L'introduzione nel codice civile dell'art. 404 c.c. e ss relativi all'istituto dell'amministratore di sostegno (acronimo: ads) ha capovolto, per non dire "rivoluzionato" alcuni dei principi base in tema di incapaci e della loro protezione.
Il codice civile del 1942 prevedeva che l'incapace, (per incapace si intende il soggetto maggiorenne), la cui incapacità era stata dichiarata, potesse essere tutelato con due istituti l'inabilitazione e l'interdizione, in mancanza di una incapacità dichiarata (accertata con sentenza) il soggetto incapace poteva essere protetto applicando il meccanismo previsto dall'art. 428 c.c. (Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere) "Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore". Per come era congegnato il sistema si era in presenza di due istituti "rigidi" sia nei presupposti di applicazione sia nelle conseguenze.
L'Amministrazione di sostegno, pur non abrogando il sistema del codice del 1942 (quindi gli istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione sono ancora in vigore) ha portato ad una nuova concezione (direi evoluzione) della figura del soggetto da proteggere. Passando ad analizzare le novità introdotte dall'amministratore di sostegno, come già detto, gli isitituti dell'inabilitazione e dell'interdizione non sono stati abrogati, ma diventano due ipotesi "residuali" che si possono applicare solo se l'amministrazione di sostegno risulta inadeguato alla protezione del soggetto debole in base alla situazione concreta.
Le differenze tra amministrazione di sostegno e inabilitazione e interdizione non risiedono nelle diverse "malattie" del soggetto da proteggere(meno gravi per l'amministratore di sostegno, più gravi per l'inabilitazione e interdizione), ma per tutti gli istituti (ads, inabilitazione e interdizione) i presupposti di clinici relativi alla malattia possono anche coincidere e che l'ads ha un campo di applicazione molto più ampio, infatti, l'amministratore di sostegno può essere applicato anche al soggetto "capace" che ha bisogno solo di un aiuto nello svolgimento di alcune attività quotidiane (come, ad esempio, la riscossione della pensione) o sussiste una "incapacità" (intesa come difficoltà) nella cura dei propri interessi, quindi l'ads prescinde da una dichiarazione di infermità di mente o da una malattia (a differenza dell'inabilitazione dell'interdizione).
Inoltre, l'amministratore di sostegno è un istituto che può essere adeguato "ritagliato", "costruito", di volta in volta, in base alle reali esigenze del soggetto da proteggere, mentre gli istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione erano "rigidi" in quanto portavano sempre o alla nomina di un tutore che sostituiva integralmente l'incapace in tutte le attività (questa era la tutela) o alla nomina di un curatore che assisteva l'incapace negli atti di straordinaria amministrazione (inabilitazione). Al contrario, con l'amministratore di sostegno i reali poteri e compiti dell'amministratore non si possono dedurre "a priori", ma dipendono e variano di volta in volta e da soggetto a soggetto (da proteggere) e per essere identificati occorre analizzare e leggere quanto disposto con il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno. Quindi, per comprendere i reali compiti dell'amministratore di sostegno occorre leggere il decreto di nomina.
Il motivo di questa rivoluzione copernicana è dato dal fatto che alla base dell'amministratore di sostegno c'è il principio secondo il quale il soggetto protetto non perde la capacità per gli atti che l'amministratore di sostegno non deve compiere, quindi, se nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno è previsto che l'amministratore deve solo riscuotere la pensione il soggetto protetto può compiere da solo tutti gli altri atti (ovviamente può anche essere previsto che l'amministatore di sostegno assista nel compimento di tutti gli atti di straordinaria amminiastrazione o che sostituisca la persona in tutti gli atti di straordinaria amminiastrazione ecc..).
Cassazione civ. sez. I del 2 agosto 2012 n. 13917
Con il primo motivo la F. ha denunciato l'insussistenza del presupposto idoneo a legittimare la nomina dell'amministratore di sostegno.
Secondo la ricorrente, infatti, detto presupposto dovrebbe essere individuato nell'impossibilità per il destinatario del provvedimento di curare i propri interessi, impossibilità che nella specie non sarebbe configurabile, essendo viceversa ravvisabile soltanto l'eventualità che gli atti dispositivi posti in essere potessero determinare effetti pregiudizievoli per il suo patrimonio.Il rilievo è tuttavia privo di pregio atteso che, come ha correttamente osservato la Corte di Appello, l'amministrazione di sostegno non presuppone necessariamente l'accertamento di una condizione di infermità di mente, ma contempla anche l'ipotesi che sia riscontrata una menomazione fisica o psichica della persona sottoposta ad esame, che determini, pur se in ipotesi temporaneamente o parzialmente, una incapacità nella cura dei propri interessi. Ed è proprio questa la situazione riscontrata nel caso in esame dalla Corte di Appello, che per l'appunto ha ritenuto che la F. , pur essendo "in possesso di facoltà cognitive solo lievemente compromesse" versasse in una condizione di dipendenza psicologica nei confronti di M..L.S. , in cui favore si era "spogliata di tutti i suoi beni, passando da una situazione di agiatezza ad una di sostanziale povertà" (p. 14).
È dunque in relazione alla ingiustificata influenza esercitata da L.S. nei confronti della donna che la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha ravvisato dapprima l'incapacità della donna di avere la corretta percezione delle ricadute sul suo patrimonio degli atti di gestione posti in essere, e quindi la necessità di neutralizzare gli eventuali effetti pregiudizievoli che si sarebbero potuti determinare, con la nomina dell'amministratore di sostegno.
Per di più non sembra inutile rilevare che il profilo relativo all'affermata dipendenza psicologica della F. nei confronti del L.S. , e le conseguenze dalla stessa derivanti, non sono stati oggetto di specifica impugnazione, essendosi la ricorrente limitata a negare di essere impossibilitata a curare i propri interessi invocando, a sostegno del proprio assunto, gli accertamenti tecnici che avrebbero deposto nel senso di una contenuta compromissione delle facoltà cognitive, tali cioè da non dar luogo all'impossibilità di gestione prevista dall'art. 404 c.c..Ad identiche conclusioni di infondatezza deve poi pervenirsi per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, incentrato sulla valorizzazione degli esiti della perizia eseguita nel giudizio penale promosso nei confronti del L.S. , per circonvenzione di incapaci. Secondo la F. , infatti, la Corte avrebbe errato nel tener conto del detto accertamento, per essere diversi i parametri valutativi da adottare in sede penale e in quella civile ai fini di stabilire le capacità cognitive del soggetto meritevole di protezione. Il giudizio, tuttavia, non può essere condiviso.
Ed invero in proposito occorre precisare che la Corte di Appello non ha acquisito acriticamente le risultanze degli accertamenti svolti nel corso del giudizio penale (relazione prof. Fr. ), ma ne ha piuttosto apprezzato gli esiti alla luce delle considerazioni svolte dal consulente tecnico nominato in sede civile (dr. M. ), evidenziando in particolare come le conclusioni dei due consulenti (ulteriormente confortate anche dalla relazione del consulente tecnico del P.M., Dott. G.D.L. ) fossero sostanzialmente coincidenti e come entrambi, per la parte di specifico interesse, avessero "colto nel rapporto tra la F. ed i L.S. l'aspetto più delicato della situazione psichica della periziata, poiché è in esso che per lo più la F. manifesta una caduta del livello di critica" (p. 12).