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Esecuzione obblighi di fare: ordinanza 612 cpc è contestabile ex 616 cpc

La Cassazione del 31.10.2017 n. 25847 ha stabilito che la questione del carattere decisorio o meno dell’ordinanza ex art. 612 cpc ha perso ogni rilievo, dato che, secondo il mutato orientamento giurisprudenziale, un tale provvedimento non può acquisire mai natura sostanziale di sentenza e quindi non è in alcun caso appellabile, ma è possibile procedere alle contestazioni ex art. 616 cpc.
A cura di Paolo Giuliano
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La sentenza di condanna all'esecuzione di obblighi di fare o non fare

Quando un procedimento giudiziario si chiude con una sentenza avente ad oggetto la condanna all'esecuzione di obblighi di fare o non fare difficilmente individua le modalità tecniche (precise e concordanti) con le quali eseguire il fare.

Non si è in presenza di omissioni del provvedimento giudiziario, ma di una scelta che viene rinviata onde poter approfondire, in un secondo momento, le modalità tecniche attraverso le quali imporre l'esecuzione del fare o del non fare.

Esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare ex art. 612 cpc

L'impossibilità di indicare le modalità tecniche o concrete attraverso cui eseguire la sentenza è prevista dal legislatore, infatti, l'art. 612 cpc prevede che, dopo aver ottenuto il titolo esecutivo (la sentenza di condanna ad un fare o a un non fare) chi ha interesse a ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare deve chiedere al giudice dell'esecuzione che siano determinate le modalità dell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza.

L'impugnazione dell'ordinanza ex art. 612 cpc

Anche in relazione all'individuazione delle modalità con le quali eseguire l'obbligo di fare o di non fare possono sorgere contestazioni (qualcuno potrebbe non essere d'accordo) e, quindi, sorge l'esigenza di comprendere come contestare l'ordinanza ex art. 612 cpc che determina le modalità di esecuzione della sentenza di condanna al fare o al ripristino del non fare.

La tesi dell'appellabilità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 612 cpc

L'analisi del contenuto dell'ordinanza ex art. 612 cpc può portare a scoprire che detto provvedimento può contenere l'indicazione di modalità esecutive, come può incidere sulla portata sostanziale del titolo esecutivo.

La giurisprudenza ha a lungo ritenuto che, in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, ogni volta che il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'art. 612 cpc, risolva contestazioni che non attengono alla determinazione delle modalità esecutive, bensì alla portata sostanziale del titolo esecutivo, tale provvedimento acquista natura di sentenza sul diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata e diviene, perciò, impugnabile con i mezzi ordinari anziché con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, esperibile solo nei confronti dei singoli atti di esecuzione che, in quanto meramente ordinatori, sono privi di contenuto decisorio.

Secondo, quindi, questa tesi la scelta delle modalità di impugnazione o contestazione dell'ordinanza ex art. 612 cpc dipende dal contenuto del provvedimento.

La tesi del procedimento sommario chiuso con l'ordinanza ex art. 612 cpc

Più di recente, però, tale orientamento è stato sottoposto  a  revisione  critica,  giungendosi  alla , conclusione che l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 612 cpc che illegittimamente abbia risolto una contesa tra le parti, così esorbitando dal profilo funzionale proprio dell'istituto, non è mai considerabile come una sentenza in senso sostanziale, decisiva di un'opposizione ex art. 615 cpc, ma dà luogo, anche qualora contenga la liquidazione delle spese Corte giudiziali, ad una decisione soltanto sommaria, in quanto da ritenersi conclusiva della fase sommaria di una opposizione all'esecuzione, rispetto alla quale la parte interessata può tutelarsi introducendo un giudizio di merito ex art. 616 cpc.

La  questione  del  carattere  decisorio  o meno dell'ordinanza ex art. 612 cod. proc. civ., tuttavia, ha perso oggigiorno ogni rilievo, dato che, secondo il mutato orientamento giurisprudenziale, un tale provvedimento non può acquisire mai natura sostanziale di sentenza e quindi non è in alcun caso appellabile.

Cass., civ. sez. III, del 31 ottobre 2017, n. 25847

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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