L'azione civile di risarcimento del danno iniziata nel giudizio penale
Per quanto processo civile e processo penale restano due modi separati ed autonomi (con scarsi momenti di interazione o contatto) può capitare che i due procedimenti si uniscono. Infatti, è previsto che durante il processo penale può essere proposta l'azione civile di risarcimento danni, si tratta di una norma che tende a semplificare le procedure e a velocizzare la conclusione delle vicende giudiziarie.
Il recupero tramite l'esecuzione forzata civile di una sentenza penale che contiene una condanna al risarcimento del danno
Anche se la possibilità di esercitare in sede penale l'azione civile di risarcimento del danno è un mezzo per semplificare e velocizzare i processo, occorre sempre considerare che la condanna al risarcimento de danno se non viene spontaneamente eseguita da debitore, il creditore deve procedere con l'esecuzione forzata della stessa.
In queste ipotesi sorge l'esigenza di armonizzare due normative (civile e penale) sostanzialmente diverse oppure, quanto meno, sorge la necessità di valutare la compatibilità delle norme penale con le formalità esecutive civili.
Infatti, basta pensare che in sede penale il dispositivo della sentenza e i motivi della sentenza possono essere redatti in tempi diversi, ecco, quindi, che sorge la domanda se il solo dispositivo della sentenza penale, che contiene una condanna al risarcimento del danno, è sufficiente in sede civile per l'esecuzione forzata (oppure è necessario il provvedimento completo dispositivo e motivazioni), la stessa questione può essere posta domandandosi si il solo dispositivo della sentenza penale può essere considerato titolo esecutivo in sede civile.
Il solo dispositivo della sentenza (separato dalle motivazioni) differenze tra processo civile e processo penale
In sede civile la possibilità iniziare l'esecuzione forzata solo sulla base del dispositivo della sentenza (in assenza delle motivazioni della sentenza) è previsto solo in sede di processo del lavoro ex art. 431 comma 2 cpc. Per cui si potrebbe sostenere che fuori dall'ipotesi dell'art. 431 cpc (cioè di sentenza di condanna pronunciate dal giudice del lavoro) sarebbe esclusa la possibilità di procedere ad esecuzione forzata sulla base del solo dispositivo (il dispositivo non sarebbe titolo esecutivo).
In realtà questo non esclude che il solo dispositivo di una sentenza resa in sede penale sia considerato titolo esecutivo in sede civile.
E' vero che il codice di procedura civile, prevede un'unica ipotesi in cui è possibile procedere all'esecuzione forzata solo sulla base di un dispositivo (quando sussiste un provvedimento giudiziario nel quale la stesura della motivazione è separata dalla pubblicazione del dispositivo), però occorre anche rilevare, da un lato, che questa situazione, dal punto di vista strutturale, corrisponde alle modalità di formazione della sentenza penale, mentre, dall'altro, la circostanza che il dispositivo della sentenza penale non menzionato nel codice di procedura civile non appare significativa, stante l'autonomia dei due sistemi processuali.
Inoltre, (è questo l'elemento più importante) il regime di formazione del titolo esecutivo e di validità dello stesso va ricercato nell'ordinamento processuale penale, anche quando la pronuncia del giudice penale di condanna al pagamento di una provvisionale costituisca l'accoglimento di una domanda civile di contenuto risarcitorio o restitutorio spiegata in sede penale.
Le norme penali relative alla pubblicazione della sentenza
Quindi, occorre fare riferimento alla normativa penale per stabilire se in presenza di una condanna provvisionale pronunciata dal giudice penale può essere considerato titolo esecutivo il solo dispositivo della decisione pubblicato ai sensi dell'art. 545 cpp ovvero occorra notificare (come titolo esecutivo) al debitore l'intero provvedimento, comprensivo della motivazione.
In particolare, l'art. 544 cpp prevede che, conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia (termine elevabile, in caso di particolare complessità, fino a novanta giorni).
L'art. 545 cpp, in tema di pubblicazione della sentenza, prevede testualmente che la sentenza è pubblicata in udienza mediante la lettura del dispositivo. La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544, comma 1 cpp, segue quella del dispositivo. La lettura del dispositivo in udienza equivale a notificazione della sentenza per le parti.
Appare dunque chiaro l'autonomo rilievo che assume, nel processo penale, la lettura del dispositivo in udienza, alla quale viene data efficacia equipollente alla pubblicazione della sentenza e alla notificazione. La motivazione, viceversa, va letta o riassunta in udienza solamente se è redatta contestualmente, in camera di consiglio; altrimenti la stessa sarà semplicemente depositata in cancelleria.
Quanto alle statuizioni civili, l'art. 539 cpp prevede che, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, il giudice penale pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. In tal caso, su richiesta della parte civile, il giudice penale condanna l'imputato e il responsabile civile al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. L'art. 540 cpp aggiunge che «la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva».
Il dispositivo della sentenza penale è titolo esecutivo quando contiene una condanna provvisionale al risarcimento del danno
La condanna al pagamento della provvisionale è sempre immediatamente esecutiva, risultando tale esecutività connaturata alla funzione di tale statuizione; la condanna definitiva alle restituzioni al risarcimento del danno, invece, provvisoriamente esecutiva solo se dichiarata tale, su richiesta di parte civile, ricorrendone giustificati motivi.
Infine, dal combinato disposto delle previsioni in tema di statuizione civili e di pubblicazione della sentenza, si trae la conclusione che la condanna al pagamento di una somma determinata titolo provvisionale, ex lege immediatamente esecutiva, viene pubblicata mediante la sola lettura del dispositivo che, nei confronti della parte presente in udienza o che deve considerarsi tale, sostitutiva anche della notificazione.
Alla luce di tali considerazioni si può affermare che per l'esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo – della quale tiene il posto anche la lettura in udienza, se la parte è presente o deve considerarsi tale – non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni, né tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione.
Cass. civ. sez. III del 9 marzo 2017 n 6022