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Il nuovo periodo feriale giudiziario

Il Decreto Legge del 12.09.2014 n. 132 art. 16 prevede che da 2015 il periodo feriale dei Tribunali andrà dal 6 agosto al 31 agosto (e non più dal 1 agosto al 15 settembre)
A cura di Paolo Giuliano
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DECRETO-LEGGE   12 settembre 2014, n. 132  

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri  interventi  per la  definizione  dell'arretrato  in  materia  di   processo   civile. (14G00147)

in G.U.  Serie Generale n.212 del 12-9-2014

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014

Art. 16  Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione  delle  ferie   dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato.

1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1° agosto al 15 settembre di  ciascun  anno»  sono  sostituite  dalle seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».
2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, e'  aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli  avvocati  e  procuratori dello Stato). – Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge  23 dicembre  1977,  n.  937,  i  magistrati  ordinari,   amministrativi, contabili e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello  Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  acquistano  efficacia  a decorrere dall'anno 2015.
4.  Gli  organi  di  autogoverno  delle  magistrature  e   l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare  misure organizzative conseguenti  all'applicazione  delle  disposizioni  dei commi 1 e 2.

Volendo commentare questa norma, occorre partire dal motivo che ha spinto il legislatore a prevedere un periodo feriale da 1 agosto al 15 settembre. Sorvolando sulla questione delle ferie dei dipendenti pubblici, il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria è stato spiegato facendo notare che in un paese a forte economia legata alla terra era necessario sospendere l'attività per permettere la semina o la raccolta (oltre a garantire il tempo necessario per gli spostamenti per raggiungere le zone agricole).

Oggi, nel bene o nel male, in un paese economicamente avanzato, un periodo di sospensione feriale come quello sopra descritto non è più gestibile.

Questo, però, non significa che ad una riduzione formale del periodo feriale, deve corrispondere un effettivo aumento del periodo non feriale o di produttività giuridica. Infatti, occorre considerare che la macchina della giustizia non funziona solo per la presenza del giudice in udienza, ma funziona anche se gli altri addetti al tribunale (il personale amministrativo della cancellaria) sono presenti, altrimenti, è ovvio che la macchina della giustizia non funziona o funziona a scartamento ridotto.

Questo ci porta al vero nocciolo della questione, perché se qualcuno pensa che   ad una riduzione formale del periodo feriale corrisponderà un aumento sostanziale dell'attività giuridiche oppure si qualcuno pensa che una riduzione formale del periodo feriale determinerà un aumento della velocità sostanziale dei procedimenti si sbaglia e anche di grosso.

Infatti, a tutti gli operatori (dipendenti dello stato) delle aule giudiziarie dovranno sempre essere garantite le ferie (in quanto dipendenti dello stato) e pensare che una riduzione formale del periodo feriale di 20 giorni, potrà incidere su questo elemento, significa sbagliare ed in modo clamoroso. Si potrebbe semplicemente dire che occorre cambiare tutto per non cambiare nulla.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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