DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. (14G00149)
in G.U. Serie Generale n.212 del 12-9-2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Art. 21 Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione
1. Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unita' immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi e' riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attivita' commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro.
2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attivita' commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un'unita' immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili gia' possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono gia' riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.
3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori unita' immobiliari da destinare alla locazione.
4. La deduzione, spetta a condizione che:
a) l'unita' immobiliare acquistata o costruita su aree edificabili gia' possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono gia' riconosciuti diritti edificatori sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e sempreche' tale periodo abbia carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
b) l'unita' immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
c) l'unita' immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
d) l'unita' immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero a quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.
5. La deduzione e' ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non e' cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
6. Le ulteriori modalita' attuative del presente articolo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.
Volendo fare un primo commento alla norma, si può dire che il legislatore, copiando la normativa sulla prima casa, ha previsto che, in alcuni casi, una parte del prezzo di acquisto di un appartamento si può dedurre dal reddito dell'acquirente, se, come sembra, la deduzione può essere sommata alle agevolazioni fiscali che vanno sotto il nome di c.d. "prima casa", si tratta di una bella iniezione di fiducia per il mercato immobiliare.
Periodo di tempo. Per il momento la norma è limitata agli acquisti effettuati tra il 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017
Beneficiari. Gli acquirenti di immobili, persone fisiche non esercenti attivita' commerciale.
Venditori. Per ottenere i benefici occorre che l'unità immobiliare sia ceduta da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato gli interventi di costruzione o di ristrutturazione (questo aspetto limita la portata della norma solo agli acquisti di nuovi immobili o di immobili ristrutturati) Se, in sede di conversione, venisse eliminato questo requisito la norma avrebbe portata generale e darebbe nuovo slancio al mercato immobiliare, invece, in presenza di tale limite, questa norma avrà un impatto limitato sul sistema del mercato immobiliare (anche perché, poi, si dovrebbe spiegare, per quale motivo si avvantaggiano alcuni venditori e non atro, perché l'effetto della norma è proprio quello di fornire un aiuto ad alcuni operatori economici del settore.
Deduzione per la costruzione o per la ristrutturazione. La norma è applicabile anche all'ipotesi in cui la costruzione o la ristrutturazione non è effettuata al fine della vendita, ma, diciamo, così per uso proprio, infatti, è previsto che la medesima deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attivita' commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un'unita' immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili gia' possedute dal contribuente stesso.
Deduzione per la costruzione o ristrutturazione al fine della locazione. La deduzione spetta anche se la nuova costruzione o la ristrutturazione è diretta solo ad usare l'immobile ai fini della locazione. In questa ipotesi, però, è necessario che l'unità immobiliare sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni; l'unità immobiliare destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; l'unita' immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; l'unita' immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente; il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero a quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.