DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00147)
in G.U. Serie Generale n.212 del 12-9-2014
Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Art. 14 Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione
1. Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
«183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessita' della lite e dell'istruzione probatoria, puo' disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria.
Se richiesto, puo' fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La norma permette il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione.
Volendo effettuare un primo commento alla norma è possibile osservare che:
– la trasformazione del rito (dalla cognizione ordinaria al rito sommario di cognizione) è possibile quando il Tribunale giudica in composizione monocratica, quindi, sono esclude le cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale ;
– la scelta se operare (o meno) il passaggio è esclusiva del giudice istruttore (il quale nell'udienza di trattazione) può effettuare tale scelta considerando la complessità della causa e le prove già raccolte: in realtà per far funzionare questo articolo, nella realtà quotidiana, occorre che il giudice istruttore conosca la causa (cioè abbia letto l'intero fascicolo) già all'udienza di trattazione (che poi sarebbe la prima udienza) e occorre considerare "il ruolo" che ogni singolo giudice si ritrova (cioè il numero delle cause), in altre parole occorre che il ruolo del giudice gli consenta di poter trovare "spazio" per la nuova situazione determinata dal mutamento del rito.
– anche se la scelta è discrezionale del giudice, è previsto che ci sia un "contradittorio" con le parti (non è previsto che siano ascoltate le parti), l'uso di questa particolare locuzione (dovuta ad una svista del legislatore) potrebbe far sorgere qualche complicazione quando una delle parti è un contumace, infatti, sarebbe interessante sapere come si può instaurare un contraddittorio sul 183 bis cpc con un contumace;
– se il giudice decide di passare al rito sommario di cognizione, invita le parti a effettuare le deduzioni istruttorie in udienza o se viene richiesto fissa un termine per l'articolazione della prova ed un altro termine per l'articolazione della prova contraria.
– il nuovo articolo 183 bis cpc si applica solo ai procedimenti introdotti dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, e, qui, sorge un altro problema, perché la norma parla di "procedimenti introdotti" ed occorre distinguere se si riferisce ai procedimenti notificati (se si considera la data della notifica come pendenza della lite) oppure alla data di iscrizione a ruolo come sembra fare riferimento la norma quando parla di procedimenti introdotti, sarebbe stato opportuno considerare o fare espresso riferimento alla data di iscrizione a ruolo (quanto meno per una questione di certezza). Si tratta di una questione che non incide più di tanto sulla situazione generale, perché occorre sempre attendere che il decreto legge venga convertito (con o senza modifiche).