E' passato qualche mese dall'introduzione del c.d. detto appello "cassatorio" o il c.d. filtro di "inammissibilità dell'appello (qui l'articolo).
E' passata qualche settimana dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha bloccato la c.d. mediazione obbligatoria (qui l'articolo), solo basandosi su questi due esempi è possibile intuire che il processo civile non conosce pace e che tutti gli interventi del legislatore, sembrano, ormai, aver abbandonato una qualsiasi linea logica.
A conferma di quanto detto è possibile anche ricordare quanto prevede la Legge del 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. legge di stabilità) in materia di pagamento di un doppio contributo unificato per le impugnazioni dichiarate inammissibili, improcedibili o integralmente respinte. (Per i non addetti ai lavori il contributo unificato è una tassa, proporzionale al valore del procedimento giudiziario, che viene pagata all'inizio di ogni giudizio direttta a coprire, in tutto o in parte, le spese giudiziarie dello Stato).
In poche parole, è stata introdotta un'ulteriore sanzione (o limite o penale) per le impugnazioni, mediante il pagamento di un ulteriore contributo unificato da versarsi all'esito del procedimento quando questo è stato dichiarato inammissibile, improcedibile o integralmente respinto.
Ecco che si prospettano due incongruenze, la prima è data dal rilievo che una norma tributaria viene usata come sanzione o penale, la seconda incongruenza è data dal fatto che colpisce (sanziona) la mera "intepretazione" di diritto sostanziale e/o di diritto processuale, quando non esiste "certezza" di interpretazione, anzi questa varia nel tempo e da giudice a giudice.
Oggetto: la nuova norma si applica a tutti ai procedimenti civili, amministrativi e tributari, in quanto la legge ha inserito un nuovo comma (il quater) nell'art. 13 del Decreto Presidente della Repubblica del 30.05.2002 n. 115, che regola le spese della giustizia e il contributo unificato
Contenuto: in caso di impugnazione dichiarata improcedibile, inammissibile o integralmente respinta, la parte dovrà pagare un nuovo contributo unificato (in poche parole il contributo unificato è raddoppiato) dopo la conclusione del procedimento
Ambito processuale di applicazione: Sono (solo) le impugnazioni (e nella locuzione "impuganzione" rientra sicuramente l'appello e il ricorso in cassazione), ma trattandosi di norma tributaria (sicuramente la locuzione "impugnazione" tenderà ad essere "ampliata")
Soggetto sanzionante: il magistrato che dichiara l'inammissibilità o l'improcedibilità o respinge totalmente l'impugnazione, dichiara l'applicabilità della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'impugnazione. Quindi, il giudice, come giano bifronte, potrebbe compensare le spese processuali, pur respingendo l'appello, ma dovrebbe, dare atto, senza potere discrezionale, dell'operatività di questa che è una vera e propria sanzione.
Tempo di applicazione: ai procedimenti iniziati dopo il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge 24.12.2012 n. 228
Legge del 24 dicembre 2012, n.228
in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 Suppl. Ordinario n.212
Entrata in vigore del provvedimento: 1 gennaio 2013
Art. 1 comma 16
16. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi da 17 a 29.
Art. 1 comma 17
17. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Art. 1 comma 18
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.