MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 dicembre 2013, n. 166
Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle societa' controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
in G.U. Serie Generale n.63 del 17-3-2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2014
Problematica affrontata
La questione del compenso degli amministratori e del consiglio di amministrazione delle società pubbliche (cioè le società a partecipazione statale) è sempre stata una questione delicata (soprattutto per gli abusi che vengono commessi che diventano intolleranti in un periodo di crisi come quello attuale).
Si stratta, in sostanza di società (private), basate sui modelli privati di società, ma costituite dallo Stato e a partecipazione totalmente o maggioritaria dello Stato.
Il vantaggio è quello di avere uno strumento formalmente privato,(e in molti casi più agevole della macchina pubblica) nel quale agisce il sistema pubblico, lo svantaggio è dato dal fatto che in mancanza di controlli (come quelli pubblici) il pericolo di abusi o di distorsioni del sistema sono notevoli. Una delle problematiche riguarda proprio il compenso degli amministratori.
Il legislatore con il Regolamento del 24 dicembre 2013 n. 166 ha deciso di fornire un parametro sul quale poter "costruire" o "valutare" l'onorario degli amministratori.
Ambito di applicazione.
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle societa' non quotate, (dovrebbero quindi essere escluse le società pubbliche quotate) direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 c.c. (quindi, non è richiesto che il Ministero sia l'unico titolare dell'intero capitale sociale, ma è sufficiente che il Ministero abbia il "controllo" della società ex art. 2359 c.c.)
Il limite ai compensi si applicano anche alle società non quotate eventualmente partecipate (Le societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui al
comma 1, applicano le disposizioni del presente decreto).
I limiti ai compensi non si applicano alle societa' emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e alle loro controllate.
Quantificazione onorario amministratori
L'importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere, (comprensivi della parte variabile ove prevista, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile), e' determinato con riferimento al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione. Quindi, il tetto massimo è individuato nello stipendio del Primo Presidente della Cassazione.
Tali limiti retributivi sono riferiti al compenso spettante all'amministratore delegato, ovvero al presidente del CdA, qualora lo stesso sia l'unico componente del consiglio di amministrazione al quale sono state attribuite deleghe.
I limiti al compenso comprendono l'intero trattamento economico, anche agli altri emolumenti o benefici (anche se non monetari) in qualsiasi forma riconosciuti per il rapporto di amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 del c. c., e suscettibili di valutazione economica.
Il parametro dello stipendio del Primo Presidente della Cassazione è solo un limite massimo raggiungibile, ma non sarà alla portata di tutti gli amministratori, infatti, lo stipendio massimo raggiungibile, ma si riduce in base al tipo della società o alla categoria della società (determinata in base ad alcuni parametri descritti in seguito).
Classificazione delle varie società
Il Legislatore ha compreso che non tutte le società sono identiche, ma la complessità e l'importanza delle società varia di volta in volta, poiché sono diversi il numero dei dipendenti, il capitale e altri parametri, così ha deciso di classificare le diverse società in base ad alcune voci.
Le societa' alle quali e' applicabile il decreto del 2013 n. 166 (e, quindi, le società che devono avere dei limiti agli stipendi dei manager) sono classificate in tre fasce, create sulla base di indicatori volti a valutare la complessita' organizzativa e gestionale e le dimensioni economiche. Gli indicatori sono: a) «valore della produzione»; b) «investimenti»; c) «numero dei dipendenti». delle stesse societa'.
Tali elementi si desumono dai bilanci approvati e vengono quantificati in base al valore medio degli ultimi tre esercizi.
Questi parametri permettono di collocare le varie società in alcune "livelli" o "fasce" di importanza (I, II, III categoria). Una volta collocata la società in una di queste fasce o livelli, l'importo massimo raggiungibile (che, si ripete, è quantificato nel trattamento economico del Primo Presidente della Cassazione), si riduce ulteriormente.
Quindi, solo gli amministratori delle società della prima categoria potranno aspirare ad avere un trattamento economico come quello del Primo Presidente della Cassazione, gli amministratori delle società delle categorie inferiori, avranno altre decurtazioni.
Quantificazione effettiva entro i limiti
Una volta determinato il limite massimo del compenso (in base all'importanza della società), il legislatore stabilisce che i consigli di amministrazione, nell'ambito della propria autonomia, determinano e quantificano gli il compenso effettivamente da corrispondere, (senza supere il limite determinato dalla categoria della società) tenendo conto dell'ampiezza delle deleghe effettivamente attribuite e secondo principi oggettivi e trasparenti.
Può capitale che l'amministratore della società sia anche dirigente della societa', sulla base di un rapporto di lavoro instaurato prima del 28 settembre 2007, allora, nella determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, ai fini del rispetto del limite stabilito dai precedenti commi, si computa anche la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro. Qualora la retribuzione percepita per il rapporto di lavoro risulti superiore al limite stabilito tale retribuzione viene considerata corrisposta anche a titolo di compenso come amministratore della società ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
Obblighi di informazione
Una volta che il consiglio di amministrazione ha stabilito il compenso, è previsto che lo stesso consiglio di amministrazione debba riferire all'assemblea,
attraverso una relazione in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista.
La relazione illustra le finalita' perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base, i criteri adottati con riferimento alle componenti fisse e variabili; riguardo alla componente variabile, ove prevista, una descrizione degli obiettivi di performance, in base ai quali viene corrisposta; la politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.