Già ci siamo occupati del decreto ingiuntivo in generale che rappresenta un valido (e veloce) strumento per recuperare i crediti dovuti. A bilanciare l'efficacia del decreto ingiuntivo si è anche avuto modo di sottolineare le complessità delle vicende processuali che possono derivare da tale strumento (basta pensare all'obbligo del giudice di statuire su tutte le domande (anche riconvenzionali) ed eccezioni proposte con l'eventuale opposizione; oppure all'obbligo del debitore di farsi autorizzare alla chiamata in causa di un terzo quando effettua l'opposizione a decreto ingiuntivo)
In questa sede è possibile analizzare un particolare aspetto del decreto ingiuntivo, quello relativo ai suoi effetti (soprattutto quando non è stato opposto) per poter valutare le conseguenze derivanti da un decreto ingiuntivo (non opposto) occorre chiedersi se il decreto ingiuntivo è (o meno) equiparabile ad una sentenza e se al decreto ingiuntivo è applicabile il principio previsto dall'art. 2909 c.c. secondo il quale "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa".
Sul punto si può affermare che il decreto ingiuntivo non opposto, adempiute le formalità di cui all'art. 647 c.p.c., acquista l'efficacia di giudicato formale e sostanziale. L'equiparazione del decreto ingiuntivo (non opposto) ad una sentenza permette di poter applicare al decreto ingiuntivo i medesimi principi del giudicato sostanziale "copre il dedotto ed il deducibile": e cioè impedisce alle parti del rapporto processuale ormai definito di sollevare, in altri giudizi:
- le stesse questioni oggetto di giudicato;
- le questioni che costituiscano il necessario presupposto delle prime.
Enunciato il principio teorico, resta, nella pratica la necessità di comprenderne le reali dimensioni o i limiti di applicabilità, in altri termini, occorre, in concreto, capire quali domande e quali eccezioni possono essere (o meno) proposte dopo che il decreto ingiuntivo non è stato contestato.
Il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo, (avente ad oggetto un credito qualsiasi anche locativo) fa stato fra le stesse parti circa l'esistenza e validità del rapporto corrente inter partes (da cui deriva il credito) e sulla misura del (credito (sia anche questo un canone di locazione), in altri termini il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di giudicato, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine all'esistenza e validità del rapporto dedotto, ai soggetti del medesimo ed alla prestazione dovuta. Il principio appena riassunto ha natura generale. ed è affermato in ogni caso in cui si è trattato di stabilire se un decreto ingiuntivo di condanna all'adempimento d'una obbligazione, se non opposto, potesse avere effetto di giudicato circa la validità del rapporto fonte dell'obbligazione.
Inoltre il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione di un decreto ingiuntivo fa stato tra le stesse parti anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio di opposizione (come, ad esempio, la il pagamento totale o parziale del credito)", in altri termini, il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di giudicato, in relazione al diritto in esso consacrato, anche in ordine alla inesistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, del credito o del rapporto da cui deriva il credito.
Si tratta di preclusioni tanto generali che possono impedire anche di rilevare l'eventuale nullità del titolo o della somma versata (es. somme indebitamente corrisposte in ragione di maggiorazioni con tra legem del canone di locazione), del resto, il rilievo d'ufficio della nullità è precluso al giudice quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito.
Di conseguenza, l'efficacia preclusiva del decreto ingiuntivo non opposto si estende anche a tutte le relative questioni che possono dare vita (in successivo giudizio) ad un nuovo esame di esse. è il c,d. principio del "giudicato per implicazione discendente"
Cass., civ. sez. III, del 26 giugno 2015, n. 13207 in pdf