DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83
Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
In G.U. Serie Generale n.147 del 27-6-2015
note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2015
Art. 13 Modifiche al codice di procedura civile
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
l) all'articolo 545 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonchè dalle speciali disposizioni di legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonchè a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonche' dalle speciali disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace.
L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.»
Il decreto n. 83 del 2015 interviene sull'art. 545 cpc che individua i crediti impignorabili, aggiungendo due commi riferibili alle pensioni (e crediti equiparati) e agli stipendi o pensioni pagati tramite versamento su conto corrente.
Il due commi introdotti possono sembrare, ad una prima lettura, identici. In realtà, si riferiscono ad due fattispecie diverse,
– somme non (ancora) pagate aventi ad oggetto pensioni (o simili), infatti, il legislatore usa lo locuzione somme ancora dovute,
– e somme pagate tramite versamento su conto corrente, intestato al debitore, in questa ultima ipotesi si tratta di pagamenti aventi ad oggetto pensioni o di stipendi; il motivo di questa integrazione normativa è dovuto al fatto che i pagamento superiori a 1000 euro, per la normativa antiriciclaggio, possono avvenire solo con mezzi che garantiscono la tracciabilità della somma, quindi, in assenza di una norma specifica, nel momento in cui lo stipendio o la pensione è accreditata sul conto corrente può essere pignorata completamente
Le somme non ancora pagate a titolo di pensioni (o simili) non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonchè dalle speciali disposizioni di legge.
Le somme pagate mediante versamento su conto corrente (aventi ad oggetto pensioni o stipendi), intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonche' dalle speciali disposizioni di legge.
Ad una prima lettura sembra che la norma presupponga la coincidenza soggettiva tra il titolare della pensione o dello stipendio e il titolare del conto corrente dove la pensione e lo stipendio sono versati, ma la lettera della norma non perviene al medesimo risultato, infatti, non è specificato da nessuna parte che il titolare del conto pignorato (debitore) deve essere anche titolare della pensione, Quindi, in teoria qualsisia pensione o stipendio versato su un conto corrente sarebbero tutelati solo per la loro provenienza e non per il loro legame soggettivo con il titolare del conto corrente.