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Opinioni

I divieti che sanzionano l’occupazione abusiva degli immobili

La lotta all’occupazione abusiva degli immobili comporta nuove formalità per la stipula ex novo delle utenze dell’immobile o per la volturazione delle utenze già esistenti relative ai servizi di energia elettrica, di gas, idrici e della telefonia fissa.
A cura di Paolo Giuliano
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LEGGE 23 maggio 2014, n. 80 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

in G.U. Serie Generale n.121 del 27-5-2014

Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/2014

L'art. 5 della Legge del 23 maggio 2014 n. 80 ha inasprito le conseguenze derivanti dall'occupazione abusiva di un immobile. La ratio della disciplina è scoraggaire tale prassi, impedendo all'occupante l'uso del bene (o quanto meno rendendo difficile poterlo usare).

In particolare, l'art. 5 comma 1 rubricato come "Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione" prevede che "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo  non  puo' chiedere la residenza  ne'  l'allacciamento  a  pubblici  servizi  in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi  in  violazione  di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".

Al meno dalla formula della legge la norma si riferisce alla vera e propria occupazione obusiva senza titolo, ma non si riferisce all'occupazione abusiva (impropria) derivante da un titolo (locazione) scaduto o eliminato (risoluzione per morosità), in altri termini, la legge si riferisce alle ipotesi in cui manca ab origini un titolo che legittima l'occupazione dell'immobile e non si riferisce, invece, alle ipotesi in cui il titolo per occupare l'immobile c'è, ma è venuto meno per altre cause.

L'occupazione abusiva è sanzionata sostanzialemnte cercando di rendere  impossibile l'uso del bene. Di conseguenza, l'occupante non può ottenere la residenza presso l'immobile occupato abusivamente e, inoltre,  sono dichiarati nulli i contratti di fornitura di servizi (utenze gas, luce, telefonia fissa, ecc.) relativi all'immobile occupato abusivamente, infine, al fine di impedire il godimento è anche impedita la possibilità di stipualre contratti per le utenze che forniscono servizi all'immobile occupato abusivamente, in quanto si creano impone di provare il titolo dell'occupazione prima di poter stipulare tali tipi di contratto.

E' ovvio che prevedere solo la sanzione della nullità del contratto di foritura non poteva avere un grosso impatto per impedire l'occupazione abusiva, in quanto, di fatto lo stesso legislatore ammetteva che per poter dichiarare nullo un contratto, significa che un contratto di fornitura deve essere stato stipulato, quindi un servizio viene fornito, fino a quando il contratto non viene dichiarato nullo.

Ecco, quindi, che il legislatore aggira il problema, imponedo a colui che chiede la fornitura di fornire alcuni datti ed elementi dai quali risulta che l'occupazione non è abusiva.

Questi nuovi obblighi e formalità sono imposti a tutti coloro che richiedono una nuova utenza o la voltura di una vecchia senza distinzioni.

Infatti, prevede il legislatore che «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento  dei servizi di energia elettrica, di  gas,  di  servizi  idrici  e  della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della  volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono  essere  stipulati  o comunque adottati, qualora non riportino i  dati  identificativi  del richiedente e il  titolo  che  attesti  la  proprieta',  il  regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare  in  favore della quale si richiede l'allacciamento.

Quindi, per il futuro i nuovi contratti non possono  essere  stipulati  qualora non riportino i  dati  identificativi  del richiedente e il  titolo  che  attesti  la  proprietà del bene oppure il  regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare  in  favore della quale si richiede l'allacciamento. Quindi, per poter stipulare un contratto di fornitura occorre allegare il contratto di proprietà o il contratto di locazione, oppure, il contratto di comodato. 

Per il passato, invece, cioè per i contratti in essere al fine di verificare che non si sia in presenza di un'occupazione abusiva, al  fine  di  consentire  ai soggetti somministranti (le società che forniscono i servizi) la verifica dei dati dell'utente  e  il  loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono  tenuti  a  consegnare   ai   soggetti   somministranti   idonea documentazione relativa al  titolo  che  attesti  la  proprieta',  il regolare possesso o la regolare detenzione  dell'unita'  immobiliare, in  originale  o  copia  autentica,  o  a  rilasciare   dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445.

Queste norme valgono per ogni tipo immobile occupato, senza distinguere se pubblico o privato.  In modo specifico per (art. 5 comma 1 bis) i soggetti che occupano abusivamente gli alloggi di  edilizia residenziale pubblica  è previsto che questi non  possono  partecipare  alle  procedure  di assegnazione di alloggi della  medesima  natura  per  i  cinque  anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

 Il legislatore è intervenuto  anche per regolare i contratti di locazione ad uso abitativo  non registrati ex  art. 3 del decreto legislativo  n. 23 del 2011  il prevede che, per i contratti di locazione ad uso abitativo, in caso di contratto non è registrato, il contenuto del contratto (durata e canone) stipulato dalle parti è modificato ex lege. Questo articolo è stato dichiarato incostituzionaledalla Corte Costituzionale con sentenza del 14 marzo 2014 n. 50.

Il legislatore ha previsto che sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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