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Domanda riconvenzionale del creditore nell’opposizione a decreto ingiuntivo

La Cassazione del 30.3.2016 n. 6155 ha stabilito che nell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una “reconventio reconventionis”
A cura di Paolo Giuliano
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La natura del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo

Il procedimento che inizia con l'opposizione al decreto ingiuntivo è, sicuramente, un giudizio di cognizione pieno (di conseguenza il giudice non può solo valutare la validità del decreto ingiuntivo, confermando o revocando il medesimo, ma deve anche decidere sulle altre eccezioni e domande presentate).

Inoltre, l'opposizione a decreto ingiuntivo è un vero e proprio atto di citazione (anche se denominato opposizione a decreto ingiuntivo).

L'opposizione a decreto ingiuntivo ha, comunque, delle peculiarità.

Opposizione a decreto ingiuntivo caratteristiche: parti invertite e giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente per l'opposizione

Una prima peculiarità del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è dato dal fatto che il giudice dell'opposizione è quello che ha emesso il decreto ingiuntivo, si tratta di una competenza funzionale ed inderogabile, di conseguenza, l'opposizione a precetto (derivante da decreto ingiuntivo) e l'opposizione a decreto ingiuntivo si presentano a due giudici diversi (645 cpc e 615 cpc), così come, una domanda riconvenzionale che supera la competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo porta alla scissione del procedimento tra domanda riconvenzionale e opposizione a decreto ingiuntivo.

Una secondo particolarità del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo riguarda l'inversione della qualifica processuale delle parti.

Infatti, per quanto il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è analogo al procedimento ordinario di cognizione, l'opposizione a decreto ingiuntivo presenta una peculiarità (l'inversione delle parti processuali) che influenza molti aspetti, oppure, quanto meno, influenza molte scelte operative o interpretative.

L'inversione delle parti processuali consiste sostanzialmente in questo: mentre nel decreto ingiuntivo la qualifica di attore è attribuibile al creditore, mentre la qualifica di convenuto è attribuibile al debitore, nell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti processuali sono invertite, poiché la parte che inizia (attore opponente) il procedimento è il debitore, mentre la parte che riceve la citazione è il creditore (convenuto opposto).

Questa caratteristica influenza la ricostruzione dell'intero procedimento, infatti, si impone al debitore opponente di iniziare la mediazione obbligatoria (nelle ipotesi in cui questa è prevista), in tale situazione è evidente che l'opponente abbia la qualifica prevalente di parte processuale in senso formale (parte attivatrice dell'opposizione).

Domanda riconvenzionale e la chiamata in causa del debitore opponente nell'opposizione a decreto ingiutivo

La scelta di dare prevalenza alla parte processuale formale o alla parte processuale sostanziale è alla base delle diverse decisioni giurisprudenziali, infatti, facendo prevalere la parte sostanziale di convenuto e di debitore, si impone all'opponente al decreto ingiuntivo, (parte attore in senso formale), di essere autorizzato per ottenere la chiamata in causa.

Facendo prevalere la parte formale di attore all'opponente al decreto ingiuntivo si riconosce al medesimo la possibilità di presentare domande riconvenzionali (possibilità che sarebbe riconosciuta anche se l'opponente avesse la qualifica di convenuto in senso sostanziale.

Domanda riconvenzionale del creditore opposto nell'opposizione a decreto ingiutivo

Anche per il creditore che ha richiesto il decreto ingiuntivo e che si trova nella posizione di opposto nel procedimento di opposizione al medesimo  decreto ingiuntivo si pone l'identico problema relativo all'inversione della posizione di parte processuale.

La complessità della situazione si nota nel momento in cui il creditore si vede recapitare un'opposizione a decreto ingiuntivo e deve decidere se presentare (o meno) delle domande riconvenzionali (oppure, quanto meno, deve decidere se presentare – o meno –  domande ulteriori o diverse rispetto la richiesta contenuta nel decreto ingiuntivo).

Risulta evidente che 

  • l'opposto, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo,  può presentare tutte le domande riconvenzionali che crede se gli viene attribuita la qualifica prevalente di parte processuale formale (convenuto);
  • mentre se l'opposto, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non può presentare le domande riconvenzionali (salvo non derivano dalle difese dell'opponente c.d. reconventio reconventionis), se gli viene attribuita come prevalente la qualifica di processuale sostanziale (attore del decreto ingiuntivo); in altre parole l'ampliamento del tema decidendum (con una domanda riconvenzionale) ad opera dell'opposto (rispetto la richiesta contenuta nel decreto ingiuntivo) può essere giustificata solo dalle difese dell'opponente.

Occorre premettere che nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posiziono processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una "reconventio reeonventionis", che però, per non essere tardiva, può essere introdotta solo nella domanda di risposta e non nel corso del giudizio di primo grado.

Inoltre, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, proposta dall'opposto, è rilevabile d'ufficio e non assume rilievo l'accettazione del contraddittorio della controparte.

Cass., civ. sez. II, del 30 marzo 2016, n. 6155 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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