Costituzione delle servitù coattive
In modo semplificato si può dire che le servitù possono essere costituite per contratto, cioè volontariamente, (altri modi di costituzione di una servitù volontaria sono l'usucapione e la destinazione del padre di famiglia) oppure possono essere imposte (costituite) con una sentenza (si tratta delle c.d. servitù coattive). Quanto alle c.d. servitù coattive l'art. 1054 cc prevede che "quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza".
Per poter ottenere la costituzione di una servitù coattive è necessario che una espressa disposizione di legge ammette la costituzione di una servitù (es. servitù di passaggio quando il fondo è intercluso), in mancanza la servitù non potrà essere creata coattivamente.
Il titolo costitutivo della servitù è una sentenza (e si discute se tale sentenza è solo di accertamento dei presupposti per dichiarare l'esistenza della servitù oppure è una sentenza ex art. 2932 cc), ma nulla esclude che le parti, ricorrono allo strumento contrattuale, in sostituzione della sentenza, in tale ipotesi il contratto è solo un mezzo che sostituisce la sentenza e la servitù resta coattiva anche se costituita tramite contratto e non senteza.
Servitù coattiva di passaggio a favore del fondo intercluso
Una delle servitù coattive più conosciute è quella di passaggio regolata dall'art. 1051 cc, secondo il quale "il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino".
Le servitù coattive presentano delle norme peculiari non applicabili alle servitù volontarie, costituite con contratto, come quella prevista dall'art. 1055 cc secondo la quale "se il passaggio cessa di essere necessario, la servitù può essere soppressa in qualunque tempo".
Resta da chiedersi se tale norma (1055 cc) si applica solo alle servitù coattive di passaggio costituite con sentenza e non è applicabile alle servitù coattive costituite con contratto (proprio per il titolo usato per la creazione della servitù), in quanto tale norma è riservata solo alle servitù coattive costituite con sentenza, in altri termini le servitù coattive costituite con contratto perderebbero la loro qualifica di servitù coattive solo per lo strumento usato per la creazione (contratto al posto della sentenza).
In realtà il mezzo usato per la creazione della servitù coattiva di passaggio, non incide sulla natura giuridica della servitù, la quale conserva la natura di servitù coattiva qualsiasi sia lo strumento usato (contratto o sentenza) per la sua costituzione.
In questo ambito, il contratto costitutivo della servitù coattiva di passaggio è solo uno strumento alternativo alla sentenza.
A questo punto ci si potrebbe chiedere come distinguere una servitù coattiva di passaggio costituita con contratto da una servitù volontaria di passaggio costituita con contratto, visto che identico è lo strumento adoperato per la costituzione (contratto) ed identico potrebbe essere il contenuto della servitù (passaggio); la risposta a questa domanda può essere individuata nei presupposti la servitù coattiva (qualsiasi sia il mezzo usato per costituirla) ha dei presupposti unici: l'interclusione del fondo.
Ecco, quindi, che in presenza di un contratto costitutivo della servitù di passaggio occorre valutare se la servitù, anche se costituita con un atto negoziale, è stata voluta dalle parti al fine di porre rimedio alla situazione di interclusione venutasi a creare e se esistevano, ovviamente, i presupposti per ottenere una sentenza costitutiva di una servitù coattiva.
Estinzione della servitù coattiva di passaggio costituita per sentenza o contratto
Ecco, quindi, che si ritiene che laddove la servitù abbia formalmente natura negoziale, ma sia stata costituita in base ai presupposti che avrebbero legittimato la costituzione della medesima servitù in via coattiva, si applica l'art. 1055 cc e la servitù di passaggio (coattiva) si estingue nel momento in cui viene meno la necessità del passaggio (perché, ad esempio, si è aperto un nuovo passaggio).
Per il disposto dell'art. 1054 cc, il quale riconosce al proprietario del fondo intercluso, in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione, il diritto di ottenere coattivamente dall'altro contraente il passaggio, deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con lo stesso atto di alienazione o di divisione, o anche con atto successivo che all’eliminazione dell'interclusione sia oggettivamente preordinato, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità alla medesima, in caso di cessazione dell’interclusione, della causa estintiva di cui all'art. 1055 cc, salvo che dal negozio costitutivo non emerga, in concreto ed inequivocabilmente, l'intento delle parti di assoggettarsi al regime delle servitù. volontarie.
In altri termini, il titolo negoziale della servitù, non esclude – a priori – l'applicabilità della norma di cui all'articolo 1055 c.c.
Cass., civ. sez. II, del 14 aprile 2016, n. 7404 in pdf