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Opinioni

Il nuovo permesso di soggiorno elettronico

Il Ministero dell’interno con il decreto del 23.07.2013 individua le caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno elettronico. L’art. 3 descrive materialmente il permesso, che sarà simile ad un bancomat con microcip per i dati biometrici primari (immagine del volto) e secondari (impronte digitali); l’art. 4 individua la funzione dei dati biometrici presenti nel permesso di soggiorno; l’art. 5 individua nell’archivio informatizzato nazionale l’ente predisposto al rilascio del permesso; l’art. 7 individua l’ente predisposto alla materiale produzione del permesso di soggiorno elettronico; gli art. 8 e 9 regolano le procedure di consegna e rilascio del documento.
A cura di Paolo Giuliano
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Ministero dell'Interno Decreto 23 luglio 2013 

Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno

In G.U. Serie Generale del 6 novembre 2013 n.260

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO  DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO  PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  E LA SEMPLIFICAZIONE

Visti gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  recante  "Testo  unico  delle   disposizioni   concernenti   la  disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello  straniero" e successive modificazioni;
Visti gli articoli  11  e  16  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante  "Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive  modificazioni, recante "Codice in  materia  di  protezione  dei  dati  personali";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  4  agosto 2003 e successive modificazioni, recante  "Istruzioni  per  la  disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla  produzione  di  carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.  242,   recante   "Regolamento   per   la   razionalizzazione   e   la  interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in  materia di immigrazione";
Visti gli articoli 7-vicies ter e 7-vicies quater del decreto legge  31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  marzo 2005, n. 43, recante "Disposizioni urgenti per l'universita'  e  la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento  di  grandi  opere  strategiche,  per  la   mobilita'   dei   pubblici  dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte  di  bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti";
Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive  modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e  l'innovazione,  del  28  settembre  2009,  recante "Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso  e  alla  carta di soggiorno";
Visto l'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1683/95 del  Consiglio,  del  29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti;
Vista la Decisione n. 1999/468/CE  del  Consiglio,  del  28  giugno  1999,  recante  modalita'  per  l'esercizio   delle   competenze   di  esecuzione conferite alla Commissione;
Visto il Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno  2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di  soggiorno  rilasciati  a  cittadini  di  paesi  terzi,   come   modificato   dal  Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008;
Visto il Regolamento  (CE)  n.  2252/2004  del  Consiglio,  del  13  dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza  e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio  rilasciati dagli Stati membri;
Vista la Decisione C(2009)3770 della  Commissione,  del  20  maggio  2009 e successive modificazioni, in materia di prescrizioni  tecniche  del modello uniforme del permesso di soggiorno rilasciato a cittadini  di paesi terzi, di cui alla previsione dell'art. 2, paragrafo 1,  del  Regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal  Regolamento  (CE)  n. 380/2008;
Vista la Decisione C(2009)6293F della Commissione,  del  14  agosto  2009, di modifica della decisione C(2009)3770 della Commissione,  del  20 maggio 2009, in  materia  di  prescrizioni  tecniche  del  modello  uniforme del permesso di soggiorno rilasciato a  cittadini  di  paesi  terzi;
Vista  la  Decisione  C(2009)7476   della   Commissione,   versione  definitiva del 5 ottobre 2009, che modifica la Decisione C(2008)8657,  versione definitiva del 22 dicembre 2008, che stabilisce una politica  comune  di  certificazione  informatica,  conforme  alle   specifiche  tecniche relative alle norme sulle  caratteristiche  di  sicurezza  e  sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti  di  viaggio  rilasciati dagli Stati membri;
Rilevata l'esigenza di adeguare il vigente modello di  permesso  di  soggiorno alle previsioni  del  Regolamento  (CE)  n.1030/2002,  come  modificato dal Regolamento (CE) n. 380/2008;
Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali;

Decreta:

Art. 1 Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

  • a) per "permesso di soggiorno": il permesso di  soggiorno,  o  il  permesso  di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di   lungo   periodo,  rilasciato, come modello uniforme, in conformita'  alle  prescrizioni  del  Regolamento  (CE)  n.  1030/2002,  cosi'  come  modificato   dal  Regolamento (CE) n. 380/2008,  di  cui  rispettivamente  all'art.  5,  comma 8, e all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e successive modificazioni;
  • b)  per  "Testo  Unico":  il  testo  unico   delle   disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione  dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286, e successive modificazioni;
  • c)  per  "microprocessore  RF":  il   supporto   informatico   di  memorizzazione in tecnologia  RF  (radiofrequenze),  integrato  nella  struttura fisica  del  permesso  di  soggiorno,  costituito  da  chip  contactless (ICs) conforme alla ISO/IEC  14443,  con  interfaccia  RF  Type A or B, ed alle norme ICAO 9303, parte 3;
  • d) per "Istituto": l'Istituto Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.A.;
  • e) per "ICAO": l'Organizzazione  Internazionale  per  l'Aviazione  Civile;
  • f) per "Enti": le amministrazioni e gli uffici competenti per  il  procedimento  amministrativo  di  rilascio  e  per  le  procedure  di  controllo dei permessi di soggiorno;
  • g) per "Commissione" la Commissione interministeriale  permanente  di coordinamento e verifica del sistema permesso di soggiorno;
    h) per "Centro  elettronico  nazionale":  il  Centro  elettronico  nazionale della Polizia di Stato della  Direzione  centrale  per  gli  affari generali  della  Polizia  di Stato,  del  Dipartimento  della  pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
  • i) per "Infrastruttura di Sicurezza PSE" o  "PKI-PSE":  l'insieme  delle infrastrutture a chiave pubblica (Public Key  Infrastructure  –  PKI) e delle infrastrutture  di  comunicazione  e  pubblicazione  dei  certificati, costituite da sistemi,  entita'  e  procedure  operative  preposte  a  garantire  la  certificazione  dei  dati  contenuti  nel  microprocessore RF, la protezione dei dati stessi e la sicurezza  del  circuito di emissione e controllo dei permessi di soggiorno;
  • l)  per  "Infrastruttura  Centrale  PSE":  l'infrastruttura   ICT  allocata presso  il  Centro  elettronico  nazionale,  utilizzata  nei  procedimenti  di  rilascio,  rinnovo  e  controllo  del  permesso  di  soggiorno, comprensiva di archivio  informatizzato  dei  permessi  di  soggiorno  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 luglio 2004, n.242, Infrastruttura di Sicurezza  PSE  e  di  altri  sistemi  e  strumenti  deputati  ad  erogare   i   servizi  informatici di utilita'  ai  procedimenti  relativi  al  permesso  di  soggiorno;
  • m) per "sistemi di controllo": i terminali deputati alla  lettura  dei dati e degli elementi biometrici primari  e  secondari  contenuti  nel microprocessore RF del permesso di soggiorno;
  • n) per "dati": i dati personali del richiedente  o  titolare  del  permesso di soggiorno e i dati identificativi del  documento  stesso,  come specificati nell'allegato A al presente decreto;
  • o) per "elementi biometrici primari": l'immagine  del  volto  del  titolare del documento  secondo  quanto  prescritto  dalla  Decisione  C(2009)3770 della Commissione,  del  20  maggio  2009,  e  successive  modificazioni;
  • p)  per  "elementi  biometrici  secondari":  le  immagini   delle  impronte  digitali  del  titolare  del  documento,   secondo   quanto  prescritto dalla Decisione  C(2009)3770  della  Commissione,  del  20  maggio 2009, e successive modificazioni;
  • q) per "produzione del permesso di soggiorno": il  complesso  dei  processi svolti dall'Istituto in ottemperanza al decreto del Ministro  dell'economia e delle finanze del 4  agosto  2003,  finalizzati  alla  realizzazione del supporto del permesso di  soggiorno  costituito  da  una carta in materiale plastico dotata di microprocessore RF;
  • r) per "inizializzazione del permesso di soggiorno": il complesso  dei processi svolti dall'Istituto  in  ottemperanza  al  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003, finalizzati  alla predisposizione della struttura dati interna del microprocessore  RF del permesso di soggiorno;
  • s)  per  "personalizzazione  del  permesso  di   soggiorno":   il  complesso  dei  processi   svolti   centralmente   dall'Istituto   in  ottemperanza al decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del 4 agosto 2003, finalizzati alla stampa  grafica  sulla  carta  di  materiale plastico dei dati e degli  elementi  biometrici  primari  e  alla memorizzazione, all'interno del microprocessore RF, dei  dati  e  degli elementi biometrici primari e secondari  e  degli  elementi  di  sicurezza  atti  a  garantire  l'integrita',  l'autenticita'   e   la  riservatezza del permesso di soggiorno.

Art. 2 Modello del permesso di soggiorno

1. Il permesso di soggiorno per i cittadini stranieri  regolarmente  soggiornanti  nel  territorio  dello  Stato,  che  si  trovano  nelle condizioni previste  dagli  articoli  5  e  9  del  Testo  Unico,  e'  rilasciato come documento nel formato ISO/IEC 7810 ID-1.

2. Il permesso di soggiorno e' conforme alle prescrizioni  tecniche  del modello uniforme di  cui  all'art.  2  del  Regolamento  (CE)  n.  1030/2002, cosi' come modificato dal Regolamento (CE) n.  380/2008  e  alla Decisione C(2009) 3770 della Commissione, del 20 maggio 2009,  e  successive modificazioni, e contiene i dati e gli elementi biometrici  primari e secondari specificati nell'allegato A al presente decreto.

Art. 3 Caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno

1. Il supporto fisico del permesso di soggiorno  e'  costituito  da  una carta di materiale  plastico,  con  un  microprocessore  RF  come  supporto di memorizzazione.
2. La carta  di  materiale  plastico  e'  conforme  alla  normativa  ISO/IEC 7810 ed e' dotata degli elementi fisici di sicurezza  atti  a  consentirne il controllo di autenticita' sia visivamente che mediante  idonea strumentazione.
3.  Il  microprocessore  RF  e'  dotato  delle  caratteristiche  di  sicurezza  necessarie  a  garantire  la   protezione,   l'integrita',  l'autenticita' e la riservatezza dei dati in esso contenuti,  nonché  dei meccanismi necessari a garantirne la lettura solo agli organi  di  controllo.
4. Al fine di garantire la compatibilita' tra i microprocessori  RF  ed accertarne l'interoperabilita' con l'Infrastruttura  di  Sicurezza  PSE, anche in presenza di forniture effettuate da produttori diversi,  i microprocessori RF dovranno essere qualificati  tramite  specifiche  prove tecniche e funzionali da effettuarsi a cura dell'Istituto.
5.  I  dati  e  gli  elementi   biometrici   primari,   specificati  nell'allegato A al  presente  decreto,  sono  stampati  su  carta  di  materiale plastico, mediante l'utilizzo di tecniche previste  per  la  produzione di carte valori.
6.  I  dati  e  gli  elementi  biometrici  primari   e   secondari,  specificati nell'allegato A al  presente  decreto,  sono  memorizzati  all'interno del microprocessore RF.

Art. 4 Gestione degli elementi biometrici nel procedimento  di emissione e controllo del permesso di soggiorno

1. Gli elementi biometrici  primari  e  secondari  memorizzati  nel  microprocessore RF, di cui all'allegato B al presente  decreto,  sono  utilizzati esclusivamente per verificare l'autenticita' del documento  e  l'identita'   del   titolare   attraverso   elementi   comparativi  direttamente disponibili ed escludendo confronti in modalita' "uno  a  molti" a fini di identificazione.
2. Le prescrizioni tecniche relative alle modalita' di acquisizione  e di verifica degli elementi biometrici, primari  e  secondari,  sono  riportate nel decreto direttoriale  di  cui  all'art.  10,  comma  1,  lettera c).
3. Al fine di garantire la  qualita'  e  l'interoperabilita'  degli  elementi biometrici, primari e secondari, acquisiti e per  assicurare  la coerenza dei diversi sistemi biometrici e  supporti  operanti  sul  territorio nazionale, l'Agenzia per l'Italia Digitale emana  apposite  regole e guide tecniche, d'intesa con le Amministrazioni  interessate  e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
4. La conformita' dei sistemi biometrici alle  regole  tecniche  di  cui al comma 3, viene accertata da laboratori  di  prova  accreditati  secondo la norma ISO/IEC 17025 e registrati dall'Agenzia per l'Italia  Digitale  in  un  apposito  elenco  pubblicato   sul   proprio   sito  istituzionale.

Art. 5 Archivio informatizzato dei permessi di soggiorno

1. L'archivio informatizzato di cui all'art.2, comma 1, lettera g),  del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004,  n.  242,  allocato presso il Centro elettronico nazionale, e' utilizzato per il rilascio, il rinnovo, l'annullamento, la revoca ed il  controllo  dei  permessi di soggiorno e soddisfa finalita' amministrative di verifica  dell'esistenza di precedenti permessi di  soggiorno  rilasciati  alla  medesima persona, ovvero dei dati del permesso di soggiorno  in  caso  di denuncia di furto o smarrimento del documento, nonche' consente le  necessarie verifiche in caso di malfunzionamento del  microprocessore  RF.
2. I dati acquisiti all'atto della  presentazione  dell'istanza  di  rilascio, di rinnovo e di aggiornamento  del  permesso  di  soggiorno  sono trasmessi dagli  Enti  per  via  telematica,  ciascuno  per  gli  aspetti di specifica competenza, all'archivio informatizzato  per  la  registrazione, nel rispetto delle regole tecniche adottate  ai  sensi  dell'art.  71  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive modificazioni.
3. I dati personali ed identificativi del permesso di  soggiorno  e  gli   elementi   biometrici   primari   acquisiti   durante    l'iter  procedimentale relativo alle attivita'  indicate  al  comma  1,  sono  conservati nell'archivio informatizzato, con  modalita'  strettamente  correlate alle attivita' medesime, per un periodo  pari  alla  durata  del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e  per  un periodo non superiore a dieci  anni  per  le  altre  tipologie  di  permesso di soggiorno. Non e' consentito  l'utilizzo  degli  elementi  biometrici primari per il confronto in modalita' "uno a molti" a fini  di identificazione.
4. Gli elementi biometrici secondari sono conservati  nell'archivio  di  cui  al  comma  1  per  il  tempo  strettamente   necessario   al  completamento dei procedimenti amministrativi per il rilascio  o  per  il rinnovo del permesso di soggiorno.

Art. 6 Infrastruttura di Sicurezza PSE

1. L'Infrastruttura di  Sicurezza  PSE  e'  realizzata  da  sistemi  collocati presso il Centro elettronico  nazionale  ed  e'  costituita  dalle infrastrutture a chiave pubblica e dalle componenti di  cui  ai  commi 2, lettere a), b) e c), 4 e 5.
2. In conformita' a quanto prescritto dalla Decisione C(2009)  3770  della Commissione, del 20 maggio 2009, e successive modificazioni:

  • a) e'  istituita  l'Infrastruttura  a  chiave  pubblica  per  i  permessi  di   soggiorno   che   deve   assicurare   l'integrita'   e  l'autenticita'  dei  dati  e  degli  elementi  biometrici  primari  e  secondari  memorizzati  nel  microprocessore  RF  del   permesso   di soggiorno, presso il Centro elettronico nazionale che svolge anche le   funzioni di Autorita' Nazionale di  Certificazione  (Country  Signing  Certification  Authority  –  CSCA)  e  di  Firmatario  dei  Documenti  (Document Signer – DS);
  • b) e'  istituita  l'Infrastruttura  a  chiave  pubblica  per  i  sistemi di controllo destinati alla protezione ed alla lettura  degli  elementi biometrici secondari memorizzati nel microprocessore RF  del  permesso di soggiorno da parte dei sistemi di controllo  autorizzati,  presso il Centro elettronico nazionale che svolge anche  la  funzione  di Autorita' Nazionale di Verifica (Country  Verifying  Certification  Authority – CVCA) e Verificatore dei Documenti (Document  Verifier  –  DV);
  • c) sono istituite le funzioni  di  Autorita'  di  Registrazione  Nazionale (Country Verifying Registration  Authority  –  CVRA)  e  di  Autorita' di Registrazione del  DV  (Document  Verifier  Registration  Authority – DVRA), svolte rispettivamente dalla CVCA e  dal  DV,  per  gestire i processi di identificazione e autenticazione delle  domande  di certificazione di Verificatori di Documenti verso la  CVCA  e  dei  Sistemi di Controllo verso il DV;
  • d) sono definite le Politiche Comuni di Certificazione  (Common  Certificate Policy) e la gestione dei relativi  certificati  digitali  dalle Autorita' di cui alle lettere a), b) e c);
  • e) il Centro elettronico nazionale e' istituito quale Punto  di  Contatto Unico (Single Point Of Contact – SPOC) per gestire  con  gli  altri  Stati  membri  dell'UE  lo   scambio   dei   certificati   per  l'autenticazione dei terminali preposti  ad  accedere  alle  immagini  delle impronte memorizzate nel microprocessore  RF  del  permesso  di  soggiorno.

3. Le infrastrutture a chiave pubblica di cui al comma  2,  lettera  a) e b), provvedono a:

  • a) rilasciare e pubblicare il certificato  digitale  nazionale,  valido per il riconoscimento dell'autenticita' a livello nazionale ed  internazionale di tutti  i  permessi  di  soggiorno  italiani  emessi  (Certificato della CSCA);
  • b)  generare  e  certificare  le  coppie  di  chiavi   digitali  utilizzate dal Firmatario dei Documenti per  firmare  digitalmente  i  dati memorizzati nel microprocessore RF del permesso di  soggiorno  e  garantirne in tal modo l'integrita' e l'autenticita' (certificato del  DS);
  • c) rilasciare e pubblicare il certificato  digitale  nazionale,  valido per il controllo a  livello  nazionale  ed  internazionale  di  tutti i permessi di  soggiorno  italiani  emessi  (certificato  della  CVCA);
  • d)  generare  e  certificare  le  coppie  di  chiavi   digitali  utilizzate dal Verificatore dei Documenti per abilitare i sistemi  di  controllo  alla   lettura   degli   elementi   biometrici   secondari  memorizzati  nel  microprocessore  RF  dei  permessi   di   soggiorno  (certificato del DV).

4.  L'Infrastruttura  di  Sicurezza  PSE  prevede  una  base   dati  (PKD-Nazionale), contenente i certificati digitali emessi e revocati,  rilasciati dalle Autorita' di Certificazione  e  dalle  Autorita'  di  Verifica dei Paesi emittenti, e consente ai sistemi di  controllo  in  uso   a   livello   nazionale   la   verifica   dell'autenticita'   e  dell'integrita' dei dati dei permessi di soggiorno e  dei  passaporti  elettronici.
5.  Al  fine  di  garantire  la  riservatezza,  l'integrita'  e  la  sicurezza  dei  dati  durante  l'intero  processo  di  emissione  dei  permessi  di  soggiorno,  e'  istituita  un'Infrastruttura  a  chiave  pubblica di servizio, che implementa  le  funzioni  di  creazione  di  canali di comunicazione  sicuri,  autenticazione  degli  enti,  firma  digitale  e  cifratura  dei  dati,  come  specificato   nei   decreti  direttoriali di cui all'art. 10.
6. Le modalita' di distribuzione e  di  gestione  delle  componenti  necessarie alla lettura degli elementi biometrici  secondari  e  alla  creazione  dei  canali  sicuri  di  cui  al  comma  5,  nonche'   gli  accorgimenti tecnici da adottare per garantirne  la  sicurezza,  sono  definiti con il decreto direttoriale di cui  all'art.  10,  comma  1,  lettera b).

Art. 7 Produzione, inizializzazione e personalizzazione  del permesso di soggiorno

1. L'Istituto provvede alla produzione del permesso  di  soggiorno,  secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte  valori  e  dei  documenti  di  sicurezza,  in   conformita'   agli   standard  internazionali in  materia,  a  quanto  specificato  dalla  Decisione  C(2009) 3770 della Commissione, del  20  maggio  2009,  e  successive  modificazioni, e in ottemperanza  a  quanto  prescritto  nei  decreti  direttoriali di cui all'art. 10.
2. Per la fase di produzione dei permessi di soggiorno,  l'Istituto  riserva, nel proprio stabilimento, uno speciale settore  con  accesso  limitato ai soli  dipendenti  addetti  alle  specifiche  lavorazioni,  sorvegliato  dalle  Forze  di  polizia,  e  dotato  delle  misure  di  sicurezza antieffrazione e dei sistemi  di  sorveglianza  elettronici  definiti d'intesa  con  il  Ministero  dell'interno  e  il  Ministero  dell'economia e delle finanze.
3.  Nella  fase  di  inizializzazione,   l'Istituto   effettua   la  predisposizione del microprocessore RF del permesso di soggiorno,  in  modo da consentire la successiva memorizzazione dei dati, secondo  le  procedure specificate nei decreti direttoriali di cui all'art.10.
4. Nella fase di personalizzazione, l'Istituto riceve  i  dati  del  permesso di soggiorno resi disponibili  dall'Infrastruttura  Centrale  PSE e provvede a  memorizzarli  nel  microprocessore  RF  secondo  le  procedure specificate nei decreti direttoriali di cui all'art.10.
5.  L'Istituto,  che  deve  garantire  l'allineamento  con  i  dati  memorizzati nel microprocessore RF, provvede  alla  personalizzazione  grafica del permesso di soggiorno, stampando sul  supporto  fisico  i  dati di cui all'allegato A al presente decreto.
6. E' cura  dell'Istituto  comunicare  all'Infrastruttura  Centrale  PSE, utilizzando i servizi da  questa  resi  disponibili,  l'avvenuto  completamento delle attivita' di cui ai commi 4 e 5, non  conservando  traccia alcuna dei  dati  utilizzati  per  la  personalizzazione  del  permesso di soggiorno.

Art. 8 Trasmissione e custodia del documento

1. Il trasporto dei permessi di soggiorno personalizzati agli  Enti  e' effettuato secondo le  modalita'  e  le  procedure  stabilite  dal  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003.
2. Gli Enti destinatari, in attesa della consegna  ai  richiedenti,  adottano  ogni  idonea  misura  per  la  custodia  dei  documenti  di  soggiorno in condizioni di sicurezza.

Art. 9 Procedure di sicurezza per il rilascio  e la consegna del permesso di soggiorno

1. Il rilascio e la consegna del permesso  di  soggiorno  avvengono  nel rispetto  delle  procedure  di  sicurezza  indicate  nei  decreti  direttoriali di cui all'art.10, comma 1, lettere a) e b).

Art. 10 Specifiche tecniche

1. Con decreti direttoriali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  previo  parere  del  Garante   per   la  protezione dei dati personali, su proposta della Commissione  di  cui  all'art. 11, sono adottate prescrizioni tecniche in materia di:

  • a) procedure e processi di produzione  e  di  servizio  per  il  procedimento di emissione e controllo del permesso di soggiorno;
  • b) infrastruttura di sicurezza  PSE  relativa  al  permesso  di  soggiorno;
  • c) modalita' di  acquisizione  e  di  verifica  degli  elementi  biometrici primari e secondari del permesso di soggiorno.

Art. 11 Commissione interministeriale permanente di coordinamento e  verifica  del sistema permesso di soggiorno

1. E' istituita, presso il Dipartimento della  pubblica  sicurezza,  la  Commissione  interministeriale  permanente  di  coordinamento   e  verifica del sistema permesso di soggiorno, preposta  agli  indirizzi  strategici ed al monitoraggio delle varie fasi del progetto.
2. La Commissione:

  • a) assicura il raccordo tra le Amministrazioni / Enti coinvolti  nel progetto, nel rispetto delle funzioni e dei compiti  spettanti  a  ciascuno di essi;
  • b) approva le linee guida,  le  specifiche  e  le  prescrizioni  tecniche dei sistemi, le modalita' operative e di  funzionamento  dei  servizi, i documenti di avanzamento, nonche' le proposte di modifiche  e di adeguamento;
  • c) garantisce l'aggiornamento e l'allineamento del  sistema  in  relazione all'evoluzione tecnologica, alle direttive europee  e  alle  possibili  interazioni   con   altri   sistemi   di   identificazione  elettronica e di e-government presenti in ambito nazionale;
  • d) presenta le  proposte  ai  fini  dell'adozione  dei  decreti  direttoriali di cui all'art.10.

3. La Commissione  e'  costituita  dal  Presidente,  designato  dal  Ministero  dell'interno,  e  da  undici  componenti,  di  cui  cinque  designati dal Ministero dell'interno, due dal Ministero dell'economia  e delle finanze, due dal Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la semplificazione e due dall'Istituto.
4. Il Presidente ed i componenti  della  Commissione  rimangono  in  carica per un triennio e  svolgono  il  mandato  a  titolo  gratuito.  L'incarico e' rinnovabile.
5. La Commissione, convocata dal Presidente, si riunisce almeno una  volta al mese.
6. Agli oneri di funzionamento della Commissione  si  provvede  con  gli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio  previsti  a   legislazione  vigente.
7. La Commissione puo' acquisire, senza  oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello  Stato,  pareri  presso  uno  o  piu'  organismi   di  consultazione e di cooperazione.
8. Per il primo anno le attivita' della Commissione sono svolte dal  Gruppo tecnico di lavoro istituito con decreto del Direttore centrale  dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere  del  Dipartimento  della pubblica sicurezza – Ministero dell'interno, in data  7  maggio  2009.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

1. Ai fini della personalizzazione, del rilascio e del rinnovo  del  permesso  di  soggiorno,  il  trattamento  dei  dati   personali   e'  effettuato  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al   decreto  legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni.
2. Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  registrati  nell'archivio informatizzato  di  cui  all'art.  5  e'  il  Ministero  dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. Il responsabile  del  trattamento  e'  Centro  elettronico  nazionale  presso  cui  e'  istituito l'archivio.

Art. 13 Modalita' e tempi di attuazione

1. Il permesso  di  soggiorno  e'  introdotto  progressivamente,  a  decorrere dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  secondo  le  modalita' ed entro il termine, non superiore a un anno,  fissato  con  decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, da pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Fino  all'entrata  a  regime  dell'attivita'  di  certificazione  prevista dall'art.  4,  comma  4  del  presente  decreto,  i  sistemi  biometrici utilizzati per il rilascio e il controllo del permesso  di  soggiorno sono conformi ad apposite linee guida emanate  dall'Agenzia  per l'Italia Digitale.

Art. 14 Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro dell'interno del 28  settembre  2009  e'  abrogato allo scadere del termine di cui all'art. 13, comma 1.
2. I permessi di soggiorno rilasciati in conformita' al decreto del  Ministro dell'interno di  cui  al  comma  1,  mantengono  la  propria  validita' fino alla scadenza.
Il presente decreto, che sara' trasmesso ai  competenti  organi  di  controllo, entra  in  vigore  il  giorno  della  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 23 luglio 2013

allegato n. 1

allegato n. 2

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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