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Il nuovo art. 545 cpc: pignoramento di pensioni e stipendi accreditati su conto corrente

Il nuovo art. 545 cpc (introdotto dal Decreto legge del 27.6.2015 n. 83) prevede che le pensioni (come le indennità pensionistiche e gli altri assegni di quiescenza) da chiunque dovute (quindi non ancora pagate) non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. Mentre, gli stipendi e le pensioni pagati in forma elettronica ed accreditati su conto correte (bancario o postale) possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando, invece, l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonche’ dalle speciali disposizioni di legge.
A cura di Paolo Giuliano
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©VINCENZO CORAGGIO / LAPRESSE18/01/2002 ROMAECONOMIANELLA FOTO EUROBANCONOTE
©VINCENZO CORAGGIO / LAPRESSE
18/01/2002 ROMA
ECONOMIA
NELLA FOTO EUROBANCONOTE

DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 

Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

In G.U. Serie Generale n.147 del 27-6-2015

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2015

Art. 13 Modifiche al codice di procedura civile

1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:

l) all'articolo 545 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le somme da chiunque dovute a titolo di  pensione,  di  indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di  quiescenza,  non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla  misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare  è  pignorabile  nei  limiti  previsti  dal terzo, quarto e quinto comma nonchè dalle speciali  disposizioni  di legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio,  salario,  altre  indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonchè a titolo di pensione,  di  indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza,  nel  caso di accredito su conto  bancario  o  postale  intestato  al  debitore, possono  essere  pignorate,  per  l'importo   eccedente   il   triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in  data  anteriore al  pignoramento;  quando  l'accredito  ha  luogo   alla   data   del pignoramento o successivamente,  le  predette  somme  possono  essere pignorate nei limiti previsti dal terzo,  quarto,  quinto  e  settimo comma, nonche' dalle speciali disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali  disposizioni   di   legge  è   parzialmente   inefficace.
L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.»

Il decreto n. 83 del 2015 interviene sull'art. 545 cpc che individua i crediti impignorabili, aggiungendo due commi riferibili alle pensioni (e crediti equiparati) e agli stipendi o pensioni pagati tramite versamento su conto corrente.

Il due commi introdotti possono sembrare, ad una prima lettura, identici. In realtà, si riferiscono ad due fattispecie diverse,

– somme non (ancora) pagate aventi ad oggetto pensioni (o simili), infatti, il legislatore usa lo locuzione somme ancora dovute,

–  e somme pagate tramite versamento su conto corrente, intestato al debitore, in questa ultima ipotesi si tratta di pagamenti aventi ad oggetto pensioni o di stipendi; il motivo di questa integrazione normativa è dovuto al fatto che i pagamento superiori a 1000 euro, per la normativa antiriciclaggio, possono avvenire solo con mezzi che garantiscono la tracciabilità della somma, quindi, in assenza di una norma specifica, nel momento in cui lo stipendio o la pensione è accreditata sul conto corrente può essere pignorata completamente

Le somme non ancora pagate a titolo di pensioni (o simili) non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla  misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare  è  pignorabile  nei  limiti  previsti  dal terzo, quarto e quinto comma nonchè dalle speciali  disposizioni  di legge.

Le somme pagate mediante versamento su conto corrente (aventi ad oggetto pensioni o stipendi),  intestato  al  debitore, possono  essere  pignorate,  per  l'importo   eccedente   il   triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in  data  anteriore al  pignoramento;  quando  l'accredito  ha  luogo   alla   data   del pignoramento o successivamente,  le  predette  somme  possono  essere pignorate nei limiti previsti dal terzo,  quarto,  quinto  e  settimo comma, nonche' dalle speciali disposizioni di legge.

Ad una prima lettura sembra che la norma presupponga la coincidenza soggettiva tra il titolare della pensione o dello stipendio e il titolare del conto corrente dove la pensione e lo stipendio sono versati, ma la lettera della norma non perviene al medesimo risultato, infatti, non è specificato da nessuna parte che il titolare del conto pignorato (debitore) deve essere anche titolare della pensione, Quindi, in teoria qualsisia pensione o stipendio versato su un conto corrente sarebbero tutelati solo per la loro provenienza e non per il loro legame soggettivo con il titolare del conto corrente.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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