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Eccezione di incompetenza territoriale derogabile: modalità e prova

La Cassazione del 14.7.2015 n. 14655 ha stabilito che in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (ex art. 18, 19 e 20 cpc), trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione, grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice (eccezione in senso proprio) l’onere di contestare l’applicabilità di ciascuno dei criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l’eccezione deve essere rigettata.
A cura di Paolo Giuliano
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Prima di iniziare una causa occorre individuare il giudice competente, onde radicare il procedimento nel Tribunale individuato dalla legge come competente, la ratio della disciplina sulla competenza è stata creata sia per evitare di all'attore di scegliere un giudice di proprio arbitrio, sia per razionalizzare il sistema processuale distribuendo, sul territorio, il carico di lavoro, sia per evitare che il convenuto debba partecipare ad un processo in un luogo lontano dai suo centro di interessi.

Descritto il sistema in questo modo, si potrebbe pensare che il sistema di individuazione del giudice competente è relativamente agevole, in realtà la situazione concreta è molto diversa. Infatti, nulla esclude che entrambe le parti interessate iniziano il giudizio, in questa situazione si viene a creare una situazione di litispendenza, nella quale la causa iniziata per prima (se il giudice è compente) attrae la causa iniziata per seconda), quanto detto permette anche di due istituti la litispendenza dalla  competenza.

Infatti, l'art. 18 cpc prevede come metodo di individuazione del giudice competente per le persone fisiche il giudice del luogo di residenza o domicilio del convenuto, mentre l'art. 19 cpc prevede come metodo di individuazione del competente per le persone giuridiche quello del luogo in cui la persona giuridica convenuta ha sede.

Esistono, inoltre, dei criteri alternativi per individuare il giudice competente, quando, ad esempio, la causa ha ad oggetto diritti di obbligazione (es . il recupero del credito), si tratta di metodi di individuazione del giudice competente che si aggiungono a quelli indicati in precedenza e che possono essere usati in alternativa a quelli indicati in precedenza. Infatti, l'art. 20 cpc prevede che per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

Da quanto scritto, risulta chiaro che l'attore, in alcune occasioni, ha la possibilità di scegliere tra diversi metodi per individuare il giudice competente, di conseguenza, l'attore ha la possibilità di iniziare la causa presso giudici siti in luoghi diversi, ma egualmente competenti.

Naturalmente, l'attore quando decide di usare dei criteri alternativi per individuare il giudice competente si assume il rischio dover rispondere alle contestazioni del convenuto che potrebbe sostenere che non sussistono gli elementi per poter radicare la causa presso quel determinato giudice.

Resta da chiedersi quali sono gli obblighi a carico del convenuto per contestare un eventuale foro territoriale alternativo.

In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito.

Quindi, non è possibile, una contestazione generica, ma la contestazione deve essere specifica e occorre fornire la prova che escluda il collegamento tra il tribunale e l'oggetto della causa.

Oltre a criteri di competenza indicati dal codice di procedura potrebbero essere indicati dei fori di competenza dalla legislazione speciale, in queste ipotesi occorre coordinare diverse normative (basta pensare alle norme che regolano i pagamenti effettuati dagli enti pubblici).

In proposito, si è oramai consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità per il quale nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis", eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.

Cass., civ. sez. III, del 14 luglio 2015, n. 14655 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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