MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 novembre 2013
Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.
in G.U. Serie Generale del 8 novembre 2013 n.262
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comma 1, che stabilisce che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili;
Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comma 1-bis, che stabilisce che, in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza;
Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comma 1-ter, che stabilisce che il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno;
Visti i criteri attualmente adottati ai fini dell'individuazione della temporanea situazione di obiettiva difficolta' prevista dal citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e per la conseguente concessione del beneficio della dilazione;
Visto l'art. 52, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, che inserisce all'art. 19 citato, il comma 1-quinquies, in base al quale la rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita', in una comprovata e grave situazione di difficolta' legata alla congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita' per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma;
Visto l'art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, che modifica il comma 3 del citato art. 19, prevedendo che il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e che l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e che il carico non puo' piu' essere rateizzato in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive;
Visto l'art. 52, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, che stabilisce che le modalita' di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1, lettera a) sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Considerato che, le disposizioni richiamate hanno inteso affiancare agli attuali piani di rateazione ordinari, concedibili fino ad un massimo di 72 rate mensili nelle ipotesi in cui il contribuente versi in una temporanea situazione di obiettiva difficolta' o in caso di comprovato peggioramento di tale situazione, i piani di rateazione straordinari, concedibili fino ad un massimo di 120 rate mensili nelle ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita', in una comprovata e grave situazione di difficolta' legata alla congiuntura economica e che a tali piani di rateazione straordinari non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 19, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Considerato che i piani di rateazione possono essere prorogati una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza;
Considerata la necessita' di procedere, al fine di dare attuazione alla disposizione richiamata, all'emanazione del decreto ministeriale con il quale si individuano le modalita' di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dal meccanismo di rateazione di nuova introduzione;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "piano di rateazione ordinario": piano di rateazione della durata massima di 72 rate;
b) "piano di rateazione in proroga ordinario": piano di rateazione in proroga della durata massima di 72 rate;
c) "piano di rateazione straordinario": piano di rateazione della durata massima di 120 rate;
d) "piano di rateazione in proroga straordinario": piano di rateazione in proroga della durata massima di 120 rate.
Art. 2 Piani di rateazione
1. All'atto della richiesta di un piano di rateazione, il debitore puo' alternativamente:
a) chiedere un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficolta', ai sensi del comma 1, dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;
b) chiedere un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficolta' legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilita', ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 1-quinquies, dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.
2. All'atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario, il debitore puo' alternativamente:
a) chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficolta', ai sensi del comma 1-bis), dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;
b) chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficolta' legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilita', ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.
3. All'atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione straordinario, il debitore puo' alternativamente:
a) chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficolta', ai sensi del comma 1-bis), dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;
b) chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficolta' legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilita', ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.
4. Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilita' di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga .
Art. 3 Condizioni per la richiesta del piano di rateazione
1. Per la richiesta dei piani straordinari, fermo l'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficolta' prevista dall'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai fini della ripartizione in rate del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la comprovata e grave situazione di difficolta' di cui allo stesso art. 19, comma 1-quinquies, indipendente dalla responsabilita' del debitore e legata alla congiuntura economica, e' attestata dallo stesso debitore con istanza motivata, da produrre all'agente della riscossione unitamente alla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 2.
2. L'agente della riscossione concede i piani straordinari nel caso in cui ricorrano congiuntamente la condizione di accertata impossibilita' per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario e quella di solvibilita' dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile. Tali condizioni sussistono quando l'importo della rata:
a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, e' superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza;
b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), e' superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidita' [( Liquidita' differita + Liquidita' corrente) / Passivo corrente ] e' compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.
3. Il numero delle rate dei piani straordinari e' modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione di cui al comma 2 lettere a) e b, secondo le tabelle A e B allegate al presente decreto.
Art. 4 Disposizione transitoria
1. I piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari gia' accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all'art. 3, essere aumentati fino a 120 rate.
Art. 5 Monitoraggio degli effetti
1. Equitalia S.p.a., per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, presenta una relazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, in ordine agli effetti sull'andamento delle riscossioni dell'anno precedente derivanti dall'introduzione dei piani di rateazione straordinari e dalla modifica del numero delle rate anche non consecutive, non pagate nel corso del periodo di rateazione, necessarie per la decadenza dal beneficio della dilazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2013
Il Ministro: Saccomanni
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