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Identificazione degli interessi legali liquidati in sentenza

La Cassazione del 27.9.2017 n. 22457 ha stabilito che il giudice deve indicare che specie di interessi legali sta comminando, non potendosi limitare alla generica qualificazione in termini di interesse legale o di legge, con la conseguenza che qualora non vi abbia provveduto, si devono intendere dovuti solamente gli intessi di cui all’art. 1284 cc.
A cura di Paolo Giuliano
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Gli interessi legali per il mancato pagamento  regolati dal codice civile

Il legislatore è cosciente che il mancato pagamento di un debito, da un lato, produce un danno al creditore, dall'altro, produce un  vantaggio dal debitore il quale può godere di una somma di denaro del creditore anche oltre il termine di restituzione concordato ab origine (questo periodo, poi, si allunga ulteriormente se si considerano i tempi necessari per ottenere il titolo esecutivo contro il debitore).

Il legislatore cerca di riequilibrare  la situazione con gli interessi, infatti, l'art. 1282 cc stabilisce che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto. La quantificazione del tasso di interessi è indicato nell'art. 1284 cc (attualmente si attesta al 5% annuo).

Quindi, il debitore dovrà restituire al creditore in aggiunta alla somma dovuta a titolo di credito anche gli interessi che tale somma ha prodotto.

Gli interessi per il mancato pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese (Decr. Legisl. del 9 ottobre 2002 n 231)

Nel 2002 il legislatore ha inteso prevedere una disciplina speciale per gli interessi derivanti dal mancato pagamento nelle transazioni commerciali, quando il rapporto commerciale riguarda due imprese (private o pubbliche) oppure un'impresa e un soggetto che esercita una libera professione.

La caratteristica peculiare degli interessi commerciali ex decr legl n. 231/2002 è dato dal fatto che si tratta di interessi più alti rispetto la quantificazione indicata nell'art. 1284 cc e sono dovuti automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura.

Identificazione e calcolo degli interessi liquidati in sentenza

Può capitare che la sentenza (o il titolo esecutivo) condanna genericamente al pagamento degli interessi legali (senza indicare a quali interessi legali si riferisce e senza indicare un modo per calcolare tali interessi).

In una situazione come quella descritta le strade che possono essere seguite sono sostanzialmente due:

  • la dicitura «interessi legali» contenuta nel titolo esecutivo deve essere riferita agli interessi dovuti per legge in relazione alla natura del credito oppure al tipo di credito e che, pertanto, la stessa va intesa nel senso che sulle somme dovute per prestazioni professionali vanno applicati gli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, anzichè quelli "ordinari" previsti dall'art. 1284 cod. civ.
  • in mancanza di qualsiasi ulteriore specificazione (cioè, in mancanza di ogni espressa indicazione) l'espressione «oltre interessi legali» deve intendersi riferita al saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c. e non a quello speciale indicato dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002.

Interpretazione della sentenza e interpretazione del titolo esecutivo

Risulta evidente che per comprendere a cosa si riferisce la locuzione generica condanna al pagamento degli  "interessi legali" contenuta in una sentenza  occorre interpretare il documento (oppure, quanto meno, occorre valutare se nella sentenza c'è un riferimento a qualche elemento che possa servire a risolvere la questione).

In assenza di qualsiasi altro elemento la locuzione interessi legali deve essere riferita agli interessi dovuti ai sensi dell'art. 1284 cod. civ. confermano questa valutazione:  la mancata citazione del d.lgs. n. 231 del 2002 nella sentenza e la data di decorrenza degli stessi, espressamente indicata «dalla domanda giudiziale» anzichè, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura.

Principio generale di interpretazione della locuzione "interessi legali" indicato dalla Cassazione

Onde evitare inutili interpretazioni, va affermato il principio secondo cui il giudice del merito deve indicare che specie di interessi legali sta comminando, non potendosi limitare alla generica qualificazione in termini di "interesse legale" o "di legge", con la conseguenza che qualora non vi abbia provveduto, si devono intendere dovuti solamente gli intessi di cui all'art. 1284 c.c., essendo quest'ultima norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale.

Contestazione alla liquidazione degli interessi

Per complicare la situazione occorre anche prendere atto che la problematica relativa all'interpretazione della locuzione "interessi legali" può sorgere prima o dopo il passaggio in giudicato della sentenza. 

Inoltre, occorre anche prendere atto che  l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali diversa da quelli di cui all'art. 1284 cod. civ. presuppone l'accertamento nel merito degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale.

Un simile accertamento attiene al merito della decisione.

Quindi, se non si condivide  la decisione nel punto in cui abbia fatto riferimento all'art. 1284 cc (anche mediate il mancato richiamo espresso al decreto legislativo n. 231 del 2002) c'è  solo la possibilità di impugnare la decisione di merito, non potendo chiederne l'integrazione o la correzione al giudice dell'esecuzione.

In quanto al giudice dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. non è consentita l'integrazione o la correzione del titolo esecutivo di formazione giudiziale, i cui eventuali errori dovevano essere rimossi impugnandolo.

Cass. civ. sez. III del 27 settembre 2017 n. 22457

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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