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Donazione indiretta e spese di manutenzione del bene

Cassazione 4.10.2018 n. 24160 è possibile una donazione indiretta anche per le spese sostenute dal coniuge in costanza di matrimonio per lavori nell’immobile che ha fatto acquistare in proprietà esclusiva dell’altro coniuge o in regime di comproprietà. Analoga finalità di liberalità non può automaticamente attribuirsi alle spese sostenute per l’immobile in comproprietà dopo la separazione.
A cura di Paolo Giuliano
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Donazione indiretta

Esistono due forme di donazioni: la donazione diretta e la donazione indiretta.  E' difficile fornire una definizione di donazione indiretta, ma si può dire che rientra nella donazione indiretta ogni atto che ha la finalità di arricchire il destinatario determinando (contemporaneamente) una riduzione (impoverimento) del patrimonio del soggetto che compie l'atto.

La donazione indiretta ha la sua causa, cosi come la donazione diretta, nella liberalità, e cioè nella consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni od erogazioni patrimoniali.

Sia nella donazione diretta sia nella donazione indiretta il fine di liberalità è presente in entrambe le ipotesi, mentre solo nella donazione indiretta è diverso il mezzo attraverso il quale questa si puo esplicare, in altri termini la donazione indiretta non limitata al più tipico e ricorrente contratto (donazione).

In modo più concreto, si può osservare, ad esempio,  che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il conferimento in denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un immobile sia riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, come tale perseguente un fine di liberalità e soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza patto di liberalità.

Donazione indiretta e manutenzione dell'immobile oggetto di precedente donazione indiretta

La donazione indiretta può portare all'acquisto di un intero bene, come può portare all'acquisto di una quota del medesimo bene.

Una volta effettuato l'acquisto (intero o in parte), una colta realizzata la donazione indiretta, l'acquisto è definitivo.

Come ogni bene anche i beni acquistati tramite una donazione indiretta possono essere oggetto di manutenzione. In queste situazioni occorre valutare se un soggetto che effettua la manutenzione del bene può richiedere all'intestatario del bene il rimborso delle spese di manutenzione.

In altri termini ci si chiede

  • a) se in presenza di un bene oggetto di donazione indiretta (acquistato tramite donazione indiretta) le spese di manutenzione del bene (successive alla donazione indiretta che ha determinato l'acquisto del bene) rientrano nella pregressa donazione indiretta;
  • b) se le spese di manutenzione di un bene (acquistato in precedenza tramite una donazione indiretta) possono essere – a loro volta – oggetto di un'ulteriore donazione indiretta.

Le spese di manutenzione dell'immobile non comprese nella donazione indiretta che ha portato al trasferimento della proprietà

Nel momento in cui un bene viene acquistato (per intero o pro quota) esce dal patrimonio di un soggetto (donate) e entra nel patrimonio di un altro soggetto (donatario), quindi, al trasferimento della proprietà segue anche l'obbligo e l'onere della manutenzione, ecco, quindi, che non si può dire che la manutenzione successiva dell'immobile (dopo il trasferimento della proprietà anche per donazione indiretta) rientra  nella donazione indiretta che ha portato al trasferimento dell'immobile e che, quindi, sia a carico del precedente proprietario (donante).

Le spese di manutenzione dell'immobile possono essere oggetto di una autonoma (ed ulteriore) donazione indiretta

Resta da risolvere la questione se le spese di manutenzione dell'immobile possono essere oggetto di donazione indiretta (diversa dalla donazione indiretta che ha portato all'acquisto del bene), per rendere più concreta e chiara la situazione astratta ci si potrebbe chiedere se  il coniuge (eventualmente comproprietario del bene) che sostiene per intero spese di finitura o relative a migliorie all'interno dell'immobile possa ripetere dall'altro coniuge quanto ha pagato.

Nella donazione indiretta può anche avere ad oggetto le spese di manutenzione di un immobile (sono  irrilevanti le modalità di acquisto del bene) per cui è possibile ipotizzare una donazione indiretta anche per i  conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal coniuge in costanza di matrimonio e volti a finanziare lavori nell'immobile che ha fatto acquistare in proprietà esclusiva dell'altro coniuge o in regime di comproprietà.

Donazione indiretta e spese di manutenzione dell'immobile effettuate da un coniuge prima e dopo la separazione

Occorre valutare se la separazione dei coniugi incide o meno sulla donazione indiretta che ha ad oggetto le spese di manutenzione.

La donazione indiretta può avere ad oggetto le spese di manutenzione di un immobile, sia prima che dopo la separazione dei coniugi, ma mentre in costanza di matrimonio  è possibile ipotizzare una donazione indiretta per i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal coniuge in costanza di matrimonio e volti a finanziare lavori nell'immobile.

Deve però rilevarsi che analoga finalità di liberalità in favore del coniuge non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti fatti o alle spese sostenute per l'immobile in comproprietà dopo la separazione.

Spetterà quindi al giudice del merito distinguere i pagamenti effettuati e !e spese sostenute in costanza di matrimonio e prima che sia intervenuta la separazione personale delle parti e quelli effettuati dal coniuge  successivamente.

La differenza tra pre e post separazione si spiega osservando che prima della separazione può sussistere una donazione diretta (automatica) per le spese di manutenzione in quanto sussiste una riluttanza del donante  a chiedere al donatario la restituzione di quanto spese per non turbare l'armonia familiare, mentre durante la separazione non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza.

Spese di manutenzione successive alla separazione

Eventuali conferimenti e spese successivi alla separazione, non sussistendo la finalità di liberalità, dovranno essere considerati esclusivamente spese sostenute da uno dei comproprietari in favore del bene in comunione, e quindi il giudice dì merito dovrà valutare se la moglie possa essere condannata alla restituzione al marito facendo applicazione delle regole ordinarie applicabili in materia di comunione ordinaria, secondo le quali ( v. Cass. n. 20652 del 2013) "In tema di spese di. conservazione della cosa comune, l'art, 1110 cod civ., escludendo ogni rilievo de/i urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno„ preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori".

Il coniuge comproprietario avrà diritto di ripetere il 50% delle spese che ha sostenuto per la conservazione ed il miglioramento della cosa comune non in ogni caso ed illimitatamente, ma purché abbia avvisato preliminarmente l'altro comproprietario e purchè questi, a fronte di un intervento necessario, sia rimasto inerte.

Cass., civ. sez. III, del 4 ottobre 2018, n. 24160

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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