Ai sensi dell'art. 1392 c.c. la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere; a contrario, la procura al compimento di attività contrattuale non solenne non richiede l'osservanza di alcuna forma.
Tali regole, che per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1324 c.c. sono applicabili anche ai negozi unilaterali, non operano, invece, per gli atti giuridici in senso stretto o meri atti giuridici (cioè quelli non negoziali), il cui compimento non è in alcun caso soggetto a criteri di validità formale.
Il fatto che la procura per gli atti giuridici in senso stretto non è sottoposta ad oneri formali, non significa che la procura deve mancare, ma significa che l'esistenza della procura può essere provata in più modi. Con la conseguenza che la procura per tali atti ben può risultare da un comportamento univoco e concludente posto in essere anche da un mandatario, idoneo – secondo apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – a rappresentare al terzo che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti.
Il problema, semmai, potrebbe essere quello di identificare gli atti che possono definirsi, meri atti giuridici, in questa categoria va inclusa la ricezione della prestazione, (l'adempimento dell'obbligazione) che non esprime una volontarietà direzionata ad effetti giuridici selezionati e selezionabili.
Proprio la ricezione della prestazione rende più evidente la problematica, infatti, si può fare l'esempio di una procura rilasciata per ricevere o effettuare un adempimento, infatti, in assenza di procura il pagamento effettuato dal debitore ad un soggetto che non ha la procura e, quindi, non legittimato ad incassare non libera il debitore. Identico discorso può essere fatto per la consegna di beni, cioè quando l'adempimento ha ad oggetto la consegna di merce.
In queste situazioni, se la procura a ricevere l'adempimento non soggiace a regole formali, non significa che non deve esistere, come già detto, ma significa solo che occorre provare l'esistenza della procura rilasciata per ricevere la prestazione.
La procura o la rappresentanza a ricevere la prestazione, con effetto liberatorio per il solvens ai sensi dell'art. 1188, 1° comma c.c., può risultare anche da una condotta concludente. La quale, a sua volta, è dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni, secondo un apprezzamento di puro fatto che compete al giudice di merito e che si sottrae al sindacato della corte di Cassazione ove sorretto da una motivazione congrua ed esente da vizi di logica-giuridica.
L'esistenza della procura per ricevere la prestazione può essere desunta da una serie di elementi come il rappresentato si presenta con il rappresentante a concludere il contratto di acquisto, il rappresentante garantisce il pagamento della prestazione.
Quindi, in conclusione, l'art. 1392 c.c. — secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita nelle forme prescritte per lì contratto che il rappresentante deve concludere — trova applicazione, ai sensi dell'art. 1324 c.c., per gli atti unilaterali negoziali, non anche per gli atti in senso stretto o meri atti giuridici, tra cui la ricezione della prestazione, il cui compimento non soggiace, pertanto, a criteri di validità formale. Ne deriva che la rappresentanza a riceve l'adempimento dell'obbligazione, con effetto liberatorio per il solvens ai sensi dell'art. 1188, 10 comma c.c., può risultare anche da una condotta concludente, a sua volta dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni, secondo un apprezzamento di puro fatto che compete al giudice di merito e che si sottrae al sindacato della cassazione ove sorretto da una motivazione congrua ed esente da vizi di logica-giuridica.
Cass., civ. sez. II, del 9 ottobre 2015, n. 20345 in pdf