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Il pagamento dei debiti della p.a. ai creditori privati

Il Decreto Legge 24.04.2014 n. 66 interviene anche sul problema del pagamento dei creditori della p.a., creando un sistema digitalizzato (informatizzato) di controllo dei pagamenti, da una piatta forma elettronica per le comunicazioni, al (nuovo) registro delle fatture.
A cura di Paolo Giuliano
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DECRETO-LEGGE   24 aprile 2014, n. 66

Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia   sociale (14G00079)

in G.U.  Serie Generale n.95 del 24-4-2014

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2014

Al fine di facilitare il pagamento dei fornitori della pubblica amministrazione l'art. 25 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 ha anticipato l'obbligo dell'uso della fattura elettronica  è anticipato  al  31  marzo  2015.

Fattura elettronica

Inoltre, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni,   le  fatture  elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni dovranno riportare

1)  il Codice identificativo di gara  (CIG),  tranne  i  casi  di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a  opere  pubbliche,  interventi   di   manutenzione   straordinaria, interventi finanziati da contributi  comunitari  e  ove  previsto  ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al  pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig  e  Cup

Digitalizzazione del sistema di pagamento

Il decreto anticipa la digitalizzazione anche nell'ambito dei pagamenti, infatti è previsto che le comunicazioni tra p.a. e creditore privato avverranno tramite piattaforma elettronica (art. 27).

Allo  scopo  di  assicurare  la  trasparenza  al  processo  di  formazione ed estinzione  dei  debiti,  i  titolari  di  crediti  per  somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni  relative  a  prestazioni  professionali  nei   confronti   delle   amministrazioni  pubbliche,    possono  comunicare, mediante la piattaforma elettronica  i dati riferiti alle fatture o richieste  equivalenti  di  pagamento emesse a  partire  dal  1°  luglio  2014,  riportando,  ove  previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).
Utilizzando la medesima piattaforma elettronica,   le  amministrazioni  pubbliche  comunicano  le  informazioni  inerenti   alla   ricezione   ed   alla  rilevazione sui propri sistemi contabili delle  fatture  o  richieste  equivalenti di pagamento  relativi  a  debiti  per  somministrazioni,  forniture  e  appalti   e   obbligazioni   relative   a  prestazioni  professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014.

Le  amministrazioni   pubbliche   comunicano,   mediante   la    medesima  piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi  ai  debiti   non   estinti,   certi,   liquidi   ed   esigibili   per  somministrazioni, forniture  e  appalti  e  obbligazioni  relative  a  prestazioni professionali, per i  quali,  nel  mese  precedente,  sia  stato superato il termine di decorrenza degli interessi  moratori.

Creazione del registro digitalizzato delle fatture presso le  pubbliche amministrazioni (art. 42)

A decorrere dal 1° luglio 2014, le  pubbliche  amministrazioni adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le  fatture  o  le  richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti  e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilita'  di  ricorrere  a  registri  di settore o di reparto. Il registro  delle  fatture  costituisce  parte integrante del sistema informativo contabile.

Controllo dei tempi dei pagamenti con l'attestazione dei tempi di pagamenti dei fornitori (art. 41)

A decorrere  dall'esercizio  2014,  alle  relazioni  ai  bilanci consuntivi o di esercizio delle  pubbliche  amministrazioni,  e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante  l'importo  dei  pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo  la  scadenza  dei termini previsti nonche'  il  tempo  medio  dei  pagamenti  effettuati.  In  caso   di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni  indicano  le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa  e contabile verifica le attestazioni.

Il mancato rispetto dei tempi di pagamento è sanzionato con il divieto di assunzione se non si rispettano i tempi di pagamento (art. 41)

Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  le amministrazioni pubbliche (esclusi  gli  enti  del Servizio sanitario nazionale) che registrano tempi medi nei pagamenti  superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   con   qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione coordinata  e  continuativa  e   di   somministrazione,   anche   con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con  soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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