DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66
Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale (14G00079)
in G.U. Serie Generale n.95 del 24-4-2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2014
Al fine di facilitare il pagamento dei fornitori della pubblica amministrazione l'art. 25 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 ha anticipato l'obbligo dell'uso della fattura elettronica è anticipato al 31 marzo 2015.
Fattura elettronica
Inoltre, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni dovranno riportare
1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup
Digitalizzazione del sistema di pagamento
Il decreto anticipa la digitalizzazione anche nell'ambito dei pagamenti, infatti è previsto che le comunicazioni tra p.a. e creditore privato avverranno tramite piattaforma elettronica (art. 27).
Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).
Utilizzando la medesima piattaforma elettronica, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014.
Le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori.
Creazione del registro digitalizzato delle fatture presso le pubbliche amministrazioni (art. 42)
A decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilita' di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile.
Controllo dei tempi dei pagamenti con l'attestazione dei tempi di pagamenti dei fornitori (art. 41)
A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti nonche' il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica le attestazioni.
Il mancato rispetto dei tempi di pagamento è sanzionato con il divieto di assunzione se non si rispettano i tempi di pagamento (art. 41)
Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento le amministrazioni pubbliche (esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale) che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.