L’accettazione con beneficio di inventario. L’art. 470 c.c. prevede che “L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d’inventario. L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore”.
L’espressione «beneficio di inventario», identifica un istituto che attribuisce al chiamato il diritto di limitare alcuni effetti (patrimoniali) dell’accettazione. L’accettazione con il beneficio di inventario è un atto complesso, costituito dalla fusione della volontà di accettare l’eredità con quello di limitare le conseguenze patrimoniali derivanti dall’accettazione.
Il beneficio è limitato all’eredità e non è prevista una analoga norma per i legati (471, 472 e 473 c.c.)
L’erede si trova di fronte all’alternativa se accettare o rinunziare (questa alternativa è esercitabile da parte di tutti i chiamati, senza distinzione, compresi gli incapaci). L’accettazione presenta, a sua volta, un’ulteriore alternativa: accettazione pura e semplice o accettazione beneficiata (questa duplice scelta non è riconosciuta agli incapaci e di alcuni enti).
L’accettazione pura e semplice può essere espressa o tacita, mentre l’accettazione con beneficio di inventario può essere solo espressa (e non può essere tacita). In altre parole si può anche dire che l’accettazione espressa è l’unica forma di accettazione che può contemplare il beneficio di inventario, mentre l’accettazione tacita è sempre e solo un’accettazione pura e semplice.
Generalmente la scelta tra accettazione pura e semplice o con il beneficio è rimessa alla discrezionalità dell’erede.
In alcune ipotesi la legge impone l’accettazione (solo) con beneficio di inventario. Quando l’accettazione con il beneficio di inventario è obbligatoria, cioè non ha alternative, viene meno il diritto di scegliere tra accettazione pura e semplice o beneficiata.
La scelta tra l’accettazione pura e semplice e l’accettazione con beneficio d’inventario non è concessa dal legislatore agli incapaci ed ad alcuni enti: questi soggetti possono accettare soltanto con il beneficio d’inventario (artt. 471, 472 e 473 c.c.).
I soggetti indicati negli articoli 471 e 472 c.c. hanno il limitato potere di scegliere solo tra rinuncia e accettazione beneficiata.
Trattandosi di una vera e propria incapacità giuridica, deriva la nullità di ogni accettazione non beneficiaria
Il 2 comma dell’art. 470 c.c. prevede che l’accettazione beneficiata può farsi nonostante qualsiasi divieto del testatore.
L’accettazione (pura e semplice o con beneficio di inventario) produce l’acquisto dell’eredità , ma sono diversi gli effetti patrimoniali.
Con l’accettazione pura e semplice l’erede risponde dei debiti ereditari illimitatamente (anche con il proprio patrimonio), mentre con l’accettazione con benefico di inventario la responsabilità dell’erede è limitata al valore dell’eredità.
La prima determina una confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede, il quale sarà chiamato a rispondere dei debiti ereditari anche oltre il limite del valore dell’eredità e con il proprio patrimonio, cioè con i propri beni) con la seconda, l’eredità rimane separata dal patrimonio dell’erede, il quale risponde dei debiti del defunto infra hereditatis ; cioè limita la responsabilità per i debiti ereditari al solo patrimonio del defunto
All’accettazione con beneficio segue una limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari e per i legati.