L'art. 1 comma 20 della legge 24 dicembre 2012 n. 228
in G.U. del 29 dicembre 2012 n. 302
ha introdotto alcune novità nel campo del processo, la prima novità rigarda la modifica del codice di procedura civile nella parte relativa al pignoramento presso terzi, la seconda ha introdotto, nel testo unico in materia di spese della giustizia, il c.d. contributo unificato sanzionatorio dell'impugnazione dichiarata improcedibile, inammissibile o totalmente infondata (qui l'articolo).
In questa sede analizziano il nuovo pignoramenteo presso terzi.
La legge, oltre a prevedere che occorre indicare l'indirizzo della posta certificata per il creditore procedente (nell'atto di pignoramento ex art. 543 cpc) e la possibilità per il terzo di inviare la dichiarazione anche per mezzo di posta certificata, ha riscritto l'art. 548 cpc e 549 cpc.
Con il nuovo art. 548 cpc, in caso di crediti di lavoro, (545 comma 3 e 4 cpc) è stato previsto che la mancata dichiarazione del terzo e la sua mancata comparizione del terzo all'udienza stabilita dal creditore equivale a non contestazione del credito.
Per i crediti diversi da quelli di lavoro, il nuovo 548 cpc comma 2 prevede che se il creditore dichiara di non aver ricevuto da dichiarazione del terzo e il terzo non compare all'udienza fissata dal creditore, il giudice fissa una nuova udienza, l'ordinanza del giudice che indica la nuova udienza è notificata al terzo, se il terzo non compare neanche nella nuova udienza, il credito si considera non contestato.
Il nuovo 549 cpc prevede che se sulla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni, queste sono risolte dal Giudice con ordinanza basata sugli opportuni accertamenti e l'ordinanza è contestabile ex art. 617 cpc.
Legge 24 dicembre 2012 n. 228
Art. 1 comma 20
Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 543, secondo comma:
a) al numero 3), dopo le parole: «tribunale competente» sono inserite le seguenti parole: «nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente»;
b) al numero 4), dopo le parole: «a mezzo raccomandata» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata»;
2) all'articolo 547, primo comma, dopo le parole: «creditore procedente» sono inserite le seguenti parole: «o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata»;
3) l'articolo 548 è sostituito dal seguente:
«Art. 548. – (Mancata dichiarazione del terzo). — Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza. fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.
Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.»;
4) l'articolo 549 è sostituto dal seguente:
«Art. 549. – (Contestata dichiarazione del terzo). — Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.».