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I coefficienti di aggiornamento del valore degli immobili ai fini della tassazione Imu: Decreto del 5 aprile 2012 in G.U. del 11 aprile 2012 n. 85

La nuova tassazione degli immobili si va delineando, oggi i coefficienti di aggiornamento del valore degli immobili ai fini dell’Imu, domani la riforma del catasto con la rendita degli immobili adeguata al valore di mercato. Nessuno può dirsi protetto, nè i proprietari, ma, neppure, gli inquilini.
A cura di Paolo Giuliano
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Uno dei tasselli della monovra economica del Governo si va delineando: in Gazzetta Ufficiale del' 11 aprile 2012 n. 85 è stato pubblicato il Decreto del 5 aprile 2012 del Ministero dell'economia e delle Finanze con cui si identificano i coefficienti di aggiornamento del valore dei fabbricati ai fini del calcolo dell'imposta Imu.

E' inutile nascondere l'amara verità, il mercato immobiliare  già pesantemente colpito (direttamente e indirettamente) dalla manovra Monti del dicemebre 2012, (riduzione drastica dei trasferimenti immobliari e il crollo del valore degli immobili anche di  € 200.000  ad appartamento), non accenna a rialzzarsi, ma continua ad essere pesantemente colpito .

Del resto, l'attesa della riforma del catasto (con l'adeguamento della rendita catastale al valore reale o di mercato degli immobili), e l'incertezza derivante da tale riforma non aiuta questo settore economico, ma, soprattutto, non favorisce e non tranquillizza i proprietari, ma anche coloro che hanno intenzioni di acquistare un immobile (e si badi, ci si riferisce soprattutto a coloro che devono acquistare la c.d. "prima casa" o la c.d. "prima abitazione").

E' opportuno notare che l'aumento della tassazione sull'immobile, se in prima battuta incide sui proprietari, nel lungo periodo colpirà anche coloro che hanno locato un immobile, infatti, sarà necessario procedere all'adeguamento del canone di locazione (in quanto il canone di locazione stipulato prima del dicembre 2012 non teneva conto del diversa tassazione).

Quindi, inevitabilmente,  nel lungo periodo, si avrà la disdetta di tutti i contratti di locazione stipulati prima del dicembre 2012 a cui seguirà la richiesta di aumento del canone per adeguarlo alla nuova situazione tributaria.

Se, in passato, si diceva "il mattone" era il bene rifuggio oggi si può tranquillamente affermare – con una buona dose di amara ironia – che conviene  comprate e investire in "diamanti" (!).

 IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale e' stata anticipata l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento delle finanze; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU dovuta per l'anno 2012; Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1 Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno 2012, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2012 = 1,03; per l'anno 2011 = 1,07;

per l'anno 2010 = 1,09; per l'anno 2009 = 1,10;

per l'anno 2008 = 1,14; per l'anno 2007 = 1,18;

per l'anno 2006 = 1,21; per l'anno 2005 = 1,25;

per l'anno 2004 = 1,32; per l'anno 2003 = 1,36;

per l'anno 2002 = 1,41; per l'anno 2001 = 1,45;

per l'anno 2000 = 1,49; per l'anno 1999 = 1,52;

per l'anno 1998 = 1,54; per l'anno 1997 = 1,58;

per l'anno 1996 = 1,63; per l'anno 1995 = 1,68;

per l'anno 1994 = 1,73; per l'anno 1993 = 1,76;

per l'anno 1992 = 1,78; per l'anno 1991 = 1,81;

per l'anno 1990 = 1,90; per l'anno 1989 = 1,99;

per l'anno 1988 = 2,07; per l'anno 1987 = 2,25;

per l'anno 1986 = 2,42; per l'anno 1985 = 2,59;

per l'anno 1984 = 2,77; per l'anno 1983 = 2,94;

per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2012

Il direttore generale

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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