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E’ operativo l’elenco delle associazioni dei consumatori rilevanti a livello nazionale

Diventa sempre più reale e concreta la tutela dei consumatori: il Regolamento del 21.12.2012 n. 260 del Ministero dello sviluppo economico, individua le modalità e i requisiti di iscrizione (art. 3) nell’elenco delle associazioni dei consumatori rilevanti a livello nazionale ex art. 137 comma II Codice del consumo (Decreto Legislativo del 06.09.2005 n.206), individua, inoltre, l’organismo pubblico che vigilerà sull’elenco (art. 2), descrive il procedimento di iscrizione e di verifica dei requisiti (art. 4), e, infine, le modalità di aggiornamento di detto elenco (art. 5)
A cura di Paolo Giuliano
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MANTOVA - MILANO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO   

DECRETO 21 dicembre 2012 , n. 260

Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo.

in G.U. n.42 del 19 febbraio 2013

in vigore dal 19 febbraio 2013

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il Codice del consumo;

Visto in particolare l'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo, recante i requisiti cui e' subordinata l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale tenuto dal Ministero dello sviluppo economico, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20, con cui sono state adottate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, le prescrizioni e le procedure ancora applicate per l'iscrizione nel predetto elenco; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, recante regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; Visto in particolare l'articolo 3 e gli allegati C e D del citato decreto ministeriale n. 156 del 2011 che stabiliscono, fra l'altro, per la designazione dei componenti del consiglio delle camere di commercio, le procedure per la determinazione della consistenza delle associazioni dei consumatori e i dati da fornire a tal fine, collegandoli anche al predetto elenco nazionale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2012; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 25351 del 13 dicembre 2012 e il successivo nulla osta della Presidenza medesima comunicato con nota n. 6723 del 17 dicembre 2012;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Definizioni

a) "Codice del consumo": il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

b) "elenco": l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative al livello nazionale di cui all'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo;

c) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

d) "Direzione generale": la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;

e) "associazione" o "associazioni": l'associazione o le associazioni dei consumatori e degli utenti;

f) "quote": le quote di iscrizione versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari ai sensi dell'articolo 137, comma 2, lettera b) del Codice del consumo.

Art. 2 Tenuta dell'elenco

1. L'elenco e' tenuto presso il Ministero, in continuita' con l'elenco istituito ai sensi dell'articolo 5 dell'abrogata legge 30 luglio 1998, n. 281.

2. L'elenco, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero, e' tenuto dalla Direzione generale, competente per l'iscrizione nell'elenco, per l'istruttoria delle domande e per i controlli per l'accertamento del possesso dei requisiti da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Art. 3 Requisiti e modalita' per l'iscrizione

1. Le associazioni che intendono iscriversi nell'elenco presentano domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l'indicazione della denominazione dell'associazione e della sede legale e redatta nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, secondo la modulistica a tal fine pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero, attestando il possesso dei requisiti indicati dall'articolo 137 del codice del consumo.

2. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:

  • a) copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione comprovante che la costituzione dell'associazione, quale associazione nazionale di consumatori ed utenti, sia avvenuta almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda;
  • b) copia autentica dello statuto vigente alla data di presentazione della domanda di iscrizione e delle eventuali modifiche statutarie intervenute nell'ultimo triennio comprovanti per l'intero triennio un ordinamento a base democratica e, come scopo esclusivo, la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro, nonche', con riferimento al medesimo periodo, dei verbali delle assemblee degli iscritti, dei regolamenti che disciplinano le elezioni e degli atti relativi alle elezioni dei rappresentanti e degli organi direttivi dell'associazione;
  • c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione in conformita' al modulo a tal fine pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero e concernente la tenuta, presso la propria sede legale o altra sede espressamente indicata in tale dichiarazione, di un unico elenco nazionale degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate dagli associati, la regolare tenuta dei libri contabili nonche' il numero totale degli iscritti alla data di presentazione della domanda e, in ogni caso, alla data del 31 dicembre anteriore a quella di presentazione della domanda e la loro ripartizione per regioni e province autonome anche ai fini della verifica del requisito relativo alla presenza sul territorio di cui alla lettera c) del comma 2 o al comma 5 dell'articolo 137 del codice del consumo; resta ferma la necessita' di indicare nell'elenco anche la ripartizione degli iscritti per circoscrizione di Camera di commercio, ai soli fini degli eventuali controlli connessi all'applicazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156;
  • d) per ciascuno dei tre anni anteriori a quello di iscrizione, copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, del rendiconto economico contenente anch'esso l'indicazione delle quote versate dagli associati;
  • e) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione nel triennio precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuita' e rilevanza dell'attivita' ed a fornire notizie sull'articolazione territoriale e sulle sedi operative, con l'indicazione dei responsabili delle principali sedi locali dell'associazione stessa e, fatto salvo il pluralismo delle scelte organizzative con conseguenti eventuali indicazioni negative, di dati e documenti relativamente ai seguenti indicatori: 1) disponibilita' di un sito internet aggiornato e con adeguati contenuti informativi sia relativamente all'organizzazione ed al funzionamento dell'associazione, sia relativamente alle tematiche di interesse dei consumatori; 2) tipologia e numero delle attivita' di comunicazione, quali pubblicazioni sia in formato cartaceo che in formato digitale; 3) numero e articolazione territoriale degli sportelli di assistenza e consulenza ovvero tipologia, modalita' e numero di contatti relativamente alle forme di consulenza ed assistenza a distanza; 4) numero dei pareri e delle consulenze comunque fornite ai consumatori; 5) numero dei reclami presentati per conto di consumatori o per la cui presentazione e' stata fornita assistenza; 6) tipologia, numero e esiti delle attivita' di assistenza connesse alla tutela giurisdizionale e extragiurisdizionale dei diritti dei consumatori; 7) tipologia e numero delle iniziative pubbliche di interesse dei consumatori, quali convegni, seminari, manifestazioni, organizzati dall'associazione o cui l'associazione ha partecipato con relazioni o interventi; 8) tipologia e numero degli accordi, dei protocolli di intesa e di altre forme di partecipazione, nell'interesse dei consumatori, ad attivita' ovvero organi consultivi di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi;
  • f) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai legali rappresentanti dell'associazione attestante che gli stessi rivestono tale carica, non hanno subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima e che altresi' non rivestono la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;
  • g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante attestante che l'associazione non svolge attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni; se l'associazione ha ricevuto nell'ultimo triennio eventuali contributi da imprese o associazioni di imprese o ha stipulato accordi o convenzioni con le stesse, nella dichiarazione tali contributi, accordi e convenzioni devono essere espressamente e dettagliatamente indicati, evidenziando per i contributi anche le relative informazioni contenute nei bilanci e rendiconti e fornendo, ai fini delle valutazioni dell'amministrazione, ogni elemento utile a dimostrare che tali contributi, accordi e convenzioni non determinano connessioni di interessi incompatibili e sono finalizzati esclusivamente a esigenze di tutela dei consumatori e a favore degli iscritti, ivi compresi gli elementi circa la trasparenza e completezza dell'informazione in merito fornita agli associati ed alla generalita' dei consumatori.

3. Le associazioni hanno l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni tutta la documentazione connessa al possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e di presentarla alla Direzione generale, per gli eventuali controlli o in caso di contenzioso.

4. Per iscritti all'associazione si intendono coloro che hanno espressamente manifestato la volonta' di aderirvi. Ai soli fini del raggiungimento e del mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al presente regolamento sono computate esclusivamente le iscrizioni comprovate dal pagamento di una quota associativa di importo non meramente simbolico effettivamente corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione ovvero, nel caso tale pagamento sia effettuato in contanti, confermato dalla corrispondenza con gli importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione.

5. In relazione alla liberta' di associazione ed a tutela del pluralismo associativo, ai fini di cui al comma 4 anche gli eventuali iscritti a piu' associazioni possono essere considerati per il raggiungimento dei requisiti da parte di ciascuna delle associazioni cui aderiscono. Per evitare duplicazioni di rappresentanza e elusione dei requisiti per l'iscrizione, i controlli a campione per la verifica dell'effettiva adesione degli iscritti alle diverse associazioni sono intensificati relativamente alle associazioni che, anche se specializzate per tematica o settore di tutela degli utenti e consumatori, risultano collegate fra loro sulla base della coincidenza di una significativa percentuale di iscritti o di sedi o di esponenti degli organi associativi o sulla base delle prescrizioni contenute nei rispettivi statuti. 6. Per la base di calcolo dell'aliquota di iscritti all'associazione rispetto alla popolazione presente sul territorio nazionale, regionale o provinciale, di cui alla lettera c) del comma 2 o al comma 5 dell'articolo 137 del codice del consumo, fa fede l'ultimo censimento ISTAT disponibile.

7. Per le associazioni costituite in forma di federazione di associazioni o le analoghe aggregazioni di secondo livello, ivi comprese le federazioni nazionali di associazioni settoriali o territoriali, i requisiti di cui all'articolo 137 del Codice del consumo devono essere posseduti dall'associazione federale che richiede l'iscrizione e da tutte le associazioni federate, salvo che per il numero degli iscritti e per la presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, che possono essere dimostrati con riferimento al numero complessivo degli iscritti ed alle attivita' di tutte le associazioni federate, ferma restando la tenuta di un elenco nazionale unitario degli iscritti in cui ciascuno di essi e' considerato una sola volta, anche se iscritto a piu' associazioni federate, escludendo le duplicazioni di cui al comma 5. Il requisito della triennalita' della costituzione e dell'attivita' e' riferito alla sola associazione federale o ad almeno una delle associazioni nazionali federate.

8. L'iscrizione dell'associazione derivante dalla fusione o dalla federazione di associazioni gia' iscritte nell'elenco e' sempre consentita con modalita' semplificate, su semplice comunicazione dei rispettivi rappresentanti legali, corredata del relativo atto di fusione o federativo.

Art. 4 Norme procedimentali

1. La Direzione generale conclude l'istruttoria entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. 2. Qualora la Direzione generale richieda notizie o documenti all'associazione interessata entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, il termine di cui al comma 1 e' interrotto e ricomincia a decorrere per una sola volta dal momento della ricezione di quanto richiesto. Qualora l'associazione non ottemperi alla richiesta entro novanta giorni il procedimento e' concluso con provvedimento di diniego dell'iscrizione.

3. Entro il termine di quindici giorni dal completamento dell'istruttoria e' comunicato all'associazione interessata il provvedimento finale, adottato con decreto del Direttore generale competente, ferma restando la necessita' del preavviso dell'eventuale provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Il provvedimento con esito favorevole all'istanza dell'associazione e' pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero.

Art. 5 Aggiornamento elenco

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Direttore generale competente, pubblicato sul sito internet istituzionale, il Ministero provvede all'aggiornamento dell'elenco previa verifica del mantenimento dei requisiti ai sensi dell'articolo 6.

Art. 6 Mantenimento dei requisiti

1. Ai fini dell'aggiornamento di cui all'articolo 5, entro il 30 giugno di ogni anno, le associazioni iscritte nell'elenco fanno pervenire alla Direzione i seguenti documenti: a) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' e sostitutive di certificazione rese dal legale rappresentante dell'associazione secondo la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, concernenti l'aggiornamento di tutte le dichiarazioni e dei documenti presentati nell'anno precedente in fase di iscrizione o in fase di aggiornamento annuale dell'elenco, con evidenziazione del numero degli iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonche' di tutte le variazioni intervenute, e corredate di nuova copia autentica dello statuto e della relativa documentazione nel caso in cui siano intervenute modifiche anche in tali atti; b) copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite dell'esercizio precedente contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, del rendiconto economico contenente anch'esso l'indicazione delle quote versate dagli associati; c) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione nell'anno precedente, sottoscritta dal legale rappresentante ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuita' dell'attivita'.

2. Per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prodotte in sede di iscrizione o di aggiornamento annuale dell'elenco, ivi compresi gli eventuali controlli connessi all'applicazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorita' giudiziaria, la Direzione puo' effettuare accertamenti presso le sedi dell'associazione o richiedere la trasmissione di documentazione, ivi compreso l'elenco degli iscritti da cui estrarre un campione per il quale richiedere copia delle contabili dei versamenti delle quote associative o delle conferme di adesione.

3. A semplice richiesta della Direzione generale l'elenco di cui al comma 2 e' depositato presso la Direzione stessa, per il tempo strettamente necessario ai controlli, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su apposito supporto digitale, sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato, ovvero consegnato e conservato in busta chiusa sigillata. Il formato digitale da utilizzare per l'elenco e la tecnica con cui lo stesso e' eventualmente crittografato sono preventivamente indicate tramite pubblicazione in un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero.

4. La decifratura dei dati contenuti negli elenchi di cui al comma 2 inviati in forma crittografata avviene utilizzando una apposita procedura formalizzata e le modalita' tecniche preventivamente indicate sul sito istituzionale del Ministero. L'eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti gli elenchi di cui al comma 2 non crittografati e' regolata da una apposita procedura formalizzata. Effettuati i controlli l'elenco e' restituito all'associazione.

Art. 7 Sospensione o cancellazione dall'elenco

1. L'accertamento da parte della Direzione generale della mancanza dei requisiti dichiarati, fatte salve le eventuali sanzioni penali per falsa dichiarazione, o della perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco. Nel caso di carenze lievi, se l'associazione manifesta in modo concreto l'intendimento di recuperare i requisiti perduti, la Direzione generale adotta in alternativa un provvedimento di sospensione dell'iscrizione e lo revoca non appena tali requisiti sono recuperati. Se la sospensione non e' revocata entro un anno dalla sua adozione la Direzione generale provvede comunque alla cancellazione dell'associazione dall'elenco. Per carenza lieve si intende le carenza temporanea e parziale di un singolo requisito, quale, la temporanea perdita di iscritti in misura tale da determinare una carenza non superiore al 5% rispetto al numero minimo prescritto, ovvero casi isolati, non rilevanti e non reiterati di connessioni di interesse con imprese, ovvero inadempienze parziali nella tenuta dell'elenco degli iscritti, ovvero limitati ritardi nella sostituzione del legale rappresentante che ha perduto i requisiti, ovvero interruzioni o riduzioni dell'attivita' tali da farne venir meno temporaneamente la continuita'.

2. La sospensione o la cancellazione dall'elenco, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ai fini del suo svolgimento in contraddittorio con l'associazione interessata, e' adottata con decreto ministeriale e comunicata alla associazione stessa.

3. Il provvedimento di sospensione o cancellazione dall'elenco e' pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero.

Art. 8 Abrogazione e norma transitoria

1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le associazioni iscritte all'elenco alla data di entrata in vigore del regolamento stesso provvedono entro un anno da tale data a predisporre un unico elenco nazionale dei propri iscritti con i contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), tenuto con modalita' idonee a consentire gli adempimenti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3. I controlli delle dichiarazioni sostitutive relative al numero degli iscritti mediante richiesta del relativo elenco sono effettuati nei confronti di tutte le associazioni iscritte all'elenco alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, entro due anni da tale data.

3. Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 4, limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono considerate valide anche le iscrizioni poliennali effettuate mediante pagamento tracciabile nel triennio precedente a tale data di entrata in vigore. Negli altri casi, ai fini del computo dell'iscrizione poliennale pregressa agli effetti del presente regolamento, l'associazione acquisisce entro il predetto biennio conferma espressa di adesione mediante sottoscrizione di apposito modulo che tiene a disposizione per i controlli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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