Qualcuno ha detto "non si capisce nulla", questa frase non è altro che una semplice fotografia del modo di operare del legislatore italiano, il quale, soprattutto, nel campo tributario opera come penelope e la sua tela: "cuce" di giorno e "scuce" di notte quello fatto di giorno.
E' inutile sottolineare (in modo sconfortato) che qualsiasi tipo di commento o analisi a questa "prima stesura" dell'IUC sarà – tra qualche giorno – superato dalla riforma (integrazione modifica ecc.) dell'IUC.
LEGGE 27 dicembre 2013 n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
in G.U. Serie Generale n.302 del 27-12-2013 – Suppl. Ordinario n. 87
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014
Istituisce l'Imposta unica comunale (IUC)
Legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 comma 639 ss
639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Imposta Unica Comunale IUC Legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 commi da 639 a 731 in pdf