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I debiti dell’eredità e il legato

La Cassazione del 21.3.2016 n. 5550 ha stabilito che il legatario non è erede, ma avente causa, poiché succede a titolo particolare, peraltro, in forza di un atto di liberalità successoria; come tale, egli non risponde, di regola, ai sensi dell’art. 756 cc., dei debiti ereditari, neppure, entro i limiti dei beni attribuitigli.
A cura di Paolo Giuliano
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L'interpretazione di una disposizione testamentaria

Un lascito ereditario può essere fatto a titolo di erede o di legato. L'erede subentra in tutti i rapporti (attivi e passivi) del de cuius, mentre il legatario non è erede, ma un mero avente causa de cuius, succede al de cuius a titolo particolare, peraltro, in forza di un atto di liberalità successoria.

Può capitare che sussistono dei dubbi sull'interpretazione di una clausola presente in un testamento. Infatti, può capiate che non si riesce a distinguere se un lascito ereditario è a tiolo di erede o a di legato (lascio metà del mio patrimonio immobiliare a mio figlio Caio). Il problema relativo all'identificazione della natura del lascito presente in un testamento non è tanto marginale come potrebbe supporsi, infatti, lo stesso legislatore con l'art. 588 cc identifica quali sono i principi che occorre seguire per comprendere se una disposizione testamentaria è fatta a titolo di erede o di legato.

Differenze tra eredità e legato

I principi interpretativi codificati dall'art. 588  cc sono i seguenti: le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

Da quanto previsto dall'art. 588 cc è possibile dedurre che

  • se nella disposizione testamentaria non è indicato, in modo chiaro ed espresso, se il lascito è fatto a titolo di erede o di legato, occorre fare riferimento ad altri elementi
  • la disposizione testamentaria avente ad oggetto l'intero patrimonio ereditario o una quota del patrimonio ereditario deve essere interpretato come fatto a titolo di erede
  • le (altre) disposizioni testamentarie (che hanno ad oggetto beni singoli o più beni) devono essere interpretate come fatte a titolo di legato
  • quest'ultima regola ha una eccezione quanto la disposizione testamentaria ha ad oggetto un unico bene o anche più beni, ma questi beni rappresentano una quota del patrimonio (in tale ipotesi il lascito è a titolo di erede e non di legato).

Si tratta di principi condivisi anche in giurisprudenza la quale ripetutamente afferma che l'assegnazione di beni determinati  deve  interpretarsi,  ai  sensi  dell'art.  588  cc,  come disposizione ereditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi  come  legato,  se  abbia  voluto,  invece,  attribuirgli,  singoli individuati beni.

La decisione concreta

E' facile intuire che la decisione relativa all'interpretazione di una clausola testamentaria e l'indagine diretta ad accertare se si è in presenza di un lascito a titolo di eredità o di legato, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in cassazione, se sia motivato congruamente. Per raggiungere un tale traguardo occorre valutare le espressioni che compongono la scheda testamentaria e accertare  l'effettiva  volontà  del  testatore, considerando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico così come emerge  dai  dati  reali  acquisiti  al  giudizio  e  dalla  stessa  scheda testamentaria.

I debiti ereditari e il legato

Una delle differenze tra erede e legato è la loro diversa responsabilità verso i debiti ereditari. Infatti, l'erede che ha accettato l'eredità risponde di tutti i debiti ereditari, mentre in presenza di più eredi, questi,  rispondono ex art. 752 cc del pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari ex art. 756 cc.

Il legatario non risponde, di regola e, ai sensi dell'art. 756 cc., dei debiti ereditari, neppure, entro i limiti dei beni attribuitigli ed, in genere, non è investito della c.d. rappresentanza ereditaria (attribuita, invece, all'erede).

Il legatario può essere soggetto ai pesi imposti sul legato, e in questo caso risponde intra vires, ovvero nei limiti del valore di quanto ricevuto.

Inoltre, il legatario, in tale qualità, non risponde dei debiti ereditari e, neppure, del debito che la massa ereditaria avrebbe nei confronti dello  stesso legatario.

Tuttavia, va considerato che i creditori ereditari possono soddisfarsi anche sul legato di specie  in  due  casi  specificatamente  previsti  dalla  legge:  nel  caso  di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ed insufficienza dell'asse ereditario: i creditori rimasti insoddisfatti hanno azione di regresso contro i legatari nella misura in cui siano già stati pagati (art. 495 comma 2 cod. civ.); egualmente i creditori possono esercitare il diritto di separazione anche rispetto ai beni che hanno formato oggetto di legato di specie (art.513 cod. civ.).

Cass., civ. sez. II, del 21 marzo 2016, n. 5550 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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