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I nuovi studi di settore dei professionisti per il 2013

I nuovi studi di settore dei professionisti approvati con Decreto del 28.12.2012 in G.U. del 31.12.2012 n.303 riguardanti gli studi medici, le attività paramediche, d’ingegneria, gli agrotecnici, i periti agrari, gli agronomi, i geometri, gli studi legali, i commercialisti, i ragionieri, i consulenti del lavoro, i periti commerciali, le attività di architettura, gli odontoiatri, gli apprendisti.
A cura di Paolo Giuliano
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 2012  

Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' professionali.

In G.U.  n. 303 del 31 dicembre 2012 

Suppl. Straordinario n. 19

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972, n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore aggiunto;   Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e successive modificazioni;

Visto l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate  del  Ministero delle finanze elaborino, in  relazione  ai  vari  settori  economici, appositi studi di settore;

Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto-legge  n.  331 del 1993, che prevede che gli studi di settore  siano  approvati  con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua  le  modalita'  di  utilizzazione  degli studi di  settore  in  sede  di  accertamento  nonche'  le  cause  di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto  l'articolo  10-bis  della  legge  8  maggio  1998,  n.  146, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 e successive modificazioni, recante  disposizioni  concernenti  i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;

Considerato che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni effettuate sulla  base  dei  dati  in  possesso  dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli  studi  di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre  1998,  che ha istituito la Commissione di  esperti  prevista  dall'articolo  10, comma 7, della legge n.  146  del  1998,  modificata  con  successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto  2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre  2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011 e 8 ottobre 2012;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che  ha  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di  classificazione  delle attivita' economiche;

Visto il decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  11 febbraio 2008,  concernente  la  semplificazione  degli  obblighi  di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi  di settore;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n.  185, convertito con la legge n. 2 del  28  gennaio  2009,  recante  misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico nazionale;

Visto il decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione  degli  studi  di settore su base regionale o comunale;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  10 giugno 2011, e successive modificazioni,  concernente  l'approvazione dei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2010;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  12 gennaio 2012, concernente l'approvazione del programma  di  revisione degli studi di settore applicabili a partire  dal  periodo  d'imposta 2012;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 6 dicembre 2012,

Decreta:  

Art. 1   approvazione degli studi di settore  

1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, gli studi  di  settore  relativi  alle  seguenti attivita' professionali:

  • a) Studio di settore UK30U (che sostituisce lo studio di  settore TK30U)  –  Attivita'  di  cartografia  e  aerofotogrammetria,  codice attivita' 71.12.40; Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro,  codice  attivita'   74.90.21;   Attivita'   riguardanti   le previsioni meteorologiche, codice attivita' 74.90.92; Altre attivita' di consulenza tecnica n.c.a., codice attivita' 74.90.93;
  • b) Studio di settore VK10U (che sostituisce lo studio di  settore UK10U) – Servizi degli studi  medici  di  medicina  generale,  codice attivita' 86.21.00; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi, codice attivita' 86.22.01; Attivita'  dei  centri  di  radioterapia,  codice attivita' 86.22.03;  Studi  di  omeopatia  e  di  agopuntura,  codice attivita' 86.22.05; Centri di  medicina  estetica,  codice  attivita' 86.22.06; Altri studi medici specialistici e  poliambulatori,  codice attivita'  86.22.09;  Laboratori   radiografici,   codice   attivita' 86.90.11;
  • c) Studio di settore VK19U (che sostituisce lo studio di  settore UK19U) – Fisioterapia, codice  attivita'  86.90.21;  Altre  attivita' paramediche indipendenti n.c.a., codice attivita' 86.90.29;
  • d) Studio di settore VK22U (che sostituisce lo studio di  settore UK22U) – Servizi veterinari, codice attivita' 75.00.00;
  • e) Studio di settore VK23U (che sostituisce lo studio di  settore UK23U) – Servizi di progettazione  di  ingegneria  integrata,  codice attivita' 71.12.20;
  • f) Studio di settore VK24U (che sostituisce lo studio di  settore UK24U) – Consulenza agraria fornita da agrotecnici e  periti  agrari, codice attivita' 74.90.12;
  • g) Studio di settore VK25U (che sostituisce lo studio di  settore UK25U) – Consulenza agraria fornita  da  agronomi,  codice  attivita' 74.90.11;
  • h) Studio di settore WK03U (che sostituisce lo studio di  settore VK03U) – Attivita' tecniche  svolte  da  geometri,  codice  attivita' 71.12.30;
  • i) Studio di settore WK04U (che sostituisce lo studio di  settore VK04U) – Attivita' degli studi legali, codice attivita' 69.10.10;
  • j) Studio di settore WK05U (che sostituisce lo studio di  settore VK05U) – Servizi forniti da dottori commercialisti, codice  attivita' 69.20.11; Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali,  codice attivita' 69.20.12;  Attivita'  dei  consulenti  del  lavoro,  codice attivita' 69.20.30;
  • k) Studio di settore WK18U (che sostituisce lo studio di  settore VK18U) – Attivita' degli  studi  di  architettura,  codice  attivita' 71.11.00;     l) Studio di settore WK21U (che sostituisce lo studio di  settore VK21U)  –  Attivita'  degli  studi  odontoiatrici,  codice  attivita' 86.23.00.

2.  Gli  elementi  necessari  alla  determinazione  presuntiva  dei compensi e dei ricavi relativi agli studi  di  settore  indicati  nel comma  1  sono  individuati  sulla  base   della   nota   tecnica   e metodologica, delle tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:

  • 1, per lo studio di settore UK30U;
  • 2, per lo studio di settore VK10U;
  • 3, per lo studio di settore VK19U;
  • 4, per lo studio di settore VK22U;
  • 5, per lo studio di settore VK23U;
  • 6, per lo studio di settore VK24U;
  • 7, per lo studio di settore VK25U;
  • 8, per lo studio di settore WK03U;
  • 9, per lo studio di settore WK04U;
  • 10, per lo studio di settore WK05U;
  • 11, per lo studio di settore WK18U;
  • 12, per lo studio di settore WK21U.

3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile allo studio di cui all'allegato n. 1 e' individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 13.

4. La neutralizzazione relativa  agli  aggi  ed  ai  ricavi  fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati nn. 1,  3,  5  e  12,  e' individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in  allegato n. 14.

5. Gli elementi necessari per il calcolo  del  "compenso  o  ricavo minimo", relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n.  1 a n. 12, sono riportati in allegato n. 15.

6. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala  anche  la coerenza  agli  specifici  indicatori  di  coerenza  economica  e  di normalita' economica.

7. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni  che  svolgono in maniera prevalente  le  attivita'  indicate  nel  comma  1,  fermo restando il disposto del successivo articolo 2 e tenuto  conto  delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. Gli studi di settore UK30U, VK19U, VK23U e WK21U si  applicano  altresi'  ai  contribuenti esercenti attivita' d'impresa che svolgono in maniera  prevalente  le attivita' indicate, rispettivamente, alle lettere a), c), e) e l) del comma 1.   In caso di esercizio di piu'  attivita'  professionali,  ovvero  di piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente,  con  riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si  intende  quella  da cui   deriva,   nel   periodo   d'imposta,   la   maggiore   entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.   8. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si applicano, ai fini dell'accertamento,  a  decorrere  dal  periodo  di imposta  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2012.   Ai   sensi dell'articolo 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n.  185,  gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato  di  crisi economica e dei mercati.

Art. 2 Categorie di contribuenti alle quali non si applicano  gli  studi  di  settore  

1. Gli studi di settore approvati con il presente  decreto  non  si applicano:

a) nei confronti dei contribuenti che hanno  dichiarato  compensi di cui all'articolo 54, comma 1, ovvero ricavi  di  cui  all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere  c),  d)  ed  e)  del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;

b) nei confronti delle societa' cooperative, societa'  consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie  o associate;

c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da  utenti non imprenditori che operano esclusivamente  a  favore  degli  utenti stessi.

2. Per lo studio di settore VK23U ai fini della determinazione  del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere  aumentati  delle rimanenze finali e diminuiti delle  esistenze  iniziali  valutate  ai sensi degli articoli 92 e  93  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi.

Art. 3 Variabili delle attivita' professionali o delle imprese  

1.   L'individuazione   delle   variabili   da    utilizzare    per l'applicazione degli studi  di  settore  approvati  con  il  presente decreto e' stata effettuata sulla base delle  informazioni  contenute nei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini dell'applicazione  degli  studi  di   settore,   approvati   con   il provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate  10  giugno 2011, e successive modificazioni.

Art. 4  Determinazione del reddito imponibile  

1.  Sulla  base   degli   studi   di   settore   sono   determinati presuntivamente i compensi di cui all'articolo 54, comma 1, ovvero  i ricavi di cui all'articolo 85  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad  esclusione  di quelli previsti dalle lettere c), d), e)  ed  f),  del  comma  1  del medesimo  articolo,  del  citato  testo  unico,  nonche'  dei  ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.

2. Ai fini della determinazione  del  reddito  di  lavoro  autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato  degli  altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi  moratori  e dilatori di cui all'articolo 6, comma 2, del menzionato testo  unico, ed e' ridotto dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della determinazione  degli  importi  relativi  alle   variabili   di   cui all'articolo 3 del presente  decreto  devono  essere  considerate  le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Ai fini della determinazione del reddito  d'impresa  l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1  e'  aumentato  degli  altri  componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,  lettere c), d), e) ed f),  del  menzionato  testo  unico,  nonche'  i  ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o  ricavo  fisso, ed e' ridotto dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della determinazione  degli  importi  relativi  alle   variabili   di   cui all'articolo 3 del  presente  decreto  devono  essere  considerati  i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se  non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi  pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i  ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze  finali  e  diminuiti  delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 93, commi da  1  a 4, del testo unico delle imposte sui redditi  approvato  con  decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e successive modificazioni.

Art. 5 Comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli studi di settore  

1. I contribuenti ai  quali  si  applicano  gli  studi  di  settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2012                                                   Il Ministro: Grilli

Allegato 1  NOTA TECNICA E METODOLOGICA  STUDIO DI SETTORE UK30U   ALTRE ATTIVITA' TECNICHE    

Allegato 2 NOTA TECNICA E METODOLOGICA  STUDIO DI SETTORE VK10U STUDI MEDICI

Allegato 3 NOTA TECNICA E METODOLOGICA  STUDIO DI SETTORE VK19U ATTIVITA' PROFESSIONALI PARAMEDICHE INDIPENDENTI

Allegato 4 NOTA TECNICA E METODOLOGICA STUDIO DI SETTORE VK22U SERVIZI VETERINARI

Allegato 5 NOTA TECNICA E METODOLOGICA  STUDIO DI SETTORE VK23U  SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA

Allegato 6 NOTA TECNICA E METODOLOGICA  STUDIO DI SETTORE VK24U  CONSULENZA AGRARIA FORNITA DA AGROTECNICI E PERITI AGRARI

Allegato 7 NOTA TECNICA E METODOLOGICA STUDIO DI SETTORE VK25U CONSULENZA AGRARIA FORNITA DA AGRONOMI

Allegato 7 bis NOTA TECNICA E METODOLOGICA STUDIO DI SETTORE VK25U CONSULENZA AGRARIA FORNITA DA AGRONOMI

Allegato 8 NOTA TECNICA E METODOLOGICA  STUDIO DI SETTORE WK03U ATTIVITA' TECNICHE SVOLTE DA GEOMETRI

Allegato 9 NOTA TECNICA E METODOLOGICA STUDIO DI SETTORE WK04U ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI

Allegato 10 NOTA TECNICA E METODOLOGICA  STUDIO DI SETTORE WK05U SERVIZI FORNITI DA DOTTORI COMMERCIALISTI, RAGIONIERI, PERITI COMMERCIALI E CONSULENTI DEL LAVORO

Allegato 10 bis  NOTA TECNICA E METODOLOGICA  STUDIO DI SETTORE WK05U SERVIZI FORNITI DA DOTTORI COMMERCIALISTI, RAGIONIERI, PERITI COMMERCIALI E CONSULENTI DEL LAVORO

Allegato 11 NOTA TECNICA E METODOLOGICA  STUDIO DI SETTORE WK18U  ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA

Allegato 12 NOTA TECNICA E METODOLOGICA  STUDIO DI SETTORE WK21U  ATTIVITA' DEGLI STUDI ODONTOIATRICI

Allegato 13 NOTA TECNICA E METODOLOGICA  CORRETTIVO APPRENDISTI

Allegato 14 NOTA TECNICA E METODOLOGICA NEUTRALIZZAZIONE DEGLI AGGI O RICAVI FISSI

Allegato 15 NOTA TECNICA E METODOLOGICA ELEMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DEL "RICAVO O COMPENSO MINIMO" CON I MINIMI QUADRATI GENERALIZZATI  STUDI DI SETTORE DEI PROFESSIONISTI

Allegato 15 bis NOTA TECNICA E METODOLOGICA ELEMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DEL "RICAVO O COMPENSO MINIMO" CON I MINIMI QUADRATI GENERALIZZATI  STUDI DI SETTORE DEI PROFESSIONISTI

Allegato 15 ter NOTA TECNICA E METODOLOGICA ELEMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DEL "RICAVO O COMPENSO MINIMO" CON I MINIMI QUADRATI GENERALIZZATI  STUDI DI SETTORE DEI PROFESSIONISTI

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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