Esecuzione forzata per la consegna o il rilascio di un bene immobile
Per quando l'espressione esecuzione forzata per consegna e rilascio può sembrare ostica e sconosciuta in realtà è una procedura che viene sempre seguita nei procedimenti di sfatto o di fine locazione (quando il rilascio dell'immobile non è spontaneo o concordato).
Differenza tra esecuzione forzata per la consegna e il rilascio e l'esecuzione forzata in generale
Nell'esecuzione per consegna o rilascio vi è una normale coincidenza tra il bene indicato nel titolo e il bene assoggettato all'esecuzione.
Infatti, mentre nell'espropriazione forzata (generica) l'azione esecutiva è prettamente soggettiva (in quanto è individuato il debitore) ma occorre specificare mediante il pignoramento l'oggetto dell'azione stessa (così concretizzando la garanzia patrimoniale generica), invece nell'esecuzione in forma specifica l'azione esecutiva è preminentemente oggettiva, in quanto il titolo indica un determinato diritto avente ad oggetto un certo bene.
Scopo dell'esecuzione in forma specifica è, quindi, quello di adeguare la situazione di fatto a quella giuridica consacrata nel titolo, immettendo l'avente diritto, nell'ipotesi, nel possesso o nella detenzione della cosa.
Titolo esecutivo per la consegna e rilascio e titolo del possessore dell'immobile
Di solito il titolo esecutivo che impone il rilascio di un immobile, "annulla" o "risolve" il titolo per il quale il soggetto detentore del bene detiene il bene medesimo.
Può, però, capitare che il soggetto che detiene il bene (nelle more del procedimento giudiziario che si conclude con il titolo esecutivo di consegna o rilascio del bene immobile) ottiene un diverso titolo che legittima la detenzione, (ad esempio nelle more del procedimento di sfratto per finita locazione, il possessore asserisce di essere divento possessore del bene in base ad un contratto di comodato), in una situazione simile occorre valutare se
- il titolo esecutivo di rilascio è legato solo alla situazione consacrata del documento (contratto di locazione) e, di conseguenza, il titolare de bene occupato dovrà iniziare un nuovo procedimento giudiziario che si concluderà con un nuovo titolo esecutivo di rilascio che e che annulla specificamente il nuovo titolo del detentore (comodato)
- oppure l'originario titolo esecutivo di rilascio del bene (anche se risolveva un contratto di locazione) travolge qualsiasi titolo (comodato) sorto successivamente all'emissione del provvedimento di rilascio del bene occupato.
- La situazione si potrebbe complicare ipotizzando che il soggetto con un nuovo titolo di detenzione dell'immobile non coincide con il soggetto che è stato parte del procedimento che ha portato all'emissione del titolo esecutivo di rilascio del bene, di conseguenza, occorre chiedersi quali strumenti ha il nuovo possessore per difendersi
Titolo esecutivo di consegna o rilascio e un diverso titolo di possesso o detenzione del bene
Se l'esecuzione di rilascio di un bene serve a allineare la situazione reale alla situazione giuridica è evidente che l'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio d'immobile spiega efficacia nei confronti, non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita.
La statuizione, dunque, non può essere contrastata, ed elusa, opponendo un eventuale titolo giustificativo della disponibilità del bene in contestazione, diverso da quello preso in esame dalla pronuncia giurisdizionale, mentre il possessore o detentore, qualora ritenga lesi i suoi diritti dal provvedimento di rilascio, può provvedere alla loro tutela mediante l‘opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ., salva sempre un'autonoma azione di accertamento.
L'ordine contenuto in una pronuncia di condanna al rilascio d'immobile spiega efficacia nei confronti, non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a disporre del bene nel momento in cui là pronuncia stessa venga coattivamente eseguita, mentre il terzo che, come il proprietario possessore del bene, deduca un'incompatibilità fattuale giuridicamente rilevante con la statuizione contenuta nel provvedimento di rilascio, può richiedere la correlativa tutela non proponendo opposizione all'esecuzione, bensì mediante specifica opposizione ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ.
Tutela del terzo (opposizione ex art. 404 cpc)
Le strade che può intraprendere il terzo titolare del bene (oggetto della pronunzia di rilascio) solo l'opposizione all'esecuzione o l‘opposizione del terzo.
Nell'esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa tra altri, ove l'opponente lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato una situazione giuridica soggettiva pretesamente incompatibile con quella da lui vantata, egli non può proporre l'opposizione all'esecuzione, ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l'opposizione di terzo ordinaria, ai sensi del più volte menzionato art. 404, primo comma, cod. civ.
Cass., civ. sez. III, del 20 novembre 2018, n. 29850