MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 maggio 2014
Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 – Morosita' incolpevole. (14A05481)
in G.U. Serie Generale n.161 del 14-7-2014
Fondo per il pagamento delle morosità delle locazioni ad uso abitativo in caso di morosità incolpevole.
Criterio di definizione di morosita' incolpevole (art. 2). Per morosita' incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare.
Motivi da cui può derivare l'impossibilità di pagare i canoni di locazione. La perdita o la consistente riduzione della capacita' reddituale (art. 2 comma 1) possono essere dovute ad una delle seguenti cause:
– perdita del lavoro per licenziamento;
– accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale;
– mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
– professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
– malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
In presenza di una morosità incolpevole (derivante dai motivi sopra indicati) nel pagamento dei canone di locazione è possibile accedere al fondo destinato agli inquilini morosi (incolpevoli)
Dotazione del Fondo assegnata per l'anno 2014 (art.1). 1. La disponibilita' del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124) è di 20 milioni di euro per l'annualità' 2014 e' ripartita, in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosita' emessi, registrato dal Ministero degli interni al 31 dicembre 2012, per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e per il restante 70% tra tutte le regioni e le province autonome, come riportato nella seguente tabella:
Alle regioni è demandato il compito di individuare i comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, ivi compresi i comuni capoluogo di provincia non inclusi nella predetta delibera, cui sono destinate le risorse del Fondo disponibili unitamente ad eventuali stanziamenti regionali.
Criteri per l'accesso ai contributi (art. 3). 1. Il comune, nel consentire l'accesso ai contributi di cui al presente decreto, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, verifica che il richiedente:
a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attivita' lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosita', con citazione per la convalida;
c) sia titolare di un contratto di locazione di unita' immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
d) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.
2. Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprieta', usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
3. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidita' accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Dimensionamento dei contributi (art. 4). L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosita' incolpevole accertata non puo' superare l'importo di euro 8.000,00.
Priorita' nella concessione dei contributi (art. 5). I provvedimenti comunali di cui al presente decreto sono destinati alla concessione di contributi in favore:
a) di inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosita' incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
b) di inquilini la cui ridotta capacita' economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalita' per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
c) di inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilita' di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.