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Gratuito patrocinio e separazione consensuale dei coniugi

Cassazione 26.7.2019 n 20385 Nelle cause di separazione (giudiziale o consensuale) vi è conflitto di interessi solo con il coniuge che ha promosso l’azione o che è convenuto, mentre tale conflitto non c’è relativamente al figlio convivente, quindi, solo il reddito del coniuge (controparte nella separazione) non deve essere considerato ai fini dei limiti reddituali di accesso al beneficio del gratuito patrocinio.
A cura di Paolo Giuliano
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Gratuito patrocinio

Il gratuito patrocinio è un istituto che rende possibile il principio in base al quale anche le persone meno ambienti possono accedere alla giustizia.

La strada con la quale, in concreto, lo Stato permette di accedere alla giustizia alle persone meno ambienti, è quella per la quale è lo Stato che si assume il peso (economico) della causa.

Requisiti per poter accedere al gratuito patrocinio sono: a) una controversia fondata, b) il non superare un certo limite di reddito in capo alla persona che chiede l'ammissione al gratuito patrocinio; il reddito della persona che chiede di essere ammessa al gratuito patrocinio si somma con il reddito dei familiari se conviventi.

Quantificazione del reddito per accedere al gratuito patrocinio

Come già detto, per accedere al gratuito patrocinio occorre considerare il reddito del soggetto che chiede l'ammissione al gratuito patrocinio, al quale si deve aggiungere il reddito dei familiari conviventi (l'art. 76 del d.p.r. n. 115/2002 al comma 2 dispone che, se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante).

Non si fa luogo al cumulo dei reddito con i familiari conviventi quando sussiste conflitto di interessi tra gli stessi familiari (in particolare l'art. 76 comma 4 del dpr n. 115/2002 impone di considerare il solo reddito dell'istante nei "processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi").

Il problema è comprendere quando si verifica un'ipotesi di "conflitto", le ipotesi sono quelle in cui c'è una causa ereditaria tra tutti i familiari e tutti assumono la posizione di parte processuale, attore o convenuto.  In questa situazione è evidente che non si fa ricorso al cumulo "del reddito dei conviventi", ma il reddito si calcola sono per ogni testa.

La soluzione è relativamente semplice quando tutto il nucleo familiare è coinvolto in una causa, ma nulla esclude che solo una parte del nucleo familiare può essere coinvolto in una causa, (ad esempio separazione tra i coniugi), in queste situazioni il reddito dei conviventi coinvolti nella separazione deve essere cumulato ai fini dell'amminissione al gratuito patrocinio ? Inoltre, in queste situazioni il reddito dei soggetti non coinvolti nella separazione (ad esempio figli) deve essere sommato al reddito  del soggetto che chiede l'ammissione al gratuito patrocinio ?

Separazione giudiziale dei coniugi e calcolo del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio

In materia di separazione giudiziaria del coniugi aveva già stabilito che in un caso di separazione giudiziale vi è conflitto di interessi solo con il coniuge che ha promosso l'azione o che è convenuto, mentre tale conflitto non è predicabile relativamente al figlio convivente, ancorché in posizione di adesione ad una delle parti in contesa.

Che il coniuge controparte non debba essere considerato nell'ambito del procedimento di separazione, ai fini della considerazione dei limiti reddituali di accesso al beneficio, si ricava dal fatto che l'esclusione dal cumulo presuppone solo il conflitto di interessi, siano i coniugi conviventi oppure no.

Separazione consensuale dei coniugi e calcolo del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio

L'esclusione del cumulo (del coniuge controparte nel procedimento di separazione) non va limitata al solo procedimento contenzioso di separazione giudiziale, ma vale anche per il procedimento di separazione su base concordata.

Il fatto che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale, accesso che, di regola comune, può avvenire anche unilateralmente (art. 711, secondo comma, c.p.c.), non significa che non esistono interessi configgenti tra i coniugi.

D'altro canto, gli esiti dell'iniziativa per la separazione consensuale non sono predefiniti, neppure nell'accesso al giudizio di omologazione su base di un accordo consensuale, che costituisce un presupposto del procedimento, ma non ha efficacia se non a seguito del controllo del giudice, che può ricusare il tenore degli accordi per ragioni di contrarietà a principi di ordine pubblico o agli interessi dei figli (cfr. l'art. 158, comma 2 c.c.), come può esitare in un assetto diverso rispetto al contenuto inizialmente concordato dai coniugi.

Infine, una interpretazione che stabisce che il patrocinio a spese dello Stato, a parità di condizioni materiali e reddituali, non esclude il reddito del coniuge controparte o  esclude il reddito del  coniuge controparte, se si attua la separazione consesuale o giudiriale è una tesi che potrebbe produrre effetti distorsivi, nel senso che incentiva ex se la scelta per la separazione giudiziaria anche quando non ve ne sarebbe stata ragione.

Cass., civ. sez. II, del 26 luglio 2019, n. 20385

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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