L'inizio del processo civile è caratterizzato dalla notifica dell'atto introduttivo al convenuto.
La notifica è il meccanismo scelto dal legislatore per avere certezza che il convenuto sia a conoscenza dell'inizio del procedimento e possa decidere, in modo consapevole, se costituirsi in giudizio o meno.
Da quanto si è detto è facile dedurre che il procedimento di notifica si perfeziona quando l'ufficiale giudiziario consegna l'atto al convenuto. Così come è facile dedurre che sono notevoli le contestazioni delle notifiche (contestazioni che possono riguardare solo la regolarità della stessa o l'attività dell'ufficiale giudiziario)
In realtà, questo è solo una parte del fenomeno, infatti, può capitare che tra la data di consegna dell'atto da notificare e la materiale consegna dell'atto al destinatario da parte dell'ufficiale giudiziario possono passare svariati giorni e può capitare che se sussistono dei termini di decadenza (es. appello o riassunzione del processo interrotto) per il notificante, l'atto sia consegnato per la notifica nei termini (prima della scadenza dei termini) all'ufficiale giudiziario, ma sia materialmente notificato (cioè consegnato all'ufficiale giudiziario al destinatario) dopo la scadenza dei termini.
In queste situazioni, per evitare di addossare al notificante la responsabilità di una attività (come la materiale consegna del documento da parte dell'ufficiale giudiziario) che non compete al notificate e sulla quale il notificante non ha nessun controllo, la Corte Costituzionale (n.477/2002) ha deciso di individuare il momento per valutare se l'atto è stato notificato nei termini, non nel momento in cui l'atto viene materialmente consegnato dall'ufficiale giudiziario al destinatario, ma nel giorno in cui il documento è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica.
In poche parole se il notificante doveva rispettare un termine per la notifica, per valutare se questo termine è stato rispettato si guarda al giorno in cui l'atto è stato consegnato materialmente all'ufficiale giudiziario, anche se, di fatto, la notifica non si è ancora perfezionata (per l'atto non è stato consegnato al destinatario) ed anche se la materiale consegan dell'atto al destinatario avviende dopo la scadenza del termine.
Questi principi generali si applicano quando tutta l'attività della notifica avviene direttamente per opera dell'ufficiale giudiziario, ma può capitare che l'ufficale giudiziario si debba servire del servizio postare per le notifiche o che la notifica è effettuata direttametne dall'avvocato autorizzato al comipentio di tale atto. In queste situazioni occorre valutare se quanto detto può assere anche applicato anche quando l'attività di notifica è effettuata dall'ufficiale giudiziario con l'ausilio del servizio postale o direttamente dall'avvocato ex legge 21 gennaio 1994 n. 53.
Secondo la Corte di Cassazione, è vero che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento che fa piena prova dell'avvenuta notificazione, tuttavia, la data in cui la notificazione stessa deve ritenersi compiuta, ai fini della verifica del rispetto del termine di impugnazione, va individuata, in applicazione di quanto è stato deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477/2002, in quella della consegna del plico all'ufficio postale, anche nel caso di notificazione compiuta direttamente dall'avvocato
Cass., civ. sez. II, del 30 aprile 2015, n. 8824 in pdf