La liquidazione della società
Anche le società hanno un inizio e una fine, le norme che regolano il procedimento con cui si giunge all'estinzione della società sono previste dagli articoli 2484 cc.
La liquidazione consiste a) nel dismettere i beni societari, b) chiuderei i rapporti pendenti, c) recuperare tutti i crediti e, infine, d) pagare tutti i debiti.
Per raggiungere tale risultato l'organo preposto è il liquidatore e semplificando il disposto dell'art. 2487 cc si può dire che gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché nomini i liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i poteri dei liquidatori.
Poteri dei liquidatori
In base all'art. 2489 cc salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. Quindi, se nulla è detto (in modo espresso) al momento della nomina i liquidatori hanno tutti i poteri per giungere alla liquidazione della società.
L'istanza di fallimento e i liquidatori di una società
Può accadere che anche durante la liquidazione della società maturino (oppure erano già presenti) i presupposti per chiedere il fallimento della società in liquidazione.
In questa situazione occorre chiedersi a) se il fallimento può essere visto come una altra strada con cui giungere alla liquidazione, b) se i liquidatori possono chiedere il fallimento della società che stanno liquidando.
Il fallimento come mezzo per giungere alla liquidazione della società
Anche durante la liquidazione è possibile chiedere il fallimento della società, e non c'è contrasto tra le due fasi, in quanto, a grandi linee, si può dire che la liquidazione e il fallimento tendono entrambe al mendesimo risultato (la liquidazione della società) cambiano solo i protagonisti, la liquidazione è una attivittà svolta da privati (liquidatori) nominati da privati (assemblea), il fallimento è un procedimento controllato da organi (curatore) di nominati in sede giurisdizionale e sotto il controllo di organi pubblici (giudice delegato).
Il fallimento richiesto dal liquidatore srl
L'altra questione è quella relativa al potere del liquidatore di chiedere il fallimento della società in liquidazione.
Non pare dubbio, infatti, che il liquidatore, al pari dell'amministratore, possa (e anzi debba) assumere in autonomia una siffatta determinazione, senza soggiacere al deliberato della maggioranza dei soci.
Diversi argomenti sorreggono un tale assunto.
Anzitutto i liquidatori, al pari degli amministratori, sono responsabili penalmente, a norma dell'art. 224 I. fall., per aver aggravato il dissesto, laddove si siano astenuti dal richiedere il fallimento (art. 217, comma 1, n. 4, I. fall.).
In secondo luogo, l'art. 2484 c.c. non annovera più tra le cause di scioglimento della società il fallimento, per cui non può sostenersi, come in passato, che la decisione dell'amministratore o del liquidatore di richiedere il fallimento della società incida sulla vitalità dell'ente e sia conseguentemente riservata alla competenza dell'assemblea dei soci.
Inoltre, il liquidatore è investito, giusta l'art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società.
Infine, la dichiarazione di fallimento non è un atto negoziale né di un atto di straordinaria amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, in quanto l'omissione risulta penalmente sanzionata.
Il liquidatore non può essere privato, ad opera dei soci, del potere-dovere di richiedere il fallimento della società che versi in stato di insolvenza.
Può solo dibattersi, come è naturale, di una responsabilità del detto soggetto per aver domandato l'apertura della procedura concorsuale in una situazione in cui ne difettavano le condizioni.
Richiesta di fallimento sottratto alla decisione dei liquidatori di una srl
Come si è visto, i poteri deli liquidatori – se non limitati al momento della nomina – sono ampli e (in teoria) potrebbero anche comprendere il potere di chiedere il fallimento della società in liquidazione.
Questo principio deve essere coordinato un'altra norma: l'art. 2479 cc secondo il quale i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
In altri termini, ci si chiede se i soci possono (dopo la nomina del liquidatore) privare il liquidatore della facoltà di richiedere il fallimento, demandando all'assemblea la decisione ex art. 2479 cc, difficilmente può essere fornita una risposta positiva, in ogni ipotesi, occorre provare che ci sia stata (ab origine) una tale riserva oppure che la richiesta di far intervenire l'assemblea (successiva alla nomina dei liquidatori) sia stata presentata da tanti soci che rappresentano 1/3 del capitale (e che l'assemblea abbia effettivamente assunto una tale delibera) in assenza di tali elementi il liquidatore non può essere privato del potere di richiedere il fallimento.
Cass., civ. sez. I, del 15 aprile 2019, n. 10523