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Equitalia: la rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo

Il Decreto del 6.11.2013 n. 98 del Ministero delle Finanze regola una rateizzazione delle somme iscritte a ruolo in caso di difficoltà temporanea o grave del debitore (l’art. 2 stabilisce il numero delle rate: da 72 a 120, mentre l’art. 3 regola le condizioni per ottenere la rateizzazione)
A cura di Paolo Giuliano
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO  6 novembre 2013

Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.

in G.U. Serie Generale del 8 novembre 2013 n.262

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, comma 1, che stabilisce  che  l'agente  della  riscossione, su richiesta del  contribuente,  puo'  concedere,  nelle  ipotesi di  temporanea  situazione  di  obiettiva  difficolta'  dello  stesso, la ripartizione del pagamento delle somme  iscritte  a  ruolo  fino ad un massimo di settantadue rate mensili;
Visto l'art. 19 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, comma 1-bis, che stabilisce che, in  caso  di  comprovato peggioramento della situazione  di  cui  al  comma  1,  la  dilazione concessa puo' essere  prorogata  una  sola  volta,  per  un  ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia  intervenuta decadenza;
Visto l'art. 19 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, comma 1-ter, che stabilisce che  il  debitore  puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi  1  e  1-bis  preveda, in  luogo  di  rate  costanti,  rate  variabili  di  importo  crescente per ciascun anno;
Visti i criteri attualmente adottati  ai  fini  dell'individuazione  della temporanea situazione di  obiettiva  difficolta'  prevista  dal  citato art.  19  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602 e per la conseguente concessione del beneficio  della dilazione;
Visto l'art. 52, comma 1, lett. a), n.  1),  del  decreto-legge  21  giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in  legge  9  agosto  2013, n. 98, che inserisce all'art. 19 citato, il comma  1-quinquies,  in base al quale la rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis,  ove  il  debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita',  in una comprovata e  grave  situazione  di  difficolta'  legata  alla  congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a  centoventi  rate  mensili. Ai fini della concessione di tale  maggiore  rateazione,  si  intende per comprovata e grave situazione di  difficolta'  quella  in  cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita' per il contribuente  di  eseguire  il  pagamento del credito  tributario  secondo  un  piano  di  rateazione  ordinario;
b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione al  piano  di rateazione concedibile ai sensi del presente comma;
Visto l'art. 52, comma 1, lett. a), n.  2),  del  decreto-legge  21  giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in  legge  9  agosto  2013, n. 98, che modifica il comma 3 del citato art.  19,  prevedendo  che il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione  e  che  l'intero  importo  iscritto  a   ruolo   ancora   dovuto   e'  immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica  soluzione  e  che il carico non puo' piu' essere  rateizzato  in  caso  di  mancato  pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto  rate,  anche  non consecutive;
Visto l'art. 52, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito con modificazioni in legge  9  agosto  2013,  n.  98,  che  stabilisce che  le  modalita'  di  attuazione  e  monitoraggio  degli  effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di  rateazione  di  cui al comma 1, lettera a) sono stabilite con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze;
Considerato che, le disposizioni richiamate hanno inteso affiancare  agli attuali piani di rateazione ordinari,  concedibili  fino  ad  un  massimo di 72 rate mensili nelle ipotesi in cui il contribuente versi  in una temporanea situazione di obiettiva difficolta' o  in  caso  di  comprovato peggioramento di tale situazione, i  piani  di  rateazione  straordinari, concedibili fino ad un  massimo  di  120  rate  mensili  nelle ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee  alla  propria responsabilita', in una  comprovata  e  grave  situazione  di  difficolta' legata alla congiuntura economica e che a tali  piani  di  rateazione straordinari non sono applicabili le disposizioni  di  cui  all'art. 19, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 602.
Considerato che i piani di rateazione possono essere prorogati  una  sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza;
Considerata la necessita' di procedere, al fine di dare  attuazione  alla disposizione richiamata, all'emanazione del decreto ministeriale  con il quale si individuano le modalita' di attuazione e monitoraggio  degli  effetti  derivanti  dal  meccanismo  di  rateazione  di  nuova  introduzione;

Decreta:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "piano di  rateazione  ordinario":  piano  di  rateazione  della  durata massima di 72 rate;
b) "piano di rateazione in proroga ordinario": piano di  rateazione  in proroga della durata massima di 72 rate;
c) "piano di rateazione straordinario": piano di  rateazione  della  durata massima di 120 rate;
d)  "piano  di  rateazione  in  proroga  straordinario":  piano  di  rateazione in proroga della durata massima di 120 rate.

Art. 2 Piani di rateazione

1. All'atto della richiesta di un piano di rateazione, il  debitore  puo' alternativamente:
a) chiedere un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di  72 rate, in caso di temporanea situazione di  obiettiva  difficolta',  ai sensi del comma 1, dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;
b) chiedere un  piano  di  rateazione  straordinario,  fino  ad  un  massimo di 120 rate, in caso di  comprovata  e  grave  situazione  di  difficolta' legata alla congiuntura economica, per  ragioni  estranee  alla propria responsabilita', ai sensi  del  combinato  disposto  dei  commi 1 e 1-quinquies, dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.
2. All'atto della richiesta di proroga di un  piano  di  rateazione  ordinario, il debitore puo' alternativamente:
a) chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un  massimo di  72  rate,  in  caso  di  comprovato  peggioramento  della  temporanea situazione di obiettiva difficolta', ai  sensi  del  comma  1-bis), dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;
b) chiedere un piano di rateazione in proroga  straordinario,  fino  ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e  grave  situazione  di  difficolta'  legata  alla  congiuntura  economica,  per   ragioni  estranee  alla  propria  responsabilita',  ai  sensi  del   combinato  disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell'art. 19 del d.P.R.  n.  602/1973.
3. All'atto della richiesta di proroga di un  piano  di  rateazione  straordinario, il debitore puo' alternativamente:
a) chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un  massimo di  72  rate,  in  caso  di  comprovato  peggioramento  della  temporanea situazione di obiettiva difficolta', ai  sensi  del  comma  1-bis), dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;
b) chiedere un piano di rateazione in proroga  straordinario,  fino  ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e  grave  situazione  di  difficolta'  legata  alla  congiuntura  economica,  per   ragioni  estranee  alla  propria  responsabilita',  ai  sensi  del   combinato  disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell'art. 19 del d.P.R.  n.  602/1973.
4.  Il  mancato  accoglimento  della  richiesta  di  un  piano   di  rateazione straordinario non preclude la possibilita'  di  richiedere  ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga .

Art. 3 Condizioni per la richiesta del piano di rateazione

1. Per la richiesta dei piani  straordinari,  fermo  l'accertamento  della  temporanea  situazione  di  obiettiva   difficolta'   prevista  dall'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n. 602,  ai  fini  della  ripartizione  in  rate  del  pagamento delle  somme  iscritte  a  ruolo,  la  comprovata  e  grave  situazione  di  difficolta'  di  cui  allo  stesso  art.  19,   comma  1-quinquies, indipendente dalla responsabilita' del debitore e legata  alla congiuntura economica, e' attestata dallo  stesso  debitore  con  istanza motivata, da produrre all'agente della riscossione unitamente  alla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 2.
2. L'agente della riscossione concede i piani straordinari nel caso  in  cui  ricorrano  congiuntamente   la   condizione   di   accertata  impossibilita' per il debitore di eseguire il pagamento  del  credito  tributario secondo un piano ordinario e quella di solvibilita'  dello  stesso  debitore,  valutata  in  relazione  al  piano  di  rateazione  concedibile. Tali condizioni sussistono quando l'importo della rata:
a) per le persone fisiche  e  le  ditte  individuali  con  regimi  fiscali semplificati, e' superiore al 20%  del  reddito  mensile  del  nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della  Situazione  Reddituale   (ISR),   rilevabile   dalla   certificazione  dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente  (ISEE)  dello  stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza;
b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla  lettera  a),  e'  superiore al 10% del valore  della  produzione,  rapportato  su  base  mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del  codice civile e l'indice di  liquidita'  [(  Liquidita'  differita  +  Liquidita' corrente) / Passivo corrente ] e' compreso tra 0,50 ed  1.  A  tal  fine   il   debitore   allega   all'istanza   la   necessaria  documentazione contabile aggiornata.
3. Il numero delle rate  dei  piani  straordinari  e'  modulato  in  funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il  valore  della produzione di cui al comma 2 lettere a) e b, secondo le tabelle  A e B allegate al presente decreto.

Art. 4 Disposizione transitoria

1. I piani di rateazione  ordinari  e  i  piani  di  rateazione  in  proroga ordinari gia' accordati alla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto, possono, su richiesta del debitore  e  in  presenza  delle condizioni di cui all'art. 3, essere aumentati fino a 120 rate.

Art. 5 Monitoraggio degli effetti

1. Equitalia S.p.a., per il  tramite  dell'Agenzia  delle  Entrate,  presenta una relazione al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno,  in  ordine   agli   effetti  sull'andamento  delle  riscossioni  dell'anno  precedente   derivanti  dall'introduzione  dei  piani  di  rateazione  straordinari  e  dalla  modifica del numero delle rate anche non consecutive, non pagate  nel  corso del periodo di rateazione,  necessarie  per  la  decadenza  dal  beneficio della dilazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2013

Il Ministro: Saccomanni

Allegato n. 1 gazzetta ufficiale in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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