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E’ stata istituita la giornata nazionale degli alberi

La Legge del 14.01.2013 n. 10 riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualita’ dell’aria.
A cura di Paolo Giuliano
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Dolomiti

LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 10

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

In G.U. n. 27 del 1 febbraio 2013

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi

1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di  perseguire,  attraverso  la  valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo,  l'attuazione  del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno  2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni,  la  prevenzione del  dissesto  idrogeologico  e   la   protezione   del   suolo,   il miglioramento  della  qualita'  dell'aria,  la  valorizzazione  delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la  vivibilita' degli insediamenti urbani.

2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di  ogni ordine e grado, nelle universita'  e  negli  istituti  di  istruzione superiore,   di   concerto   con   il   Ministero    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero  delle  politiche agricole  alimentari  e  forestali,  iniziative  per  promuovere   la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra  comunita'  umana  e  ambiente  naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonche' per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al  fine  della conservazione delle biodiversita', avvalendosi delle  risorse  umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la  Giornata  di  cui  al  comma  1  e' intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e  sociale.  In  occasione  della  celebrazione  della  Giornata   le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni  e  le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa  a  dimora  in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di  piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai  vivai  forestali regionali, preferibilmente di  provenienza  locale,  con  particolare riferimento alle varieta' tradizionali  dell'ambiente  italiano,  con modalita' definite con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare,  d'intesa  con  il  Ministro  delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  con   il   Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito  delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e' abrogato.

Art. 2

Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113

1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per  il comune di residenza, di porre a dimora un albero  per  ogni  neonato, alla legge 29 gennaio  1992,  n.  113,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1,  dopo  le  parole:  «i  comuni»  sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000  abitanti», le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi», dopo le  parole:  «neonato  residente»  sono  inserite  le seguenti: «e di ciascun minore adottato» e sono aggiunti, in fine,  i seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo  conto  del  periodo migliore  per  la  piantumazione.  La  messa  a  dimora  puo'  essere differita in caso di avversita' stagionali o  per  gravi  ragioni  di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non  si applicano le  disposizioni  del  codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento  sia  sottoposto  a vincolo monumentale»;

b) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Entro il termine di cui al comma  1,  l'ufficio  anagrafico comunale  fornisce  informazioni  dettagliate  circa   la   tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero e' stato piantato  alla  persona che ha richiesto la registrazione anagrafica.  Il  comune  stabilisce una procedura di  messa  a  dimora  di  alberi  quale  contributo  al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico  di  cittadini, imprese od associazioni per finalita' celebrative o commemorative»;

c) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis. – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun  comune  provvede  a  censire  e classificare  gli  alberi  piantati,   nell'ambito   del   rispettivo territorio, in aree urbane di proprieta' pubblica.

2. Due mesi prima  della  scadenza  naturale  del  mandato,  il sindaco rende noto il  bilancio  arboreo  del  comune,  indicando  il rapporto fra il numero  degli  alberi  piantati  in  aree  urbane  di proprieta' pubblica rispettivamente al principio  e  al  termine  del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di  cui  agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata  del  mandato  del sindaco, l'autorita' subentrata  provvede  alla  pubblicazione  delle informazioni di cui al presente comma».

2. Le attivita' previste dalle  disposizioni  di  cui  al  presente articolo sono  svolte  nell'ambito  delle  risorse  allo  scopo  gia' disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare e'  istituito  un  Comitato  per  lo  sviluppo  del  verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato.

2. Il Comitato provvede a:

a)  effettuare  azioni  di  monitoraggio  sull'attuazione   delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992,  n.  113,  e  di  tutte  le vigenti disposizioni di legge con finalita' di incremento  del  verde pubblico e privato;

b) promuovere l'attivita' degli enti locali interessati  al  fine di individuare  i  percorsi  progettuali  e  le  opere  necessarie  a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) proporre un piano nazionale che, d'intesa  con  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida  per  la  realizzazione  di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di  filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche  e  scolastiche  che  garantisca  la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli  5  e  6  della  presente   legge,   anche   attraverso   il rinverdimento delle pareti e dei lastrici  solari,  la  creazione  di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;

d) verificare le azioni poste  in  essere  dagli  enti  locali  a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora  in  giardini  e  aree  pubbliche  e  promuovere  tali attivita' per migliorare la tutela dei cittadini;

e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati  del  monitoraggio  e  la prospettazione  degli  interventi  necessari  a  garantire  la  piena attuazione della normativa di settore;

f) monitorare l'attuazione delle azioni  poste  in  essere  dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di  cui all'articolo 1, comma 1;

g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

3. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di  cui  al comma 1 non sono corrisposti  gettoni,  compensi,  rimborsi  spese  o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4

Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di  standard  previste  nell'ambito  degli  strumenti   urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

1.  Il  Comitato  per  lo  sviluppo  del  verde  pubblico  di   cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa  con  le  regioni  e  i comuni, presenta, in allegato  alla  relazione  di  cui  al  medesimo articolo   3,   comma   2,   lettera   e),   un   rapporto    annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni  di  cui  al decreto del Ministro dei lavori pubblici  2  aprile  1968,  n.  1444, relative agli  strumenti  urbanistici  generali  e  attuativi,  e  in particolare ai nuovi  piani  regolatori  generali  e  relativi  piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi  con  annesso   programma   di   fabbricazione   e   relative lottizzazioni  convenzionate  e  alle   revisioni   degli   strumenti urbanistici esistenti.

2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme  di  cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968  e,  in  particolare,  sulle quantita'  minime  di  spazi  pubblici   riservati   alle   attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare  in  rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le  necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il  31  dicembre di ogni anno.

3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380, sono   destinate   alla   realizzazione   di   opere   pubbliche   di urbanizzazione,  di  recupero  urbanistico  e  di  manutenzione   del patrimonio comunale in misura non  inferiore  al  50  per  cento  del totale annuo.

4. Le aree riservate al verde pubblico urbano  e  gli  immobili  di origine  rurale,  riservati  alle  attivita'  collettive  sociali   e culturali  di  quartiere,  con  esclusione  degli  immobili  ad   uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e  delle  norme  previste  negli  strumenti  urbanistici   attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per  quanto concerne la manutenzione, con  diritto  di  prelazione  ai  cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o  aree,  mediante  procedura  di  evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.

5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono  un  consorzio del  comprensorio  che  raggiunga  almeno  il  66  per  cento   della proprieta' della lottizzazione.

6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla  gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4  da  parte  dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.

Art. 5

Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449

1. All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, dopo il primo periodo, sono  inseriti  i  seguenti:  «Si  considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti  di  cui  al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento  delle  emissioni  di  anidride  carbonica   (CO 2) dall'atmosfera  tramite  l'incremento   e   la   valorizzazione   del patrimonio arboreo delle aree  urbane,  nonche'  eventualmente  anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla  manutenzione  di una rete di aree naturali ricadenti nel loro  territorio,  anche  nel rispetto delle disposizioni del regolamento di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune puo' inserire il  nome,  la  ditta,  il logo o il marchio dello sponsor  all'interno  dei  documenti  recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia  e  le  caratteristiche  di tali documenti sono definite, entro sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  sentita   la   Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281,  e  successive  modificazioni.  Fermi  restando  quanto previsto dalla normativa  generale  in  materia  di  sponsorizzazioni nonche' i vincoli per la tutela dei parchi e giardini  storici  e  le altre misure di tutela delle aree verdi urbane,  lo  sfruttamento  di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai  fini  pubblicitari  o commerciali, anche se concesso in  esclusiva,  deve  aver  luogo  con modalita' tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilita' di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico».

Art. 6

 Promozione di iniziative locali per lo  sviluppo  degli  spazi  verdi  urbani

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e  i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli  spazi  verdi  urbani,  di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per  delimitare  gli  spazi urbani,  adottando  misure  per  la  formazione   del   personale   e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore  utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano  misure  volte  a  favorire  il risparmio e l'efficienza  energetica,  l'assorbimento  delle  polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo  al contempo una regolare raccolta delle acque piovane,  con  particolare riferimento:

a) alle nuove edificazioni,  tramite  la  riduzione  dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;

b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree  scoperte  di pertinenza di tali edifici;

c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2,  comma  5,  del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro  edilizio  atte  a produrre risparmio  energetico,  al  fine  di  favorire,  per  quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;

d) al rinverdimento delle pareti degli edifici,  sia  tramite  il rinverdimento  verticale  che  tramite  tecniche  di  verde   pensile verticale;

e) alla previsione e alla  realizzazione  di  grandi  aree  verdi pubbliche   nell'ambito   della   pianificazione   urbanistica,   con particolare riferimento alle zone a maggior densita' edilizia;

f) alla previsione  di  capitolati  per  le  opere  a  verde  che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture  di  servizio  di irrigazione e drenaggio e specifiche schede  tecniche  sulle  essenze vegetali;

g) alla creazione di percorsi formativi per il personale  addetto alla  manutenzione  del  verde,  anche  in  collaborazione   con   le universita', e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle  aree comunali non urbanizzate, i comuni possono:

a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire  il riuso  e  la  riorganizzazione  degli  insediamenti  residenziali   e produttivi  esistenti,  rispetto  alla  concessione   di   aree   non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;

b)  prevedere   opportuni   strumenti   e   interventi   per   la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale  o  forestale  non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.

3. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma  2 sono  definite  d'intesa  con  la   Conferenza   unificata   di   cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e successive modificazioni.

4. I comuni e le  province,  in  base  a  sistemi  di  contabilita' ambientale,  da  definire  previe  intese  con  le   regioni,   danno annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del  contenimento  o della  riduzione  delle  aree  urbanizzate  e   dell'acquisizione   e sistemazione  delle   aree   destinate   a   verde   pubblico   dalla strumentazione urbanistica vigente.

Art. 7

Disposizioni  per  la  tutela  e   la   salvaguardia   degli   alberi   monumentali, dei filari e  delle  alberate  di  particolare  pregio  paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra  normativa  in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero  monumentale»  si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte  di  formazioni boschive naturali  o  artificiali  ovunque  ubicate  ovvero  l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari  esempi  di maestosita' e longevita', per eta' o  dimensioni,  o  di  particolare pregio naturalistico,  per  rarita'  botanica  e  peculiarita'  della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o  memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di  particolare  pregio  paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi  quelli  inseriti  nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto  inseriti  in  particolari  complessi architettonici di importanza storica e culturale,  quali  ad  esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per  i  beni  e  le  attivita' culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera  dei  comuni  e  per  la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e  dei comuni degli elenchi di cui al comma  3,  ed  e'  istituito  l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale  dello  Stato.  Dell'avvenuto  inserimento  di  un   albero nell'elenco e' data pubblicita'  mediante  l'albo  pretorio,  con  la specificazione della localita'  nella  quale  esso  sorge,  affinche' chiunque vi abbia interesse possa  ricorrere  avverso  l'inserimento.

L'elenco   degli   alberi   monumentali   d'Italia   e'    aggiornato periodicamente ed e' messo a  disposizione,  tramite  sito  internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'.

3. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1,  effettuano  la  raccolta  dei  dati  risultanti  dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli  elenchi  comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono  al  Corpo  forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle  regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un  determinato  termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da  parte  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per  l'abbattimento  o  il danneggiamento  di  alberi  monumentali  si   applica   la   sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  5.000  a  euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e   dell'apparato   radicale   effettuati   per   casi   motivati   e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione  comunale,  previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e  di  1  milione  di  euro  per l'anno 2014. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente riduzione della dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 Art. 8

 Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti  e  delle relative norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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