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Fallimento e il momento del compimento dell’atto

La Cassazione del 21.5.2018 n. 12464 ha affermato che il sistema dalla legge fallimentare fa perno sul tempo di compimento dell’atto. Come si desume dal raffronto sistematico tra la norma dell’art. 67, che fa riferimento agli atti anteriori alla sentenza dichiarativa, e quella dell’art. 44 legge fall., concernente gli «atti compiuti … dopo la dichiarazione di fallimento»: atti che, per di più, tale norma dichiara senz’altro inefficaci rispetto alla procedura fallimentare.
A cura di Paolo Giuliano
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Stipula del contratto e produzione degli effetti

Nel contesto civile la materia stipula di un contratto (il c.d. perfezionamento di un contratto)) non sempre coincide con la produzione degli effetti del contratto.  Infatti, il contratto (e di conseguenza gli effetti dello stesso) potrebbero essere sottoposti a termine o a condizione.

Contratto originario e rinnovo del contratto mediante omessa disdetta

Sempre al fine di valutare il momento della stipula del contratto occorre anche considerare che alcuni contratti sono predisposti con un procedimento di rinnovo "automatico" in assenza di disdetta, in queste situazioni ci si chiede se si è in presenza sempre dell'originario contratto oppure se si è in presenza di due contratti l'originario e il rinnovo.

Il fallimento e il compimento dell'atto o la produzione degli effetti

Nell'ambito fallimentare, al fine di includere o escludere, un determinato atto dalle conseguenze del fallimento diventa rilevante decidere se occorre considerare il momento della stipula del contratto o il momento della produzione degli effetti.

Inoltre, occorre valutare se in presenza di rinnovi di contratti occorre decidere se l'atto da considerare è la disdetta del contratto oppure l'omessa disdetta (da cui deriva il rinnovo) inoltre, occorre decidere se prendere in considerazione  la data di stipula del contratto originario o la data dis tipula del contratto rinnovato.

Nel fallimento rileva il momento del compimento dell'atto

Il sistema forgiato dalla vigente legge fallimentare fa propriamente perno sul tempo di compimento dell'atto. Com'è coerente con la natura degli atti negoziali, in cui la vincolatività degli effetti è conseguenza diretta – e non mediata – della sussistenza degli atti medesimi. E come pure si desume dal raffronto sistematico tra la norma dell'art. 67, che fa riferimento agli atti anteriori alla sentenza dichiarativa, e quella dell'art. 44 legge fall., concernente gli «atti compiuti … dopo la dichiarazione di fallimento»: atti che, per di più, tale norma dichiara senz'altro inefficaci rispetto alla procedura fallimentare.

Rimane ancora da aggiungere, per completezza, che non ostacola questa conclusione (della rilevanza del tempo dell'atto per la revocabilità del medesimo) la disciplina dei rapporti contrattuali pendenti (con riguardo, in particolare, alla norma dell'art. 72 comma 1 legge fall., che discrimina al riguardo tra contratti compiutamente eseguiti ex utroque latere e contratti che tali non sono al momento della dichiarazione di fallimento).

Si tratta, infatti, di disciplina rivolta al perseguimento di finalità diversa da quelle proprie della revocatoria (che è di ricostruzione del patrimonio destinato alla liquidazione). Del resto, l'eventuale applicazione della disciplina dei rapporti pendenti non pregiudica in alcun modo – è pure da precisare – la possibilità di esercitare, nel caso occorrente, l'azione revocatoria nei confronti dei negozi che siano fonte di quei rapporti (com'è nel caso in questione, in cui trovava applicazione la versione dell'art. 80 legge fall. anteriore alla novella portata dal d.lgs. n. 169/2007).

Fallimento, disdetta e rinnovo del contratto di locazione

Nell'ambito fallimentare non rileva (ai fini dell'inclusione di un atto nell'ambito del fallimento) la disdetta, ma solo il rinnovo che ne consegue.

Infatti, la mancata comunicazione di una disdetta entro un dato termine vale a manifestare il consenso per il rinnovo del contratto e del rapporto di cui alla locazione in essere. La clausola in altri termini designa un predeterminato meccanismo di formazione del patto di rinnovo (che, tra l'altro, non esclude la vincolatività di eventuali dichiarazioni espresse di consenso, la clausola solo preoccupandosi di delineare in via preventiva il valore che un «dato» e circostanziato silenzio verrà ad assumere tra le parti).

La «mancata disdetta in termini» si palesa dunque come momento strutturale della formazione – e della conclusione relativa – del patto di rinnovo del contratto di locazione. E in questa sua dimensione strutturale – e costitutiva – tale mancata disdetta esaurisce la sua funzione.

In presenza di un contratto originario e di un rinnovo per omessa disdetta non può poi condividersi l'assunto secondo cui l'atto di disposizione ai fini del fallimento andrebbe comunque ravvisato con riferimento alla stipulazione del contratto originario.

Non interessa qui indagare quale sia la compiuta misura di autonomia che va riconosciuta al patto di rinnovo rispetto al contratto originario. In effetti, risulta comunque sicuro che la stipulazione del patto di rinnovo comporta di necessità la produzione di effetti contrattuali ulteriori rispetto a quelli di base, per l'appunto costituiti dal prolungamento temporale del relativo rapporto. Come attesta, se non altro, il potere di disdetta – esercitabile nei termini prestabiliti in modo del tutto libero, e cioè senza necessità di addurre nessun tipo di motivazione – che il contratto assegna tanto alla locatrice, quanto alla conduttrice

Neppure può essere condiviso l'assunto su cui si basa la seconda parte del motivo in esame: quello, cioè, per cui in ogni caso il rinnovo sarebbe in termini temporali da collocare nel momento in cui lo stesso inizia a produrre i suoi effetti programmati.

Cass., civ. sez. I, del 21 maggio 2018, n. 12464

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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