La rappresentanza in giudizio in un sistema deregolamentato
In un periodo di crisi economica e di forte liberalizzazione si sente spesso affermare che il ruolo dell'avvocato potrebbe essere eliminato e la difesa assunta dalla parte personalmente oppure da altri soggetti con dei rudimenti di diritto.
A questo tipo di affermazioni si potrebbe semplicemente rispondere che ogni persona è libera di curarsi personalmente, oppure di rivolgersi ad uno stregone, oppure di rivolgersi ad un medico, in un sistema liberale il problema non è scegliere da chi farsi curare, ma il problema è che il cittadino deve essere consapevole delle scelte effettuate (deve essere cosciente della differenza tra stregone e medio) e deve assumersi le conseguenze derivanti dalle scelte (giuste o sbagliate) effettuate.
Del resto, è evidente che c'è differenza tra costruire un castello di sabbia sulla spiaggia e costruire un edifico di 19 piani, come è anche evidente che difficilmente un medico potrà subire la "concorrenza" di uno stregone.
Vediamo cosa prevede il sistema attuale (il codice di procedura civile) per le liti più semplici.
La rappresentanza in giudizio presso il giudice di pace
Nel sistema vigente la rappresentanza in giudizio presso il giudice di pace è regolata dall'art. 82 cpc, tale norma prevede sostanzialmente tre ipotesi, due previste dalla legge come schemi generali, la terza discrezionale.
Giudice di pace e cause senza avvocato
L'art. 82 cpc stabilisce che nella cause di valore non superiore ad euro 1100 le parti (attori o convenuti) possono stare in giudizio personalmente. Quindi, lo stesso legislatore ritiene non necessaria la rappresentanza dell'avvocato quando il valore della controversia è inferiore ai 1100 euro, qualsiasi sia la materia della controversia. E' opportuno sottolineare che l'unico parametro preso in considerazione è il valore della causa e non la materia della controversia.
Questo, però, non significa che è vietato farsi assistere da un avvocato nelle cause di valore inferiore ad euro 1100, (non esiste un divieto in tal senso), ma significa solo che la parte (attore o convenuto) può decidere (liberamente) se affrontare il processo personalmente oppure mediante l'ausilio di un rappresentante tecnico, come l'avvocato; se la parte decide di affrontare il giudizio personalmente, tale opzione non richiede nessuna ulteriore formalità in quanto si tratta di un diritto riconosciuto dal legislatore.
Qualche parola dovrebbe essere spesa per identificare il significato della locuzione "personalmente" contenuta nell'art. 82 cpc. La locuzione "personalmente" dovrebbe essere intesa nel senso che solo la parte può partecipare al giudizio e questa non può a sua volta delegare (con una ulteriore procura) ad altri (non avvocati) la partecipazione al giudizio. La questione si pone soprattutto quando si è in presenza di una grossa società che potrebbe stare in giudizio personalmente tramite l'amministratore unico, ma pretende di delegare la partecipazione al giudizio ad un suo dipendente. In questa situazione, si può dire che la difesa è sempre personale, come richiesto dall'art. 82 cpc ? La risposta dovrebbe essere negativa.
Giudice di pace e cause con presenza obbligatoria dell'avvocato
Quando il valore della causa è superiore ad euro 1100, l'art. 82 cpc prevede che le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Per difensore si intende un avvocato iscritto all'albo. Quindi, il sistema è delineato nel senso che al disotto di una soglia (1100 euro) è possibile partecipare al giudizio personalmente, sopra la soglia di euro 1100 è necessaria l'assistenza tecnica dell'avvocato.
Giudice di pace ed autorizzazione a stare in giudizio personalmente per le cause con l'assistenza necessaria dell'avvocato
Nell'ambito della soglia superiore ai 1100 auro e, quindi, nell'ambito della difesa tecnica obbligatoria, l'art. 82 cpc prevede che il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.
Si è in presenza di una eccezione alla regola della presenza obbligatoria dell'avvocato, basata – sicuramente – su una valutazione discrezionale, ma si tratta di una scelta che non è dipende da una valutazione discrezionale delle parti in giudizio, ma è rimessa alla decisone del giudice. Ovviamente, questo non significa che il giudice di pace può sempre attivare la partecipazione personale delle parti al processo, anche contro la loro volontà, ma significa solo che il potere di scelta del giudice si attiva solo "se" e "quando" una della parti (o entrambe) presentano una richiesta in questo senso, in presenza di tale istanza il giudice di pace è libero di accettarla (o meno).
E' opportuno precisare che il potere del giudice di pace (oltre ad attivarsi in presenza di una specifica richieste delle parti) presenta dei limiti, infatti, la richiesta di stare in giudizio personalmente (nelle cause di valore superiore ai 1100 euro) può essere accolta dopo aver considerato la natura e l'entità della causa, cioè la richiesta può essere accolta solo se tale richiesta non è incompatibile con la difficoltà o complessità della causa, con la materia della lite. Il legislatore, in altri termini, pone un ulteriore limite al potere discrezionale del giudice.
Trattandosi di autorizzazione preventiva, l'autorizzazione del giudice deve essere richiesta ed ottenuta prima della costituzione in giudizio, se la parte è convenuta, oppure, prima della redazione notifica dell'atto di citazione se la parte è l'attore (questo non esclude che l'autorizzazione possa essere ottenuta durante il processo, ma in tal caso, gli atti processuali antecedenti devono essere stati effettuati tramite un avvocato).
Giudice di pace: modalità e forme dell'autorizzazione a stare in giudizio personalmente nei giudizi in cui è necessaria l'assistenza dell'avvocato
Resta da chiedersi quali forme debba avere l'autorizzazione del giudice di pace, in altri termini, occorre chiedersi se la mancanza di una espressa autorizzazione alla difesa personale possa essere interpretata come rifiuto della stessa (anche se in modo non formale e per fatti concludenti) oppure la mancanza di un formale rifiuto dell'autorizzazione possa essere interpretato come una semplice mancata (omessa) presa in considerazione della relativa istanza e, di conseguenza, la mancanza di un formale rifiuto dell'autorizzazione possa essere interpretato come un mancato esercito del potere previsto dall'art. 82 cpc.
L'autorizzazione ex art. 82 cpc (come il relativo rifiuto) non è un atto formale e può anche risultare implicitamente o per facta concludentia dall'insieme di altri elementi o dall'insieme dei provvedimenti o atti del giudice, inoltre, è vero che l'autorizzazione può essere successiva alla instaurazione del giudizio, con efficacia sanante ex tunc del rapporto processuale, ma quando l'autorizzazione manca, ab origine o non interviene successivamente, il rapporto processuale non è regolarmente costituito.
Questo comporta che se la parte è attore l'atto di citazione è nullo (se firmato solo dalla parte senza avvocato), se la parte è convenuto la costituzione in giudizio è nulla (se sottoscritta solo dalla parte senza avvocato).
Cass., civ. sez. II, del 10 marzo 2016, n. 4732 in pdf