commissioni da applicare per
1) ciascuna tipologia di carte di pagamento (di debito, di credito, prepagate ecc.)
2) considerando i diversi circuiti di riferimento 3) alle specifiche caratteristiche funzionali delle carte medesime.
Obblighi degli acquirer verso gli esercenti che ricevono il pagamento elettronico. Gli acquirer
1) hanno l'obbligo di differenziare l'importo delle commissioni applicate agli esercenti in base ai volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati; quindi, secondo, il decreto l'acquirer dovrebbe distinguere le commissioni per ogni singolo esercizio commerciale (o per ogni gruppo di esercizi commerciali che si coalizzano tra loro).
2) hanno l'obbligo di rivedere le commissioni
3) hanno l'obbligo di rendere noto e mantenere aggiornati in maniera chiara, completa, trasparente e facilmente accessibile, le eventuali commissioni d'interscambio applicate alle operazioni di pagamento eseguite sul territorio italiano. (identico obbligo è previsto per i gestori dei circuiti delle carte di pagamento).
4) hanno l'obbligo di redigere l'informativa prevista dal testo unico sulla legge bancaria (Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Titolo VI, Capo II-bis) onde permettere ai consumatori di confrontare le commissioni tra i diversi acquirer
Clausola di commissione in proporzione al volume delle transazione. Il Decreto prevede che al fine di ridurre i costi dei pagamenti elettronici nel contratto
di convenzionamento e' inserita una clausola di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlata anche al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonche' alla revisione delle eventuali commissioni d'interscambio.
Pagamento di importo ridotto. Il decreto ha previsto un'ulteriore riduzione delle commissioni per i pagamenti di importo ridotto, al fine di promuovere l'utilizzo di strumenti alternativi al contante, gli acquirer applicano ai pagamenti di importo ridotto commissioni inferiori a quelle generalmente applicate negli altri casi di pagamento