DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83
Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. in G.U. Serie Generale n.147 del 27-6-2015
note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2015
Art. 13 Modifiche al codice di procedura civile
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
c) all'articolo 495, il quarto comma è sostituito dal seguente:
Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se
ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la
somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.
Per comprendere il disegno del legislatore è necessario leggere prima la modifica apportata all'atto di precetto dal medesimo decreto legge del 2015 n. 83 (modificando l'art. 480 cpc il legislatore impone al creditore – con l'atto di precetto – l'obbligo di informare il debitore che può rivolgersi ad un organismo specializzato o ad un "professionista" per trovare (o cercare di trovare) un accordo con il creditore che ponga fine alla situazione di indebitamento.
Se alla modifica del precetto si aggiunge la modifica apportata all'art. 495 cpc, risulta chiaro che il legislatore sta spingendo le parti, anzi pretende dalle parti (debitore e creditore) un accordo che diverso dall'esecuzione forzata. Si potrebbe anche pensare che il legislatore preso atto che non può trovare risorse per accelerare i tempi dell'esecuzione forzata (aumento magistrati e strutture con costi a carico dello stato) e che le varie modifiche anche tecnologiche (esecuzione telematica) non migliora la situazione complessiva, scarica sul creditore (e sul debitore) l'onere di recuperare il credito, mediante accordi o rateizzazioni (che se fossero state possibili non avrebbero portato all'esecuzione forzata).
In altri termini, prima di procedere all'esecuzione, creditore ti devi accordare con il ceditore o con accordi a "saldo e stralcio" (riduzione del debito) oppure, quanto meno, mediante una lunga rateizzazione. In altre parole il decreto legge introduce una rateizzazione (obbligatoria) mascherata.
La possibilità di rateizzazione si applica solo ai pignoramenti aventi ad oggetto beni mobili o beni immobili (esclusi i pignoramenti di denaro, inclusi i beni dematerializzati come le azioni o quote sociali), il presupposto è che se il creditore ha la fortuna di aver trovato somme liquide da assegnare la rateizzazione non serve.
La rateizzazione è imposta dal giudice d'ufficio (non è prevista la possibilità di ascoltare le parti) è, insomma, una scelta discrezionale del giudice, (imposta al creditore senza la sua volontà). La scelta deve essere giustificata, ma è evidente che anche solo il motivo di non aggravare il sistema di una procedura esecutiva sarebbe valido (considerando processo esecutivo telematico) questa scelta ha il sapore di una moratoria (sospensione) di 36 mesi sulle esecuzioni.
Accordata la rateizzazione (si suppone avente ad oggetto l'intero debito) il pignoramento e l'esecuzione non scompaiono (almeno a quanto sembra capire), anzi il pignoramento (mobiliare ed immobiliare) servono da garanzia ai pagamenti rateizzati.
Il legislatore non fa riferimenti all'importo del debito e non fissa soglie di debito oltre le quali la rateizzazione non è applicabile, l'unico elemento che fornisce è il tempo massimo di rateizzazione 36 mesi (che non sembrano prorogabili). Risulta chiaro che solo debiti umani o limitati potranno essere saldati in 36 mesi, mentre debiti mostruosi, anche se oggetto di rateizzazione non saranno mai rimborsati, ecco, quindi, che questa misura diventa sempre più simile ad una mera moratoria (mascherata) sulle esecuzioni forzate (o ad una norma che avrà scarse applicazioni reali.