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Eccezioni e limiti all’esecuzione provvisoria della sentenza

La Cassazione del 20.1.2017 n. 1423 ha stabilito che l’art. 282 cpc nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili esecuzione forzata secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile.
A cura di Paolo Giuliano
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La provvisoria esecutività della sentenza civile ex art. 282 cpc

La necessità di velocizzare i procedimenti giudiziari, aggiunta all'esigenza di evitare il ricorso ad appelli meramente dilatori ha spinto il legislatore ha modificare l'art. 282 cpc prevedendo che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Varie ricostruzioni ed interpretazioni

Una prima ricostruzione ritiene che in base al disposto dell'art. 282 cpc la sentenza è tutta (e interamente) provvisoriamente esecutiva, indipendentemente dal tipo di sentenza o di accertamento. In altri termini, la provvisoria esecutività si riferisce anche alle sentenze che costituiscono, modificano o estinguono rapporti giuridici.

Una seconda teoria, più restrittiva, al contrario, spinge per distinguere tra le diverse statuizioni contenute nelle sentenze: infatti, sono provvisoriamente esecutive solo le parti delle sentenze che possono essere oggetto di esecuzione forzata (per la precisione possono essere considerate provvisoriamente esecutive solo le parti delle sentenze che possono essere oggetto dell'esecuzione secondo uno dei procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile).

Una terza tesi asserisce che, se è vero che possono considerarsi provvisoriamente esecutive solo le parti delle sentenze che possono essere oggetto di esecuzione forzata (secondo uno dei procedimenti disciplinati dal 3 libro del cpc), questo non è sufficiente, poiché  occorre anche valutare il legame che sussiste tra le diverse statuizioni della sentenza; per cui se la parte della sentenza che può essere oggetto di esecuzione forzata dipende (come logica conseguenza) da una statuizione della sentenza che non può essere oggetto di esecuzione forzata allora, in tale ipotesi, non sussiste la possibilità di procedere all'esecuzione forzata.

Conseguenza pratiche e concrete derivanti dalle diverse ricostruzioni e teorie

Per comprendere meglio le conseguenze che derivano dalle diverse teorie è opportuno fare riferimento a delle situazioni concrete, si potrebbe pensare:

  • alla sentenza ex art. 2932 cc con la quale l"acquirente di un immobile che ha esercitato l'azione ex art. 2932 cc contro il venditore chiedendo anche la liberazione dell'immobile dall'occupazione del venditore;
  • alla sentenza ex art. 2932 cc con la quale il venditore di un immobile che ha esercitato l'azione ex art. 2932 cc contro l'acquirente chiedendo anche la condanna dell'acquirente al pagamento del prezzo all'acquirente;
  • alla  sentenza di divisione che condanna uno dei comproprietari al pagamento dell'occupazione del bene diviso.
  • la sentenza di risoluzione della locazione richiesta dal proprietario e la domanda riconvenzionale del conduttore al riscatto per l'esercizio della prelazione del conduttore.

Applicando le diverse teorie alle ipotesi sopra descritte si ha che

  • in base alla prima delle ricostruzione tutte le sentenze sono provvisoriamente eseguibili,
  • per la seconda ricostruzione sono provvisoriamente eseguibili solo le parti delle sentenza che possono essere oggetto di uno dei procedimenti di esecuzione forzata (quindi, la condanna al pagamento del prezzo ex art. 2932 cc e la condanna al rilascio ex art. 2932 sono eseguibili anche se dipendono da una parte di sentenza (che trasferisce l'immobile) che non può essere provvisoriamente esecutiva; il conduttore può esercitare la prelazione anche se c'è sentenza di risoluzione della locazione in quanto tale sentenza non è provvisoriamente esecutiva, quindi, il locatore deve effettuare la denuntiatio e il conduttore ha il diritto di esercitare il riscatto, poiché fino al passaggio in giudicato della risoluzione della locazione l'inquilino non può essere considerato un occupante sine titolo;
  • per la terza ricostruzione  il rilascio dell'immobile ex art. 2932 cc e/o la condanna al pagamento del prezzo ex art. 2932 cc non possono essere provvisoriamente esecutivi perché dipendono da una parte della sentenza che non può essere provvisoriamente esecutiva, inoltre, il conduttore può esercitare il diritto di riscatto previsto dalla prelazione della locazione anche se la sentenza ha dichiarato la risoluzione della locazione in quanto tale sentenza non è provvisoriamente esecutiva.

La posizione della giurisprudenza

La giurisprudenza si è occupata della questione relativa all'individuazione del momento in cui il conduttore può essere considerato occupante senza titolo (dell'immobile in precedenza locato, con perdita del diritto di esercitare la prelazione, diritto riconosciuto solo all'inquilino e non all'occupante senza titolo del bene) e, quindi, del momento in cui la sentenza di risoluzione del contratto di locuzione può dirsi passata in giudicato.

Per rendere più chiara la fattispecie si potrebbe pensare all'ipotesi in cui in data 1.1.2007 viene pubblicata la sentenza di risoluzione della locazione, in data 1.1.2010 viene effettuata la vendita del bene locato, (senza denuntiatio), in data 1.1.2016 arriva la sentenza definitiva della cassazione avente ad oggetto la sentenza di risoluzione della locazione del 1.1.2007.

Risulta evidente che se l'inquilino conserva la veste di conduttore fino al 1.1.2016 (solo dopo il 1.1.2016 diventa occupante abusivo) e fino a tale momento (1.1.2016) ha diritto ad esercitare la prelazione e l'eventuale vendita dei beni locati senza prelazione comporta violazione della stessa.

Infatti, l'articolo 282 c.p.c. stabilisce che la sentenza di primo grado "è provvisoriamente esecutiva", con riferimento, su un piano logico-semantico, non a quel che si accerta, bensì a quel che può essere oggetto di una esecuzione forzata.

La giurisprudenza della Cassazione, inoltre, non ha esteso quel che è proprio delle pronunce di condanna alle pronunce dichiarative (anzi. si è anche affermato che  in caso di pronuncia di sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c., "le statuizioni di condanna consequenziali, dispositive dell'adempimento delle prestazioni a carico delle parti sono da ritenere immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 282 c.p.c., di modo che, qualora l'azione ai sensi dell'art. 2932 c.c. sia stata proposta dal promittente venditore, la statuizione di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo è da considerare immediatamente esecutiva).

L'esecutività antecedente al giudicato viene limitata proprio dall'articolo 282 c.p.c. ai capi di condanna delle pronunce – per cui  le sentenze di accertamento non traggono dall'articolo 282 c.p.c. efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, poiché lo stesso articolo 282 "nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile".

Numerose questioni relative al passaggio in giudicato

L'art. 282 cpc si innesta nel più ampio tema del passaggio in giudicato della sentenza, basta ricordare l'intera questione del momento in cui decorre il termine per il passaggio in giudicato (dalla data di sottoscrizione della sentenza del giudice o dalla data di sottoscrizione della stesa da parte del cancelliere), alle sentenze definitive e non definitive, i principi relativi al giudicato esplicito ed implicito, l'acquiescenza alla sentenza, il giudicato per implicazione discendente, la cessata materia del contendere, la qualificazione della domanda giudiziale e il passaggio in giudicato.

Cass., civ. sez. III, del 20 gennaio 2017, n. 1423

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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