Il Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 10 ha previsto con l’art. 7 l’istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Struttura: Il Garante è strutturato come un “collegio”, cioè un ufficio formato da più persone che non operano separatamente, ma compiono atti mediante decisioni assunte con il metodo assembleare.
Componenti. L’ufficio del garante è composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili.
Nomina. I componenti del collegio del garante sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, (su delibera del Consiglio dei Ministri) con decreto del Presidente della Repubblica.
Incompatibilità. I componenti dell’ufficio del garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici.
Sostituzione. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo.
Onorario. Essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l'attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.
Compiti del Garante. Il Garante nazionale,
- a) vigila, affinchè l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
- b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonchè, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;
- c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;
- d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture (lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;
Personale alle dipendenze del Garante. Alle dipendenze del Garante nazionale, è istituito un ufficio composto da personale del Ministero della Giustizia, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il Ministero della Giustizia con il Decreto del 11 marzo 2015, n. 36 "Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. (15G00050) in GU Serie Generale n.75 del 31-3-2015 (Entrata in vigore del provvedimento: 15/04/2015) ha meglio specificato i compiti e i poteri del Garante (sia all'esterno, per l'esecuzione della sua attività, sia all'interno, per l'organizzazione dell'ufficio del garante in generale).
Organizzazione dell'ufficio. Infatti, all'art. 2 del Decreto del 11 marzo 2015 n. 36 è stato previsto che il Garante, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge del 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 10
- a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attività dell'Ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare, verificandone l'attuazione;
- b) adotta il codice di autoregolamentazione delle attività dell'Ufficio, recante la disciplina del funzionamento, i principi guida della sua condotta, dei componenti dell'Ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante;
- c) redige la relazione annuale sull'attività
Sede del garante. L'art. 3 del Decreto del 11 marzo 2015 n. 36 ha previsto che l'Ufficio ha sede a Roma, in locali messi a disposizione dal Ministero della giustizia.
Personale amministrativo assegnato al Garante. All'Ufficio è assegnato personale del Ministero della giustizia in numero di venticinque unità. Il Garante provvede alla gestione e alla valutazione del personale assegnato all'Ufficio, che opera in via esclusiva alle sue dipendenze e non può essere destinato ad altri uffici senza il suo parere favorevole (art. 4 Decreto 11 marzo 2015 n. 36).
Organizzazione amministrativa dell'ufficio del garante. L'organizzazione dell'Ufficio è ispirata ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa. Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di organizzazione ed articolazione interna dell'Ufficio, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo (art. 5 Decreto del 11 marzo 2015 n. 36).