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E’ operativo il fondo di garanzia per le imprese colpite da disastri naturali

Il Decreto del 21.12.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze individua le norme di attuazione del fondo di garanzia per le imprese colpite da calamità naturali. Il Decreto prevede che le aree colpite da calamità naturali in cui si attiva il fondo sono individuate con ordinanza della protezione civile (art.2); sono individuati gli scopi delle somme erogate dal fondo, tra la sostituzione, ricostruzione e riparazione dei beni usati dall’impresa e danneggiati dagli eventi naturali (art. 5) e sono individuati anche i tempi di durata dei finanziamenti erogati – da 5 a 15 anni – (art. 5); cui sono individuati i compiti del gestore del fondo (art.4); sono regolate le procedure con le quali chiedere le richieste al fondo (art. 7)
A cura di Paolo Giuliano
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La città di Concordia gravemente colpita dal terremoto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE   

DECRETO 21 dicembre 2012

Norme di attuazione del Fondo di garanzia per le imprese colpite da calamita' naturali, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-sexies della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

in G.U. n.45 del 22 febbraio 2013

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e, in particolare, l'art. 28 che ha istituito presso Mediocredito Centrale un Fondo per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonche' per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri o negozi nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'art. 1 del decreto-legge 4 novembre 1966, n. 914, nonche' per le operazioni previste dall'art. 43-bis del menzionato decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e, in particolare, l'art. 2, comma 7, il quale prevede che le disponibilita' del Fondo di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1 del menzionato decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;

Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e, in particolare, l'art. 4-quinquies, il quale prevede la concessione dei finanziamenti agevolati per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attivita' delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali del Po soggette a vincolo di salvaguardia, a valere sulla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ammessi alla garanzia del Fondo di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e, in particolare, l'art. 2, comma 2-quater che ha modificato l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedendo, tra l'altro, l'inserimento del comma 5-sexies;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e, in particolare, l'art. 5, comma 5-sexies il quale prevede: che il Fondo di cui all'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo' intervenire anche nei territori per i quali e' stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del medesimo art. 5, che a tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui all'art. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261; che con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la concessione delle garanzie, nonche' le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito nella legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 15 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attivita' di interesse comune;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, (determinazione n. 207/CSR del 25 ottobre 2012);

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore («de minimis»);

Capo I

Aree di intervento, risorse finanziarie e modello di gestione del Fondo di garanzia per le imprese colpite da calamita' naturali

Decreta:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:

  • a) per «Fondo»: il Fondo di Garanzia, di cui all'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e all'art. 5, comma 5-sexies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istituito per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali colpite da calamita' naturali;
  • b) per «Gestore»: soggetto in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta', del quale il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale per la gestione del Fondo;
  • c) per «soggetti richiedenti»: le Banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato e integrato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni;
  • d) per «soggetti beneficiari»: le imprese, iscritte nel Registro delle Imprese, in possesso dei parametri dimensionali indicati nel decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», aventi sede legale, o un'unita' locale, nelle aree individuate ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, che non risultino cessate ovvero sottoposte a procedura concorsuale o a liquidazione volontaria;
  • e) per «de minimis»: il regime di cui al Regolamento CE 1998/2006 del 15 gennaio 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore («de minimis»).

Art. 2 Aree di intervento e risorse finanziarie del Fondo di garanzia per le imprese colpite da calamita' naturali

1. Con l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 2 e seguenti della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere individuate, nell'ambito dei territori per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi naturali calamitosi ai sensi del comma 1 del citato art. 5, le aree in cui e' attivato l'intervento del Fondo, nonche', nei limiti di cui al successivo art. 6, l'ammontare delle risorse del Fondo destinate all'intervento e la percentuale massima di copertura della garanzia. L'ordinanza di cui al presente articolo e' adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili finanziari.

Art. 3 Apporto delle Regioni e degli organismi pubblici e privati

1. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata mediante apporti di singole Regioni, enti territoriali, altri soggetti pubblici e privati per interventi da destinare nell'ambito delle aree territoriali ricomprese nell'ordinanza di cui e' menzione all'art. 2.

2. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze puo' stipulare con Regioni o altri enti territoriali e soggetti pubblici accordi ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, ovvero convenzioni con i soggetti privati, con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorita' e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi e convenzioni possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici e privati, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4 Modelli di gestione

1. Per l'amministrazione del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi di soggetti gestori. Alla copertura degli oneri derivanti dalla gestione si provvede a valere sulle risorse finanziarie del Fondo.

2. Al Gestore sono affidate le seguenti attivita':

  • a) istruttoria delle richieste presentate dai soggetti richiedenti;
  • b) concessione della garanzia e cura dei relativi adempimenti;
  • c) gestione, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, delle erogazioni degli anticipi in conto futura perdita e delle perdite definitive e relativa contabilizzazione;
  • d) rendicontazione contabile del Fondo e degli eventuali apporti di cui al precedente art. 3;
  • e) adeguata informazione sulle modalita' di accesso e di funzionamento del Fondo;
  • f) predisposizione del Manuale d'uso Operativo, che definisce le modalita' tecnico-operative e le procedure relative ai rapporti tra Gestore e soggetti richiedenti;
  • g) predisposizione di un sistema telematico di monitoraggio delle risorse disponibili;
  • h) gestione dei procedimenti di inefficacia e revoca della garanzia, nonche' dei controlli e ispezioni di cui al successivo art. 14;
  • i) gestione del contenzioso, giudiziale e stragiudiziale, connesso all'operativita' del Fondo;
  • l) deliberazione e ogni altra attivita' inerenti la gestione del Fondo, ivi comprese quelle gia' affidate al Comitato agevolazioni di cui all'art. 2 della Convenzione stipulata il 2 marzo 1995 tra Mediocredito Centrale e Ministero del tesoro e della programmazione economica.

3. Il Gestore, il quale ha la rappresentanza negoziale e giudiziale del Fondo, ivi compresa la potesta' di rinuncia e di transazione in relazione alle operazioni ammesse, svolge il servizio in osservanza della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonche' delle direttive e delle istruzioni emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo II Condizioni per la concessione della garanzia e la determinazione della perdita

Art. 5 Operazioni ammissibili

1. Sono ammessi all'intervento del Fondo i finanziamenti di durata compresa tra 3 e 15 anni, concessi ai soggetti beneficiari destinati a investimenti finalizzati alla sostituzione, ricostruzione o riparazione dei beni utilizzati per l'attivita' di impresa e danneggiati dagli eventi naturali di cui all'art. 2, nonche' al ripristino delle scorte danneggiate a seguito degli eventi naturali di cui allo stesso art. 2.

2. Per richiedere l'intervento della garanzia del Fondo, i soggetti richiedenti trasmettono al Gestore, secondo le modalita' indicate nel Manuale d'uso Operativo:

  • a) le informazioni inerenti le tipologie del finanziamento per le quali e' richiesto l'intervento del Fondo, con le relative condizioni offerte, nonche' con l'assenso alla pubblicazione sul sito internet dell'Abi e/o del Gestore e/o del Ministero e/o della Regione e/o di altro soggetto che apporti al Fondo disponibilita' finanziarie ai sensi dell'art. 3;
  • b) una dichiarazione di impegno ad esaminare le domande di finanziamento ed a verificare la destinazione del finanziamento stesso a ristoro del danno subito.

Art. 6 Garanzia sussidiaria

1. La garanzia ha natura sussidiaria e copre, nei limiti delle risorse disponibili, la perdita che i soggetti richiedenti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di recupero del credito.

2. La garanzia del Fondo, e' concessa a titolo gratuito, ed opera nei limiti e alle condizioni della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti «de minimis».

3. La garanzia del Fondo e' concessa ai soggetti richiedenti a fronte dei finanziamenti di cui all'art. 5, e copre, salva l'ipotesi di un'inferiore percentuale massima di copertura determinata con l'Ordinanza di cui all'art. 2, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento. L'importo garantito non puo' essere, comunque, superiore a 200.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

4. La garanzia del Fondo copre, nei limiti dell'importo massimo garantito, di cui al precedente comma, l'ammontare della esposizione per rate insolute, per interessi di mora contrattualmente previsti sulle medesime rate e per la residua quota di capitale a scadere, oltre agli ulteriori interessi di mora, da applicare successivamente alla data di risoluzione del finanziamento, in misura pari al tasso legale vigente tempo per tempo.

5. Per ogni operazione ammessa all'intervento del Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo pari al 20 per cento dell'importo del finanziamento stesso. In relazione all'andamento del tasso di insolvenza delle operazioni ammesse, il Gestore puo' adottare una percentuale di accantonamento piu' elevata dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1998/2006, l'equivalente sovvenzione lordo della garanzia e' determinato in conformita' ai metodi di calcolo autorizzati dalla Commissione Europea.

Art. 7 Apertura dello sportello

1. Le richieste di garanzia di cui all'art. 8 possono essere presentate, a pena di improcedibilita', a decorrere dal trentesimo giorno e fino al diciottesimo mese dalla pubblicazione dell'Ordinanza di cui all'art. 2, ovvero dai diversi termini indicati nell'avviso di apertura dello sportello, autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, recante le condizioni di accesso alla garanzia e pubblicato sul sito internet del Gestore e sui siti delle istituzioni interessate.

2. Dell'esaurimento delle risorse del Fondo verra' data comunicazione con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Gestore.

Art. 8 Concessione e operativita' della garanzia

1. I soggetti richiedenti, acquisita la documentazione presentata dal soggetto beneficiario e verificatane la completezza e la regolarita' formale, presentano al Gestore, secondo le modalita' definite nel Manuale d'uso Operativo di cui all'art. 4, comma 2 lettera f), la richiesta di garanzia in relazione all'operazione di finanziamento, indicandone l'ammontare e le relative condizioni.

2. Il Gestore registra le domande nell'ordine cronologico di arrivo e, verificata la sussistenza dei presupposti stabiliti dal presente decreto e accertata capienza delle disponibilita' finanziarie del Fondo, delibera la concessione della garanzia a favore del soggetto beneficiario, operando il relativo accantonamento ai sensi dell'art. 6, comma 5, imputandolo alle disponibilita' del Fondo, entro trenta giorni, dandone comunicazione ai soggetti richiedenti, nei successivi dieci giorni. I soggetti richiedenti, a loro volta, devono informare il soggetto beneficiario della concessione della garanzia, a pena di inefficacia della stessa.

3. Il Gestore delibera l'accoglimento o il rigetto delle domande di concessione della garanzia anche per elenco. 4. Ai fini dell'operativita' della garanzia, i soggetti richiedenti, devono comunicare al Gestore, entro tre mesi dalla comunicazione della concessione della garanzia, la delibera di finanziamento o altro atto equivalente, attestando la persistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione della garanzia.

5. Decorso inutilmente il termine di tre mesi di cui al comma 4, ovvero in caso di accertamento della perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi, il Gestore comunica la decadenza dalla concessione della garanzia.

6. La concessione della garanzia opera nei limiti della disponibilita' del Fondo.

Capo III Liquidazione della perdita

Art. 9 Condizioni per l'escussione della garanzia

1. I soggetti richiedenti segnalano al Gestore l'insolvenza del soggetto beneficiario e, pena l'inefficacia della garanzia, avviano le azioni di recupero, tramite lettera di intimazione e/o diffida e/o risoluzione contrattuale, entro il termine perentorio di diciotto mesi dall'inadempimento costituto dalla prima rata rimasta insoluta, anche parzialmente.

2. Decorsi sei mesi dall'avvio delle azioni di recupero, senza che il soggetto beneficiario abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto, i soggetti richiedenti, pena l'inefficacia della garanzia, devono richiedere l'acconto sulla liquidazione della perdita, in misura non superiore al 50 per cento della perdita presunta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Gestore, ovvero con idonee modalita' di trasmissione previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale».

3. I soggetti richiedenti, pena l'inefficacia della garanzia, devono presentare al Gestore la richiesta di liquidazione della perdita definitiva entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di conclusione delle procedure di recupero desumibile dagli atti di chiusura delle medesime. La conclusione delle procedure di recupero puo' essere comprovata anche mediante una dichiarazione di irrecuperabilita' da parte del soggetto richiedente corredata da verbali di pignoramento con esiti negativi o altri atti legali equivalenti.

4. Alla richiesta di liquidazione dell'acconto sulla perdita di cui al precedente comma 2, deve essere allegata, a cura del soggetto richiedente, la seguente documentazione:

  • a) copia del contratto di finanziamento con relativo piano d'ammortamento, e con eventuali modifiche succedutesi nel tempo;
  • b) documentazione, anche contabile, comprovante l'effettiva destinazione del finanziamento alle finalita' di cui all'art. 5, comma 1;
  • c) documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione della garanzia;
  • d) documentazione comprovante la trasmissione al soggetto beneficiario della comunicazione di concessione della garanzia;
  • e) documentazione comprovante l'acquisizione di eventuali, ulteriori garanzie e informazioni sullo stato di escussione delle stesse;
  • f) comunicazione riguardante la sofferenza del soggetto beneficiario, nonche' copia della lettera di intimazione/diffida di pagamento ed eventuale lettera di risoluzione del contratto;
  • g) comunicazione di eventuali procedure concorsuali intervenute a carico del soggetto beneficiario;
  • h) copia degli atti posti in essere dai soggetti richiedenti per il recupero del credito, nonche' dichiarazione dei soggetti medesimi in merito allo stato delle procedure;
  • i) modulistica prevista dal Manuale d'uso Operativo, debitamente sottoscritta, in cui sono riportati i calcoli per la determinazione dell'acconto.

5. Alla richiesta di liquidazione della perdita a titolo definitivo di cui al precedente comma 3 deve essere allegata la seguente ulteriore documentazione, a cura del soggetto richiedente:

  • a) modulistica prevista dal Manuale d'uso Operativo, debitamente sottoscritta, in cui sono riportati i calcoli per la determinazione della perdita sulla base del credito azionato distinto per capitale e interessi;
  • b) documentazione attestante eventuali somme recuperate nell'ambito delle azioni di recupero;
  • c) dichiarazione dei soggetti richiedenti di conclusione delle azioni di recupero e di accertata irrecuperabilita' del credito residuo, debitamente documentata.

6. La richiesta di liquidazione della perdita, in acconto e a titolo definitivo, e' improcedibile nel caso in cui non venga trasmessa al Gestore tutta la documentazione prevista dai commi precedenti. I soggetti richiedenti decadono dalla garanzia qualora non trasmettano le integrazioni documentali eventualmente richieste dal Gestore, ovvero non ne giustifichino la mancata produzione, entro il termine perentorio di sei mesi.

7. Entro centottanta giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 5, il Gestore liquida ai soggetti richiedenti l'importo garantito, rispettivamente, in acconto o a titolo definitivo, nella misura massima deliberata in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo e nei limiti delle disponibilita' del Fondo medesimo.

8. I soggetti richiedenti devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo.

Art. 10 Perdita liquidabile

1. La perdita liquidabile viene rilevata, con riferimento al momento dell'avvio delle procedure di recupero identificato nel primo atto di cui all'art. 9, comma 1, sulla base delle rate scadute e non pagate, della residua quota di capitale a scadere e degli interessi di mora contrattualmente previsti.

2. Sull'ammontare dell'esposizione cosi' determinata, al netto di eventuali somme erogate in acconto o recuperate in sede legale, si applica l'interesse di mora calcolato al tasso legale vigente tempo per tempo fino alla data di conclusione delle azioni di recupero o di dichiarata irrecuperabilita' del credito da parte dei soggetti richiedenti e comunque non oltre dieci anni dall'avvio delle azioni.

Art. 11 Variazioni

1. I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre il termine di sei mesi, pena l'inefficacia della garanzia, eventuali variazioni della titolarita' dei soggetti beneficiari, nonche' ogni altro fatto ritenuto rilevante di cui siano venuti a conoscenza.

2. In particolare, ai fini dell'efficacia della garanzia, per ogni operazione ammessa, i soggetti richiedenti devono chiedere il preventivo assenso del Gestore per la variazione:

  • a) della titolarita' del soggetto beneficiario;
  • b) della durata e della altre condizioni del finanziamento;
  • c) delle finalita' dell'investimento inizialmente previste;
  • d) delle garanzie che assistono l'operazione.

Art. 12 Relazioni periodiche sullo stato delle azioni e dei recuperi

1. In relazione alle richieste di liquidazione, ivi incluse quelle riferite a garanzie gia' concesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti richiedenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, inviano al Gestore, pena l'inefficacia della garanzia, una relazione sullo stato delle azioni e dei recuperi riferita all'anno precedente e una valutazione sulle probabilita' di recupero del credito, condotta anche sulla base delle previsioni degli organi delle procedure concorsuali circa eventuali riparti dei crediti ammessi.

Capo IV Misure per il contenimento dei termini e dei tassi di interesse da applicare alle nuove operazioni, nonche' ai procedimenti in corso per la liquidazione delle perdite su garanzie gia' concesse

Art. 13 Misure di contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale

1. Per le nuove operazioni, nonche' per quelle gia' ammesse alla garanzia del Fondo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di accelerare i termini dei procedimenti di liquidazione delle perdite derivanti dalla mancata restituzione del capitale, degli interessi ed altri accessori, oneri e spese, ancorche' le procedure di recupero non siano concluse, il Gestore, decorsi dieci anni dal primo inadempimento, tenuto conto delle disponibilita' finanziarie del Fondo, propone ai soggetti richiedenti una definizione in via transattiva delle posizioni in essere, prevedendo una percentuale da liquidare, a titolo definitivo, sulla base dell'esposizione dichiarata dai soggetti richiedenti e risultante da idonea documentazione.

2. La percentuale che il Gestore puo' proporre per la definizione della perdita non potra' essere superiore al 70 per cento dell'esposizione di cui al comma 1, al netto di quanto gia' eventualmente recuperato.

3. Le richieste di liquidazione della perdita presentate dai soggetti richiedenti a fronte della formale adesione alla definizione transattiva di cui al precedente comma 1, sono istruite dal Gestore e liquidate prioritariamente, tenuto conto delle somme gia' corrisposte a titolo di acconto, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo.

4. Qualora i soggetti richiedenti non abbiano comunicato al Gestore, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, la loro adesione alla proposta di definizione della perdita di cui al comma 1, sulla stessa perdita non sono riconosciuti ulteriori interessi.

Capo V Attivita' di controllo e ispezioni e procedimenti di revoca e di inefficacia della garanzia. Disposizioni finali

Art. 14 Controlli e revoche

1. II Gestore puo' effettuare i controlli e le ispezioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123.

2. Qualora, a seguito dei controlli ovvero delle ispezioni dovessero risultare l'insussistenza dei requisiti prescritti per l'ottenimento della garanzia o dichiarazioni e documentazioni irregolari o non veritiere e/o non sanabili, il Gestore avvia i procedimenti di revoca e/o inefficacia delle garanzie concesse secondo la procedura di cui all'art. 15. L'agevolazione e' revocata in ogni altro caso in cui si accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo al provvedimento di concessione ovvero nei casi in cui i soggetti beneficiari o i soggetti richiedenti abbiano disatteso gli obblighi derivanti dalla concessione dell'agevolazione.

3. Il provvedimento di revoca e/o di inefficacia della garanzia per fatti imputabili al soggetto richiedente, comporta l'obbligo, da parte dello stesso, della restituzione di quanto gia' liquidato a titolo di acconto e di perdita finale oltre agli interessi e alle maggiorazioni dovute ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. Il provvedimento di revoca dell'agevolazione per fatti imputabili al soggetto beneficiario comporta il versamento, da parte di quest'ultimo, di un importo pari all'equivalente sovvenzione lordo indebitamente fruito. 5. Ai fini del recupero di detti importi si provvede con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 15 Procedimento di revoca e inefficacia della garanzia

1. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca e/o inefficacia della garanzia del Fondo, il Gestore comunica l'avvio del procedimento di revoca e/o inefficacia ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca e/o inefficacia, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi, nonche' ogni altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero con idonee modalita' di trasmissione previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale». Ai fini della prova della tempestivita' dell'invio, fa fede il timbro postale di spedizione.

3. Entro novanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore delibera, con provvedimento motivato, la revoca e/o l'inefficacia della garanzia, ovvero adotta il provvedimento di archiviazione. In entrambi i casi, il Gestore comunica ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

Art. 16 Ambito di applicazione ed entrata in vigore

1. Ai procedimenti di liquidazione delle perdite relative a garanzie gia' concesse dal Fondo alla data di pubblicazione del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, di cui agli articoli 10, 12 e 15, nonche', in quanto compatibili, le altre disposizioni del presente decreto. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano le competenze deliberative sul Fondo del Comitato Agevolazioni di cui all'art. 2 della Convenzione stipulata in data 2 marzo 1995 tra Mediocredito Centrale e Ministero del tesoro e della programmazione economica e successivi atti integrativi, che vengono assunte dal Gestore in conformita' con la previsione di cui all'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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