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Il contratto di deposito nell’interesse del terzo

Cassazione 15.10.2018 n. 25680 Effetto tipico del deposito effettuato anche nell’interesse di un terzo ex 1773 cc è che il depositario non può restituire la cosa al depositante senza il consenso del terzo. Il depositante ha sempre diritto alla restituzione del bene in deposito, ma nel rapporto fra depositante e depositario, il depositario può rifiutare la restituzione della cosa, se non interviene il consenso del terzo.
A cura di Paolo Giuliano
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Il contratto di deposito in generale

Il deposito è il contratto col quale una parte riceve una cosa mobile con l'obbligo [1771] di custodirla e di restituirla in natura.

Nel contratto di deposito il depositante ha la possibilità di far custodire al depositario il bene in deposito, il depositario per la custodia del bene si farà pagare, ma ha l'obbligo di restituire la cosa ricevuta in deposito.

La legittimazione alla restituzione del bene

Il diritto a vedersi restituire la cosa data in deposito spetta – nell'ipotesi normale – al depositante.

Il diritto alla restituzione proprio del depositante può subire delle limitazioni o essere completamente eliminato. Infatti è possibile che la restituzione al depositario del bene al depositario sia subordinata al consenso di un terzo  (ad esempio si depositano somme di denaro che dovranno essere restituito solo se si prova l'estinzione del debito in capo al depositante), oppure è possibile che le cose date in deposito da tizio devono essere restituite a Caio.

La restituzione subordinata al consenso del terzo

L'art. 1773 cc regola l'ipotesi della restituzione del bene dato in deposito subornato al consenso del terzo e prevede che se la cosa è stata depositata anche nell'interesse di un terzo (e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione) il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il senza il consenso del terzo.

Risulta evidente che il depositante ha sempre il diritto alla restituzione del bene dato in deposito, ma potrà ottenere la restituzione solo se un terzo acconsente alla restituzione.

Effetto tipico del deposito effettuato anche nell'interesse di un terzo, può essere così descritto: una volta che il terzo ha manifestato la sua adesione non soltanto al depositario, ma anche al depositante, il depositario non può restituire la cosa al depositante senza il consenso del terzo.

Nel contratto di deposito nell'intesse del terzo è immutata la struttura del rapporto di deposito, con il correlativo diritto del depositante alla restituzione della cosa, risolvendosi la necessità del consenso del terzo in una mera limitazione della legittimazione, rispettivamente attiva e passiva, del depositante e del depositarlo nel rapporto di restituzione.

Nel rapporto fra depositante e depositario, l'intervenuta adesione del terzo autorizza il secondo a rifiutare la restituzione della cosa, se non interviene il consenso del terzo.

Onere di richiedere (ed ottenere il consenso del terzo)

Quando il contratto di deposito è stipulato anche nell'interesse del terzo occorre avere il consenso del terzo per restiuire il bene dato in deposito, in questa situazione è necessario valutare quale soggetto   tra depositante e depositario ha l'onere di procurarsi il consenso del terzo.

Per chiarire la questione le teorie che possono essere seguite sono sostanzialmente due: a) l'onere di chiedere il consenso del terzo è a carico del depositante che ha interesse alla restituzione del bene; b) l'onere di richiedere il consenso del terzo è a carico del depositario che ha ricevuto la somma in deposito.

Occorre riconoscere che  il consenso del terzo deve essere procurato non dal depositario, ma dal depositante, interessato ad avere la restituzione della cosa.

Esclusivamente il consenso non altri eventi possono permettere la restituzione del bene in deposito

Come si è visto la restituzione del bene è subordinata al consenso del terzo, resta da chiedersi se la restituzione del bene può essere effettuata in assenza del consenso, ma in presenza di altri eventi che possono portare a presumere l'esistenza del consenso (come ad esempio l'eventuale prescrizione del diritto di credito a favore del terzo a garanzia del quale è stato effettuato il deposito).

In realtà, occorre osservare che l'accertamento dell'evento che potrebbe portare a far presumere l'esistenza di un consenso del terzo non riguarda il rapporto fra depositante e depositario, ma il rapporto fra depositante e terzo, al quale il depositarlo è e deve rimanere estraneo.

Quindi, a) il consenso del terzo deve essere procurato dal depositante, non dal depositario; b) non sono   opponibile nei confronti del depositario altri eventi che potrebbero far presumere l'esistenza del consenso del terzo alla restituzione del bene in deposito poichè si tratta del rapporto fra depositante e terzo, al quale il depositario è estraneo.

Cass., civ. sez. II, del 15 ottobre 2018, n. 25680

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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