Il gratuito patrocinio è regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica del n. e sostanzialmente permette alle persone con reddito insufficiente di poter affrontare un processo con l'onere della spesa a carico dello Stato.
Il principio alla base del gratuito patrocinio si basa sostanzialmente su questa valutazione: se un soggetto privo di reddito o con reddito basso deve rinunciare a tutelare i propri diritti in quanto non è in condizione di poter sostenere le spese legali di un processo è evidente che si è in presenza di una situazione di negata giustizia, ma soprattutto si crea uno Stato che favorisce solo i più ricchi e non i più deboli; una situazione simile è presente anche in campo medico, dove le cure mediche devono essere assicurate a tutti e non solo a coloro che si possono permettere il pagamento delle spese.
Ecco, quindi, che per evitare di creare situazioni di disparità di trattamento lo Stato decide di assumersi il peso del pagamento delle spese processuali per i soggetti deboli. L'istituto è regolato dal Decreto Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 articoli da 74 a 85.
Il gratuito patrocinio (art. 74) è ammesso nei processi penali e nei processi civili (ma, in quest'ultimo caso, solo se le istanze non sono manifestamente infondate).
L'istituto del gratuito patrocinio non è limitato dal grado del procedimento (quindi, è possibile in primo grado in appello e in cassazione) e non è limitato dal "momento" del processo, anzi si applica anche alla fase esecutiva del processo (art. 75).
L'art. 76 del Dpr del 2002/115 individua i requisiti necessari per ammessi al gratuito patrocinio:
a) è necessario che il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33;
b) in presenza di conviventi come il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso colui che richiede il gratuito patrocinio
Esistono, però, alcune ipotesi (art. 74 bis) in cui il gratuito patrocinio non si applica, (poi vedremo come non si applica) e sono le ipotesi di criminalizza organizzata ex art. 416 bis cp, però, il legislatore non dice espressamente in presenza di reati ex art. 416 bis cp il gratuito patrocinio non si applica, ma considera (presume) che il reddito di tali soggetti sia superiore al minimo indicato nell'art. 76 comma 1 e, in teoria, lascia al singolo imputato la possibilità di dimostrare il contrario (prova estremamente difficile).
Sussistono, invece, altre ipotesi in cui (es. la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale) nei quali la persona offesa può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dall'art. 76 comma 1 del DPR.
Per essere ammessi al gratuito patrocinio, il soggetto interessato deve presentare una istanza sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità, la sottoscrizione è autenticata dal difensore. L'istanza deve contenere contiene:
a) la richiesta di ammissione al patrocinio
b) l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
c) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
d) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;
e) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.