DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 32
Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. in G.U. Serie Generale n.64 del 18-3-2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2014
Obiettivo del Decreto Legislativo
In un sistema mondiale, ormai aperto ad ogni tipo di contatto con culture diverse, e non ci si riferisce solo all'immigrazione per povertà, ma anche al semplice viaggio di piacere, è compito dell'ordinamento (si potrebbe dire è compito di un ordinamento che si posa definire "civile") assicurare al cittadino straniero, che inciampi in un processo penale, assicurarsi che il soggetto, non solo sia ben difeso, ma che comprenda cosa accade.
Del resto, solo una la comprensione di quanto avviene può portare al corretto esercizio del diritto alla difesa.
Diritto all'interprete per comunicare con il proprio avvocato
Il decreto legislativo afferma che l'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore. E' evidente che è stato elevata al rango di diritto la mera esigenza di comprendere gli eventi e di poter conferire con il proprio avvocato, il motivo è semplice, senza comunicazione il diritto alla difesa sarebbe compromesso.
Diritto all'interprete e alla traduzione degli atti processuali
Il legislatore si rende conto che se l'interprete fosse limitato solo al rapporto, alle comunicazioni dirette tra straniero e avvocato, la questione sarebbe di poco conto, posto che allo straniero sarebbe preclusa tutta la conoscenza e comprensione degli altri atti del procedimento.
Ecco, quindi, che il legislatore completa il quadro affermando che l'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha anche diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
Da quanto detto si deduce anche l'interesse o l'esigenza di comprendere gli atti processuali (diversi dalle comunicazioni straniero – avvocato) è elevata al rango di diritto.
L'assistenza è gratuita, sempre indipendentemente dall'esito del processo, il motivo di questa previsione si può spiegare sottolineando che la non conoscenza di una lingua (straniera) non è una colpa e che il peso di dover permette la comprensione (tramite traduzioni) non può essere un peso addossabile allo straniero.
Traduzione dei documenti
Il legislatore comprende anche che oltre alla traduzione delle comunicazioni orali, nel processo penale ci sono anche atti scritti che (sono scritti in "giuridichese") ecco, quindi, che per rendere effettivo il diritto alla traduzione e all'interprete (e in senso lato per non limitare il diritto alla difesa) l'autorita' da impulso al processo penale dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei
diritti e della facolta' della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.
Il legislatore addossa all'autorità procedente l'obbligo di tradurre (o di fornire) allo straniero una copia tradotta dell'atto processuale. Inoltre, si preoccupa anche di rendere utilizzabile la traduzione imponendo la consegna del documento tradotto in un termine congruo per l'esercizio del diritto alla difesa (oppure meglio) impone la consegna dell'atto tradotto in un termine congruo per permettere allo straniero di assumere le decisioni più opportune .
Irrilevanza della conoscenza della lingua straniera da parte della p.a.
Onde evitare abusi è previsto che l'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
Prova della conoscenza (o meno) dell'italiano
Il legislatore lascia all'autorità giudiziaria l'accertamento della conoscenza della lingua italiana, il altri termini sarà l'autorità giudiziaria che dovrà decidere se il soggetto conosce o meno la lingua italiana. Non sono indicati i modi o i mezzi attraverso i quali si può giungere all'accertamento della lingua italiana.
Quindi, in definitiva, in caso di contestazioni, sarà l'autorità giudiziaria che dovrà "provare" la conoscenza della lingua italiana, ma, soprattutto, sarà l'autorità giudiziaria che dovrà provare la correttezza del procedimento usato per accertare la conoscenza della lingua italiana.
Presunzione di conoscenza della lingua italiana
La conoscenza della lingua italiana e' presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. La cittadinanza italiana inverte l'onere della prova sulla conoscenza della lingua.